Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8993 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21971-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 265/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 10/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 10.9.2015, la Corte d’appello di Caltanissetta respingeva il gravame proposto dall’INPS avverso la decisione di primo grado che aveva riconosciuto, in favore di F.G., il diritto all’assegno mensile di invalidità civile;

che veniva dal giudice del gravame rilevato come il Ctu nominato nel secondo grado di giudizio aveva ritenuto la ricorrente invalida nella misura del 66% applicando i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 5 febbraio 1992 e che, in applicazione del calcolo riduzionistico in tema di menomazioni coesistenti, cioè interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro, la soglia di invalidità era inferiore a quella per potere beneficiare della prestazione richiesta a decorrere dalla domanda amministrativa;

che, in dichiarata adesione a tali conclusioni, la Corte evidenziava che la sentenza impugnata dovesse pertanto essere riformata, con conseguente rigetto della domanda proposta con il ricorso introduttivo di primo grado e compensazione delle spese di lite, ma che, in dispositivo l’appello dell’Istituto veniva respinto e le spese del grado di giudizio erano poste a carico del predetto;

che di tale decisione l’INPS chiede la cassazione, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui non ha opposto difese la F., rimasta intimata;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

che viene dedotta la nullità della sentenza, violazione degli artt. 429 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, rilevandosi il contrasto tra motivazione e dispositivo, con inconciliabile contraddittorietà che non può essere sanata con il procedimento di correzione degli errori materiali, nè facendo applicazione del principio dell’integrazione del dispositivo con la parte motivazionale, con la conseguenza che la evidenziata discrepanza inficia irrimediabilmente la decisione determinandone la nullità;

che ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto;

che è palese la difformità nei sensi indicati, per insanabile contrasto, fra il dispositivo letto in udienza e la motivazione di cui alla sentenza successivamente depositata in cancelleria, che determina la nullità della decisione, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2″, per la sua inidoneità a consentire la individuazione del comando concreto del giudice (fra le tante: Cass. 2958/2001; Cass. n. 1335/2000; Cass. 8946/2000);

che, pertanto, in conformità alla proposta del relatore ed in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rimessione della causa alla Corte di appello di Catania, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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