Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8992 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13404-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente, giusta procura speciale a margine del

ricorso, dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE FIATANO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO ed EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

MARCELLO ZIVERI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 140/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Parma ha accolto l’opposizione proposta avverso avviso di addebito emesso dall’ente previdenziale ed intimante il pagamento di Euro 875,56 relativo al periodo aprile-giugno 2012 escludendo la ricorrenza dei requisiti per la iscrizione di M.S. – già iscritto alla gestione separata amministratori – alla Gestione Commercianti;

che la sentenza della Corte di appello di Bologna del 18.2.2015 confermava la decisione di primo grado sul rilievo che, pur dovendo aderirsi alla tesi della legittimità della doppia iscrizione, non operando nel caso specifico la “fictio iuris” dell’unificazione della contribuzione sulla base dell’attività prevalente, tuttavia non era riscontrabile, ai fini della iscrizione alla Gestione Commercianti, la sussistenza dei requisiti specificamente previsti dalla L. n. 662 del 1996, art. 1 comma 203;

che di tale sentenza l’INPS, in proprio e nella qualità epigrafata, chiede la cassazione affidando l’impugnazione ad unico motivo di ricorso, cui ha opposto difese il M., con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata; che l’istituto denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11 conv. dalla L. n. 122 del 2010, in relazione all’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè erronea motivazione, assumendo che le norme richiamate della L. n. 662 del 1996 avevano inteso estendere l’obbligo di iscrizione anche ai soci di società a responsabilità limitata, prima esclusi in ragione della limitazione della loro responsabilità, e che il requisito della personale partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza previsto ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti doveva estendersi a quelle prestazioni di lavoro relative alle attività connesse, grazie alle quali il servizio veniva reso, con riferimento anche all’attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale, indipendentemente dal giudizio di prevalenza che rileva in un ambito di gestioni speciali, nel cui interno possano configurarsi fattispecie unitarie ma caratterizzate dalla compresenza di elementi cd. “misti” e dalla unicità del reddito;

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso, qualificabile come manifestamente infondato alla luce del precedente di questa Corte del 5 marzo 2013 n. 5444, reso in un caso del tutto analogo e di successive pronunce (Cass. 13446/2015 e da ultimo Cass. 20208/2016);

che, pure essendo stato ritenuto (Cass. Sez. Un. 8 agosto 2011, n. 17076) che: “In caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208” alla stregua della norma interpretativa di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, (ritenuta conforme a Costituzione dalla sentenza n. 15 del 2012 della Corte costituzionale), tuttavia il presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti effettivamente l’attività commerciale e che quindi vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo;

che, invero, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo i cui dettami la iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali;

che, pertanto, distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa, dovendo ognuna delle due distinte attività essere valutata, ai fini della sussistenza dell’obbligo contributivo, secondo gli ordinari criteri, essendo il requisito della prevalenza valido nel solo ambito delle attività autonome inquadrabili nei settori produttivi del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura al fine di evitare più di una contribuzione nel caso di un soggetto esercente contemporaneamente, anche in un’unica impresa, attività plurime, ma pur sempre tutte “assicurabili” nelle gestioni previste per le attività in parola;

che nella specie gli evidenziati presupposti non ricorrono perchè, come ritenuto dalla sentenza impugnata sulla base di un accertamento di fatto non fatto oggetto di rilievo da parte dell’I.N.P.S., il M. non esercitava l’attività commerciale nell’impresa gestita dalla s.r.l. G.R.A. (e cioè l’attività di commercializzazione di apparecchiature elettroniche) in modo diretto ed esecutivo nè in misura preponderante rispetto ad altri fattori produttivi, svolgendo egli prevalentemente compiti di coordinamento e controllo dell’attività svolta da ben sedici dipendenti con responsabilità operativa e gestionale;

che la verifica della sussistenza di requisiti di legge per la detta “coesistenza” è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo – cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (cfr. Cass. 11 luglio 2012, n. 11685);

che, nella specie, il decisum della Corte territoriale, incentrato sullo svolgimento da parte del M. della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda, se non in maniera limitata a compiti rifluenti comunque nel ruolo propriamente gestorio ed in misura marginale “rispetto agli altri regolari costanti e preponderanti fattori produttivi” non è validamente infirmato dalla parte ricorrente e dai mezzi d’impugnazione articolati;

che, come già detto, la qualifica di socio di una società di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) non può di per sè sola essere significativa dell’esercizio di diretta attività commerciale nell’azienda, svolta nell’ambito dell’intero ciclo produttivo da altri dipendenti, adibiti all’attività materiale ed esecutiva della società;

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5;

che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo; che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 900,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generai in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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