Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8991 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 31/03/2021), n.8991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13957-2020 proposto da:

O.K., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FELICE PATRUNO;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE di NOVARA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1808/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

O.K., nigeriano, ricorre per cassazione, con tre motivi, contro la sentenza della corte d’appello di Torino pubblicata l’11-11-2019, con la quale ne è stato respinto il gravame in tema di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – il ricorrente si duole della decisione limitatamente alla protezione umanitaria;

lamenta nell’ordine:

(i) il vizio di motivazione della sentenza a proposito dello stato di vulnerabilità soggettiva, attestato dalla giovanissima età e dallo sradicamento subito per la necessitata fuga dal paese di origine a soli dieci anni;

(ii) l’omessa pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria;

(iii) la violazione o falsa applicazione del t.u. imm., artt. 5 e 19, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, essendo mancata ogni valutazione comparativa al riguardo;

II. – il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la corte d’appello ha reso la pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria giustappunto rigettandola;

i motivi primo e terzo sono invece, in connessione tra loro, manifestamente fondati;

III. – questa Corte ha affermato il principio secondo il quale la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria implica la necessità di operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U n. 29459-19);

il principio va specificato puntualizzando che, anche se non può attribuirsi rilievo al solo livello di integrazione raggiunto, isolatamente e astrattamente considerato, lo scrutinio della domanda, ove siano allegati fattori di vulnerabilità soggettiva, implica che il giudice del merito si conformi al paradigma valutativo presupposto dalla norma senza impiegare scorciatoie, poichè codeste finiscono altrimenti col rendere insondabile la ratio decidendi;

IV. – nella concreta fattispecie le condizioni di vulnerabilità erano state allegate come discendenti dalla vicenda vissuta in patria: la morte del padre, il conseguente tentativo di reclutamento forzoso del richiedente, primogenito, nella setta degli Ogboni, l’allora giovanissima età (dieci anni) e la fede religiosa cristiana che aveva indotto il richiedente a rifiutare l’affiliazione;

la corte d’appello ha sottolineato che la sentenza di primo grado non era stata specificamente impugnata in ordine al giudizio di non credibilità soggettiva e che il richiedente giustappunto non poteva esser ritenuto attendibile nell’affermazione relativa al credo religioso, poichè questa non era stata specificamente giustificata;

dopodichè ha ritenuto che la vicenda narrata, incentrata sul rischio di affiliazione forzata alla setta degli Ogboni dopo la morte del padre, che ne faceva parte, non poteva considerarsi attuale, non avendo il richiedente infine subito alcun atto di violenza o di ritorsione;

per quanto menzionando le COI relative alla Nigeria, la corte d’appello ha motivato la decisione di rigetto della domanda di protezione umanitaria con la sola seguente frase: “la asserita insicurezza del paese, infine, prospettata dall’appellante in termini del tutto generici ed astratti, non costituisce presupposto per la concessione della protezione sussidiaria (..) nè tantomeno per quella umanitaria (essendo assenti e comunque non allegati, nè provati, elementi che diano concretezza e individualità a eventuali situazioni di vulnerabilità o compromissione di diritti fondamentali subiti in Nigeria e precedenti all’espatrio) (..)”;

V. – la motivazione non può considerarsi idonea quanto ai presupposti della protezione umanitaria;

il giudizio di non credibilità non appare razionalmente argomentato da questo punto di vista, poichè la fede religiosa di per sè non esige una specifica giustificazione; di poi va aggiunto che per quanto il giudizio di credibilità o di non credibilità sia in generale ancorato a valutazioni in fatto, vi è che la sua intangibilità resta indotta dalla razionalità dell’argomentazione;

ogni valutazione giurisdizionale, cioè, anche solo in fatto, è tale se risponde a retta ragione; e non si può razionalmente sostenere che un soggetto non sia credibile nel professare un credo sol perchè non sappia giustificarne la scelta;

al netto di tale poco congruente pretesa della corte territoriale, in ordine alla necessità della persona di spiegare perchè abbia inteso aderire a una professione religiosa anzichè a un’altra, è decisivo che la valutazione comparativa, richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte, non sia stata svolta;

VI. – l’impugnata sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame della domanda di protezione umanitaria;

il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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