Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8991 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 15/05/2020), n.8991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14939-2018 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FALMINIA

135, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA PIERLUIGI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona dei Procuratori pro tempore,

cicttivamcntc domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo

studio dell’avvocato CILIBERTI GIUSEPPE, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

UNIPOLSAI SPA, P.G., C.F., SARA

ASSICURAZIONI SPA, CONSAP SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 447/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO.

Fatto

RILEVATO

Che:

C.F. e P.G., quali eredi di Alessio Salvatore deceduto a seguito di sinistro stradale, convenivano in giudizio M.S., conducente antagonista, nonchè la Consap, s.p.a., Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della strada, e la Fondiaria SAI s.p.a., quale impresa designata dal Fondo stesso, sul presupposto che il veicolo condotto dal primo convenuto fosse sprovvisto di copertura assicurativa, domandando il risarcimento dei danni conseguenti;

si costituiva M.S. deducendo la sussistenza della copertura assicurativa da parte di Assicurazioni Generali s.p.a., chiamando in causa quest’ultima società e negando fondatezza nel merito alla pretesa avversaria;

si costituiva in giudizio Assicurazioni Generali, s.p.a., negando la sussistenza della copertura e contestando l’assunta responsabilità esclusiva del preteso assicurato;

il Tribunale, riunito il giudizio all’altro introdotto da M.S. per ottenere speculare risarcimento, ripartiva la responsabilità al 70 per cento a carico di M. e al 30 per cento a carico di P.A., liquidando i danni e, in particolare, rigettando la domanda di M. nei confronti di Assicurazioni Generali, s.p.a., per intervenuta scadenza della polizza il giorno 11 agosto 1999, con conseguente venir meno della copertura alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo per il periodo di tolleranza, e dunque il 26 agosto 1999, due giorni prima dell’evento dannoso accaduto il 28 agosto seguente;

la Corte di appello disattendeva il gravame, con pronuncia cassata da questa Corte per omessa pronuncia sulla doglianza relativa al rigetto della domanda di garanzia;

in sede di rinvio, la Corte di appello rigettava la domanda in parola rilevando che la polizza era stata sospesa, con restituzione di certificato assicurativo, contrassegno e carta verde, avvenuti il 30 giugno 1998, sino all’originaria scadenza del 3 novembre 1998, per un totale di 125 giorni dal 1 luglio 1998 al 2 novembre 1998, sicchè, dopo la riattivazione avvenuta, con nuovo contratto, l’8 aprile 1999, doveva ritenersi che correttamente la compagnia di assicurazione avesse previsto l’11 agosto 1999 per l’emissione della prima quietanza, con l’ulteriore conseguenza che l’evento del 28 agosto 1999 era avvenuto fuori della copertura pur volendo considerare la “prorogatio” di cui all’art. 1901 c.c., comma 2, comunque spettante solo per la rata successiva alla prima, e non per quest’ultima come infatti stabilito dal comma 1 del medesimo articolo;

avverso questa decisione ricorre per cassazione M.S. articolando due motivi;

resistono con controricorso Assicurazioni Generali, s.p.a.;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RILEVATO

Che:

con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2962 c.c. e ss., artt. 112,115 e 116 c.p.c., in uno alla contraddittorietà della motivazione, poichè la Corte di appello avrebbe errato nel mancare di computare il “dies ad quem” del 3 novembre 1998, afferente al periodo di sospensione di cui in parte narrativa;

con il secondo motivo si prospettano i medesimi vizi di cui alla prima censura poichè la Corte di appello avrebbe errato nel computo dei giorni, atteso che, secondo l’art. 9 delle condizioni generali di contratto assicurativo, la sospensione aveva avuto decorrenza dal giorno della restituzione dei documenti di cui in parte narrativa, sicchè il giorno della suddetta restituzione, 30 giugno 1998, era il primo senza copertura, e tra questo e il 3 novembre 1998 erano trascorsi 127 giorni che, aggiunti dalla data di riattivazione del contratto, 8 aprile 1999, portavano al 13 agosto 1999, e perciò, con la proroga di quindici giorni propria del periodo di tolleranza, proprio al 28 agosto 1999, data del sinistro;

Rilevato che:

in via preliminare deve osservarsi che l’esposizione del fatto è inidonea a far comprendere quale fosse l’oggetto della domanda di garanzia su cui venne disposto il rinvio per omessa pronuncia, tanto che, se si passa alla lettura dei motivi senza l’ausilio della lettura della sentenza gravata, non si può ricostruire compiutamente quanto necessario, con conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3;

al contempo, come eccepito dalla parte controricorrente, il ricorso viola anche l’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto omette l’indicazione specifica delle risultanze probatorie di cui si discorre;

fermo quanto sopra, i motivi, esaminati congiuntamente per stretta connessione, sarebbero stati comunque in parte inammissibili, in parte infondati;

in primo luogo, è inammissibile la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la parte non ha dimostrato, ai fini dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, che le ragioni sottese ai due rigetti nel merito furono diverse (Cass., 22/12/2016, n. 26774);

in secondo luogo, la parte ricorrente non ha censurato la prima “ratio decidendi” della Corte territoriale secondo cui, dopo la riattivazione della polizza “con nuovo contratto”, “correttamente la compagnia ha previsto quale giorno di “emissione della prima quietanza”” quello della individuata scadenza (11 agosto 1998), con conseguente esclusione del periodo di tolleranza di quindici giorni, spettante solo per rate di premio successive alla prima, come proprio per questo specificato dal Collegio di merito subito dopo (pagg. 6-7);

che vi sia stata doppia “ratio decidendi” emerge anche dalla duplice specifica della Corte di appello secondo cui lo spirare della copertura anteriore all’evento ci fu “pur a voler considerare il periodo di prorogatio di cui all’art. 1901 c.c., comma 2” (pag. 6), sicchè la società non era “tenuta a indennizzare il sinistro verificatosi il 28 agosto 1999, data in cui era pure decorso il periodo di tolleranza di cui all’art. 1901 c.c., comma 2.” (pag. 7);

nè risulta esser stata censurata idoneamente l’affermazione della non computabilità del “dies a quo” e della computabilità del “dies ad quem, quale regola generale, essendo evidente che, come risulta da quanto riportato nello stesso ricorso, il primo giorno di sospensione volontaria della copertura fu il 1 luglio 1998, posto che i documenti furono restituiti il 30 giugno precedente e che, infatti, la compagnia aveva riconosciuto l’inizio della sospensione dalle ore 24 del 30 stesso;

parte ricorrente ha affermato che l’indicazione delle ore 24 avrebbe confermato che quel giorno 30 era incluso nella sospensione, mentre risulta il contrario trattandosi dell’ultima ora di quel giorno, in coerenza, comunque, con l’interpretazione data sul punto dalla Corte territoriale affatto censurata, fermo che la violazione in diritto dei canoni dell’ermeneutica negoziale non può mai consistere nella proposta di una diversa interpretazione a fronte di quella pur plausibile fatta propria dal giudice di merito (Cass., 28/11/2017, n. 28319, Cass., 27/06/2018, n. 16987);

con la conseguenza che i giorni di sospensione furono 126 anche computando il 3 novembre 1998, come nella prospettiva del ricorrente e applicando la regola generale del “dies ad quem”, sicchè lo scadere della copertura avrebbe dovuto collocarsi il 12 agosto 1998, con assenza della stessa il giorno dell’incidente, 28 agosto 1999, anche con il periodo di tolleranza previsto dall’art. 1901 c.c., comma 2;

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

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