Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8992 del 29/03/2019
Cassazione civile sez. VI, 29/03/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 29/03/2019), n.8992
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14484/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
A.F., A.S., A.M., nonchè
A.M.D., A.C. e A.G., queste ultime
quali eredi di AN.Fr., rappresentati e difesi, per
procura speciale a margine del controricorso, degli avv.ti Claudio
BERLIRI e Alessandro COGLIATI DEZZA, presso il cui studio legale,
sito in Roma, alla via Alessandro l’arnese, n. 7, sono elettivamente
domiciliati;
– contro ricorrente –
avverso la sentenza n. 7582/01/2016 della Commissione tributaria
regionale del LAZIO, depositata il 29/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del giorno 30/01/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI
Lucio.
Fatto
RILEVATO
che:
1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento catastale con il quale l’allora Agenzia del Territorio, all’esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto: valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, in applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, aveva notificato ai contribuenti la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale con riferimento agli immobili di loro proprietà, la CTR dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate perchè tardivamente proposto.
2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui replicano gli intimati con controricorso e memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, u.p..
2. Sulla rinnovata proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., a seguito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 23209/2018, risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Il motivo di ricorso con cui la difesa erariale deduce la violazione dell’art. 327 c.p.c., è infondato e va rigettato.
2.1. Pertanto, il termine lungo di impugnazione di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., applicabile al caso di specie, andava a scadere lunedì 20/06/2016, a tale data prorogato ex art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il termine scadente sabato 18/06/2016.
3. Ciò posto, sostiene la difesa erariale che l’appello agenziale doveva considerarsi tempestivo atteso che lo stesso, diversamente da quanto affermato dalla CTR, era stato spedito in data 20/06/2016.
4. Va però rilevato che, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, non vi è agli atti la prova della tempestività della notifica dell’appello, posto che l’unico documento rinvenibile nel fascicolo di quel grado è l’elenco delle raccomandate presentate all’ufficio postale per la spedizione su cui è apposto un timbro datario delle Poste illeggibile.
4. Pertanto, il ricorso, in difformità della proposta del relatore, va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019