Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8991 del 06/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 8991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28674-2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI

36, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile del

Contenzioso, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO

ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2160/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che M.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Lazio indicata in epigrafe che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso del contribuente avverso un avviso di iscrizione ipotecaria e le cartelle prodromiche asseritamente non notificategli;

Rilevato che Equitalia Sud spa, costituita con controricorso, ha eccepito l’improcedibilità dei ricorso, tardivamente depositato e comunque la sua infondatezza;

Rilevato che il ricorrente ha depositato memoria;

Rilevato che il procedimento può essere deciso con motivazione semplificata;

Considerato che con l’unica complessa censura il ricorrente deduce l’errore nel quale sarebbe incorso il giudice di appello per non avere rilevato l’illegittimità della notifioca dell’avviso di iscrizione ipotecaria, nella quale non risultava barrata la casella del destinatario e risultava una firma illeggibile, lamentando altresì l’illegittimità delle notifiche delle cartelle propedeutiche all’atto di comunicazione di iscrizione ipotecaria perchè eseguite senza il rispetto delle previsioni di cui alle norme dei codice di procedura civile e della L. n. 890 del 1982;

Considerato che il ricorso è procedibile, essendo stato depositato il 3.12.2015, a fronte della notifica dello stesso in data 13.11.2015 e, dunque, entro il termine di legge, sicchè la censura è manifestamente infondata;

Considerato che, quanto alla censura relativa alla comunicazione di iscrizione ipotecaria, è sufficiente rammentare che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c. – cfr. Cass. Sez. U. 2//04/2010, n. 9962 -;

Considerato che in materia d’imposte dirette, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, il soggetto legittimato alla notifica è il concessionario, agente della riscossione, mentre il soggetto che in concreto consegna la cartella all’ufficio postale opea come mero “nuncius”, sicchè la sua identità (o la sua giuridica inesistenza) non incidono sulla validità del procedimento di notificazione – cfr. Cass. 27/03/2015, n. 6198-;

Considerato che la CTR si è pienamente conformata ai superiori principi, ritenendo legittima la notifica effettuata al destinatario che ha sottoscritto il relativo avviso;

Considerato che la proposizione di querela di falso in sede penale, sulla quale ha insistito la parte ricorrente anche in memoria, è irrilevante in questa sede, ove si consideri che, applicandosi in via residuale la disciplina del codice di procedura civile al processo tributario (in forza della disposizione di chiusura contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2) la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ex art. 295 c.p.c., è subordinata, a norma dell’art. 211 disp. att. c.p.p., alla condizione che l’azione penale sia stata effettivamente esercitata, nelle forme previste dall’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione o la richiesta di rinvio a giudizio, da ciò derivando che la sospensione richiede, quale primo ed irrinunciabile presupposto, la contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, sicchè la sospensione stessa non può essere disposta sulla base della mera presentazione di una denuncia o di una querela e della conseguente apertura di indagini preliminari (Cass. 28/06/2012, n. 10974; Cass. 17/05/2001, n. 6776, Cass. 14/11/2014, n. 673);

Considerato che, la mera presentazione di una denuncia-querela da parte del ricorrente innanzi alla Procura della Repubblica non può produrre alcun effetto in questa sede e fase;

Considerato che, quanto alle censure correlate alla ritenuta illegittimità delle notifica delle cartelle prodromiche per mancato rispetto della disciplina in tema di notifiche disciplinata dal codice di procedura civile e dalla L. n. 890 del 1982, le stesse sono manifestamente infondate;

Considerato che questa corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente;

Considerato che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 – cfr. Cass. 28/07/2010, n. 17598; Cass. 23/11/2012, n. 911; Cass. 20/06/2014, n. 14146; Cass. 28/08/2013, n. 19771; Cass. 24/07/2014, n. 16949 con specifico riferimento a cartella notificata a mezzo portiere dal concessionario -;

Considerato che tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 145, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20 dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari;

Considerato che la circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interessa alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. 23/12/2014 n. 27319) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario;

Considerato che in questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, secondo il quale è consentito anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo l’art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 unicamente per quanto non regolato nello stesso (cfr. Cass. 23/06/2014, n. 14196);

Considerato che a tali principi si è dunque uniformato il giudice di appello e che le considerazioni sopra esposte sono idonee a superare i rilievi difensivi espressi anche in memoria dalla parte ricorrente e che parimenti irrilevante risulta il richiamo di un precedente (Cass. 22/05/2015, n. 10554) inconferente rispetto al caso di specie, lo stesso riguardando notificazioni disciplinate dalla L. n. 890 del 1982;

Considerato che nemmeno il richiamo a Cass. Sez. U. 12/11/2016, n. 23929 risulta pertinente rispetto alle censure proposte in questa sede dalla parte ricorrente;

Considerato che il ricorso va rigettato e che le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della controricorrente in Euro 2000,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio ella sezione sesta civile, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA