Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8991 del 29/03/2019
Cassazione civile sez. VI, 29/03/2019, (ud. 29/01/2019, dep. 29/03/2019), n.8991
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24437/2017 RG. proposto da:
AGRIMED s.p.a., società estinta in liquidazione, in persona del
liquidatore pro tempore, Avv. Vito TAFFAREL, rappresentata e difesa
dal predetto liquidatore ex art. 86 c.p.c., nonchè
N.G. e M.R.A., ed ENERSOLE SERVICE s.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, N.G.,
rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’avv. Vito TAFFAREL, tutti elettivamente domiciliati in Roma,
alla via caio Mario, n. 27, presso lo studio legale del predetto
difensore (Studio Avv. Carlo Srubeck Tomassy);
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 952/03/2017 della Commissione tributaria
regionale del LAZIO, depositata il 02/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del giorno 29/01/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI
Lucio.
Fatto
RILEVATO
che:
– nel giudizio di ottemperanza della sentenza della CTR del Lazio n. 05/03/2008, depositata il 14/04/2008, divenuta definitiva a seguito della sentenza di questa Corte n. 18993 del 2015, di rigetto del ricorso per cassazione proposto avverso la predetta statuizione di merito – che, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, aveva ridotto l’importo dell’originaria iscrizione a ruolo di oltre quattro milioni di Euro, a quello di Euro 315.130,00, corrispondente alla sanzione amministrativa pecuniaria D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 13, comminata alla Agrimed s.p.a., in liquidazione -, la CTR con la sentenza impugnata rigettava il ricorso in ottemperanza proposto dai contribuenti che condannava alle spese processuali;
– avverso tale statuizione propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, sia la AGRIMED s.p.a., società estinta, in liquidazione, sia N.G. e M.R.A., quali “soci eredi successori” e la ENERSOLE SERVICE s.r.l. quale “proprietaria del compendio interessato dal gravame ipotecario”; replica l’Agenzia delle entrate con controricorso;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dalla società, Agrimed s.p.a., in liquidazione, in quanto estinta per cancellazione dal registro delle imprese, dovendosi invece ritenere sussistente la legittimazione dei soci (Cass., Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625323, nonchè Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018, Rv. 650423 – 03), nonchè l’interesse ad impugnare della società proprietaria del compendio oggetto di iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77.
2. Ciò precisato, il motivo di ricorso, con cui viene dedotta la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione è fondato e va accolto.
2.1. Invero, la CTR dopo aver dato atto delle tesi sostenute dalle parti processuali e delle richieste rispettivamente avanzate, ha rigettato il ricorso dei contribuenti omettendo di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico-giuridico seguito per pervenire a tale decisione, incorrendo quindi nel vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione degli artt. per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4, che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, sussiste allorchè essa sia, come nel caso di specie, priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (ex multi, Cass. n. 16581/2009; n. 18108/2010; n. 22652/2015; n. 19956/2017).
3. Ne consegue l’accoglimento del motivo di ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR perchè riesamini la vicenda fornendo adeguata e congrua motivazione sulle questioni poste dalle parti.
4. Quanto alle spese processuali, sussistono valide ragioni per compensare le spese tra la società estinta e la controricorrente, mentre il giudice del rinvio provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità con riferimento alle altre parti processuali.
PQM
dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Agrimed s.p.a., in liquidazione, compensando le spese; accoglie il ricorso proposto dalle altre parti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019