Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8992 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. III, 19/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 19/04/2011), n.8992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9203-2009 proposto da:

D.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato CONCETTA

M. RITA TROVATO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRAGALA’

GIOVANNI giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato FIORENTINO

GUIDO, rappresentato e difeso dall’avvocato SCIACCA GIUSEPPE giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 511/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 14/4/2008, depositata il

29/04/2008; R.G.N. 1162/2006.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. D.C. ha impugnato, sulla base di tre motivi illustrati con memoria, la sentenza della Corte d’appello di Catania, depositata il 29.4.2008, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la sua richiesta di condanna, nei confronti della locatrice S.G., alla restituzione della somma di Euro 15.493,71 indebitamente pretesa da quest’ultima quale maggiorazione del canone di locazione di un negozio in (OMISSIS).

La Corte ha affermato che il D. non aveva provato l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato in ragione del quale ha preteso di essere legittimato all’azione di ripetizione, nè comunque aveva provato la titolarità delle somme direttamente pagate da F. C.V. (con assegni tutti tratti sul conto corrente personale di questa) per l’occupazione dell’immobile, con conseguente mancanza di prova della riconducibilità degli assegni al rapporto di locazione.

2. La S. ha resistito con controricorso, eccependo la mancanza di procura speciale e chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso.

L’eccezione è infondata, in quanto la procura risulta comunque apposta a margine del ricorso. Invero, si deve ribadire al riguardo che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso e alla sentenza contro la quale l’impugnazione si rivolge, poichè in tal caso la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o con il controricorso al quale essa inerisce; ne consegue che risulta irrilevante che la formula di conferimento risulti riferita, come nella specie, anche al giudizio di merito (Cass. n. 15692/09;

11741/07; 5481/06; S.U. 22119/04; 7021/03).

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1180 c.c. e chiede alla Corte di verificare se, in virtù della fattispecie relativa all’adempimento di un’obbligazione da parte del terzo – onde il debitore posa utilmente esercitare l’azione di ripetizione di quanto indebitamente adempiuto dal terzo – si richieda o meno la prova dell’imputabilità del pagamento (effettuato dal terzo) al debito in contestazione.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 2094 c.c. nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo, chiede alla Corte di verificare se:

a. ai sensi e per gli effetti dell’art. 2033 ss. c.c., sia vero che, ritenuta provata – tramite fatti pacifici documentati (nella specie assegni bancari) e deposizioni testimoniali (l’inattendibilità delle quali non risulta essere stata in alcun modo motivata dal giudice del merito a fronte delle testimonianze di parte contraria) – l’indebita debenza di somme, colui che ha eseguito il pagamento non dovuto abbia diritto o meno di ripetere ciò che ha versato;

b. ai sensi dell’art. 2094 c.c. possa ritenersi provata o meno la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui dalle prove testimoniali nonchè dalle stesse dichiarazioni del datore di lavoro e del lavoratore si evinca la ricorrenza della subordinazione.

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l’erroneità della condanna alla spese resa dai giudici di merito.

4. Il ricorso non merita accoglimento. I primi due motivi, che possono trattarsi congiuntamente data l’intima connessione, sono privi di pregio. A parte l’inidoneità dei relativi quesiti di diritto – che non contengono la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, nè la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;

mentre, quanto alla diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie, si limitano a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di determinate disposizioni di legge (Cass. n. 197 69/08) – le censure non colgono nel segno. Esse, invero, non si rivelano riferibili alle statuizioni contenute nella sentenza impugnata ed investono questioni che non appaiono comprese nel tema del decidere nel giudizio di appello. Come noto, non sono prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio ed il ricorrente, al fine di evitare una statuizione d’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. n. 13958/07; 2140/06; 2275/05; 5150/03). Nella specie, la questione dell’adempimento del terzo e quella dell’indebito oggettivo risultano prospettate nel ricorso per cassazione e non viene precisato se e come siano state prospettate nelle fasi di merito. Invece, la questione della mancata prova del rapporto di lavoro subordinato viene riproposta senza tenere conto della complessiva valutazione del giudice di merito rispetto alla mancata prova della riconducibilità degli assegni al rapporto di locazione, che non si basa solo sul difetto di dimostrazione di detto rapporto, ma anche sulla circostanza che gli assegni risultavano spiccati sul conto personale della F.C. (ragione non specificamente impugnata in questa sede).

Il terzo motivo è inammissibile per mancanza del quesito di diritto, oltre che manifestamente infondato, dato che il rigetto degli altri motivi conferma la soccombenza dell’odierno ricorrente.

Ne deriva il rigetto del ricorso. Anche le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.800, di cui Euro 1.600 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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