Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8992 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 8992 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 26871-2012 proposto da:
MELA

ADRIANA

MLEDRN46A71C352A,

PACI

GISBERTO,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VIGNA
FABBRI 29 SC A I 4, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCANTONIO BORELLO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARIA MIGLIACCIO giusta
2014

procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –

2514

contro

BARILARO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA S. MARIA AUSILIATRICE 63, presso lo studio

1

Data pubblicazione: 06/05/2015

dell’avvocato VINCENZO DE VINCENTI, rappresentato e
difeso dall’avvocato LANFRANCO CALDERAZZO giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente nonchè contro

VILLA DEL SOLE SRL , GENERALI BUSINESS SOLUTION
SCPA ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 367/2012 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 10/04/2012, R.G.N.
1573/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/11/2014 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato FRANCESCANTONIO BORELLO;
udito l’Avvocato LANFRANCO CALDERAZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

2

SCICCHITANO SAVERIO, NICODEMO OLIVERIO, CASA DI CURA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I coniugi Adriana Mela e Gisberto Paci convennero in
giudizio, davanti al Tribunale di Catanzaro, il dott. Giuseppe
Barilaro, nonché Saverio Scicchitano, Oliverio Nicodemo e la
casa di cura “Villa del sole”, chiedendo che fossero condannati

intervento chirurgico alla schiena che il dott. Barilaro aveva
praticato alla Mela.
A sostegno della domanda esposero che, essendo la donna
sofferente di problemi alla schiena causati da una
lombosciatalgia, ella si era rivolta al dott. Barilaro il quale
l’aveva sottoposta ad intervento chirurgico che, purtroppo, non
aveva dato i risultati sperati; sicché essi lamentarono
l’esistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituirono il dott. Barilaro, chiedendo il rigetto
della domanda, e la casa di cura la quale, oltre ad analoga
richiesta, sollecitò la chiamata in causa della Toro
assicurazione s.p.a.; quest’ultima si costituì, chiedendo a sua
volta il rigetto della domanda.
Espletata una c.t.u., il Tribunale pronunciò una sentenza
non definitiva in base alla quale accolse la domanda nei
confronti dei soli convenuti Barilaro e casa di cura; rigettò
la domanda nei confronti degli altri convenuti; dichiarò il
diritto della casa di cura ad essere risarcita dalla società

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1)

in solido al risarcimento dei danni conseguenti ad un

Toro nei limiti del contratto e dispose la prosecuzione del
giudizio per la prova e la liquidazione dei danni.
b.
2. La pronuncia fu sottoposta ad appello immediato da parte
del dott. Barilaro, della casa di cura e dei coniugi Mela e
Paci; la Corte d’appello di Catanzaro, dopo il rinnovo della

impugnazioni, condannando gli appellanti dott. Barilaro e la
casa di cura al pagamento delle spese in favore degli appellati
Mela e Paci.
Questa sentenza passò in giudicato.
3.

La causa tornò, quindi, davanti al Tribunale di

Catanzaro il quale, con pronuncia definitiva, condannò i
convenuti dott. Barilaro,

la casa di cura e la Toro

assicurazioni al pagamento, in favore di Adriana Mela, della
somma di euro 100.914,17; rigettò la domanda di risarcimento
danni avanzata dal Paci e pose a carico dei convenuti le spese
delle consulenze d’ufficio.
4. Avverso la sentenza definitiva è stato proposto appello
principale da parte di Adriana Mela e Gisberto Paci, nonché
appelli incidentali da parte della casa di cura “Villa del
sole” e della Generali

business solutions

s.p.a., quale

successore della s.p.a. Toro assicurazioni.
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 10 aprile
2012, ha respinto l’appello principale dei danneggiati,
condannandoli al pagamento delle spese del grado in favore del
4

c.t.u, con sentenza del 16 febbraio 2007, respinse entrambe le

dott. Barilaro, ed ha diversamente stabilito in ordine alle
statuizioni di condanna a carico della società di
assicurazione, regolando in conseguenza le spese del grado.
Per quanto ancora di interesse in questa sede, ha osservato
la Corte territoriale, in via preliminare, che, essendo stata

