Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8992 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 15/04/2010), n.8992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EDIL PALMA SRL in persona dell’amministratore unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avv. DI FRANCESCO ALFREDO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SEAB S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza 1215/08 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il

9.10.08;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. La Edil Palma s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 9 ottobre 2008, con la quale il Tribunale di Pescara ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi da essa introdotta avverso il precetto intimatole dalla s.r.l, SEAB il 25 febbraio 2008 sulla base di titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Chieti l’8 ottobre 2007 e divenuto definitivo.

Non vi è stata resistenza dell’intimata al ricorso.

p. 2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di Cassazione, disposte dal d.lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (tale D.Lgs. art. 27, comma 2).

p. 3. Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si è osservato quanto segue:

” (…) 3. – Il ricorso prospetta come unico motivo “violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.c.”, sotto il profilo che il precetto notificato dalla SEAB non avrebbe rispettato le indicazioni formali prescritte dall’art. 654 c.p.c., comma 7, in quanto in esso si sarebbe usata la seguente espressione: “il decreto non essendo stato opposto nei termini di legge, è divenuto definitivamente esecutivo con formula apposta in calce allo stesso in data 15.02.2008″. La violazione emergerebbe perchè in detta espressione sarebbe stata omessa l’indicazione del provvedimento che aveva disposto l’esecutorietà del decreto e si sarebbe indicata solo la data di apposizione della formula esecutiva.

Il ricorso appare inammissibile, in quanto non ha osservato la norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Esso, infatti, si fonda sul contenuto del precetto, del quale si chiede la verifica di idoneità ad assolvere al precetto di cui all’art. 654 c.p.c., comma 2, e, pertanto, avrebbe dovuto fornire una indicazione specifica di detto atto, il quale come atto prodromico all’esecuzione oggetto del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, assume il carattere di documento rappresentativo dell’oggetto della cognizione sollecitata con detta opposizione.

L’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 6, avrebbe dovuto implicare, oltre alla riproduzione del contenuto del precetto rappresentativo della realtà evidenziante la violazione di norma di diritto dedotta con il motivo, anche l’individuazione del modo in cui detto atto era entrato nel giudizio di merito e, quindi, della sua modalità di produzione, trattandosi di documento, e, soprattutto, anche agli effetti della procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, della sede in cui in questo giudizio di legittimità esso sarebbe stato eventualmente prodotto e, quindi, sarebbe esaminabile dalla Corte per riscontrare la veridicità della trascrizione fornita.

Viceversa, queste indicazioni (necessarie per adempiere al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6: Cass. sez. un. n. 28547 del 2008;

preceduta da Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e seguita da numerose decisioni) non sono state in alcun modo fornite nel ricorso e, pertanto, ne riesce insussistente il requisito di ammissibilità cui a detta norma, che, naturalmente, proprio perchè tale doveva essere adempiuto dal ricorso e non potrebbe essere soddisfatto attraverso una ricerca aliunde, cioè nella sentenza impugnata e nel fascicolo eventualmente prodotto dalla ricorrente”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che ad esse non sono stati mossi rilievi da parte della ricorrente.

p. 3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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