pronuncia della Corte d’appello non più impugnata, doveva ormai
considerarsi passata in giudicato la statuizione sull’an della
responsabilità del sanitario e della casa di cura. Ha poi
precisato la Corte che la decisione parziale aveva ricondotto
il profilo di responsabilità a carico del dott. Barilaro
esclusivamente all’omesso consenso informato della paziente,
sicché rimanevano escluse dal giudizio tutte le questioni
relative al nesso di causalità tra l’omissione e gli esiti
dell’intervento, nonché quelle riguardanti la responsabilità
del medico per eventuali altri profili, punti ormai coperti dal
giudicato.
Tanto premesso, la Corte d’appello ha passato al vaglio la
sentenza di primo grado sotto il profilo dell’accertato
riconoscimento, in capo alla Mela, di un danno biologico nella
misura del 20 per cento e della incidenza dello stesso sulla
capacità lavorativa nella misura del 10 per cento. A questo
proposito, essa ha rilevato che le conclusioni dei c.t.u.
nominati in grado di appello, in ampia misura coincidenti con
quelli del primo grado, erano da condividere, dovendo ritenersi
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confermata la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale, con

che le conseguenze dannose ulteriori lamentate dalla donna non
potessero essere messe in relazione con eventi accaduti o
comunque collegabili all’intervento eseguito.
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale in
favore della Mela, la sentenza in esame ha confermato il

aveva già provveduto ad una liquidazione del danno morale in
modo

concettualmente e giuridicamente distinto dal danno

biologico,

sicché le censure sul punto erano prive di

fondamento. Le relative contestazioni, inoltre, erano da
ritenere del tutto generiche ed ondivaghe, avendo gli
appellanti invocato, tra l’altro, prima l’applicazione delle
tabelle del Tribunale di Milano e poi di quelle del Tribunale
di Roma.
Quanto, poi, al danno patrimoniale richiesto dalla Mela, la
Corte ha pure confermato la decisione di rigetto già emessa dal
Tribunale. La sentenza ha osservato, sul punto, che la Mela
risultava avere sospeso la propria attività di lavoro già prima
dell’intervento chirurgico in contestazione, e che ella
percepiva una pensione di invalidità, con ulteriore indennità
di accompagno, in conseguenza di una situazione riconducibile
solo in minima parte (il 10 per cento) ai fatti di causa. In
riferimento, poi, al presunto danno derivante dall’aver perso
la possibilità di lavorare all’estero come cuoca, la Corte ha
osservato che non vi era alcun collegamento causale tra
6

giudizio del primo giudice, rilevando, tra l’altro, che questi

c

l’intervento ed il lavoro non svolto; che la Mela aveva, in
definitiva, smesso di lavorare per altre ragioni e che,
comunque, ella avrebbe solo potuto ottenere, in caso di prova
positiva, la differenza retributiva tra il lavoro perso e lo
stesso lavoro di cuoca che avrebbe potuto svolgere in altro

personale.
In ordine, infine, al risarcimento del danno richiesto dal
marito Gisberto Paci, la Corte calabrese ha ribadito che la sua
domanda era stata respinta in primo grado non per la mancanza
della prova del danno, bensì in quanto priva di fondamento
giuridico, motivazione non contestata con l’atto di
impugnazione. E comunque, al predetto sarebbero potute
spettare, ragionando in astratto, le sole spese mediche
sostenute a seguito dell’intervento chirurgico subito dalla
moglie; spese che gli appellanti non avevano in alcun modo
provveduto a determinare nel corso del lungo giudizio.
3. Contro la sentenza definitiva della Corte d’appello di
Catanzaro propongono ricorso Adriana Mela e Gisberto Paci, con
unico atto affidato a sette motivi e supportato da memoria.
Resiste con controricorso il dott. Barilaro.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in
questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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locale, oppure altro lavoro compatibile con la sua situazione

1. Con il primo motivo di ricorso, relativo alla ricorrente
Mela, si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione in ordine alla liquidazione del danno biologico,
con riferimento al danno patrimoniale e non patrimoniale.
Rilevano i ricorrenti che la sentenza avrebbe tralasciato

evidenziato come l’intervento chirurgico non fosse affatto
necessario e che il paziente doveva essere pienamente
informato; e che essa non avrebbe tenuto presenti le censure
mosse dal c.t. di parte alla consulenza d’ufficio.
2. Il primo motivo va trattato, per ragioni di economia
processuale, unitamente al quarto ed al quinto.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, sempre in
riferimento alla ricorrente Mela, omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione in ordine alla carenza di ogni
considerazione circa le critiche mosse alla relazione dei
c.t.u. nominati dalla Corte d’appello. Mancherebbe al riguardo,
infatti, ogni tipo di pronuncia.
3. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, sempre in
riferimento alla ricorrente Mela, omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione in ordine alla totale mancanza di
valutazione,

sotto il profilo risarcitorio,

consenso informato.

8

del mancato

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