Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8990 del 29/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/03/2019, (ud. 29/01/2019, dep. 29/03/2019), n.8990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24266/2017 R.G. proposto da:

PULISERVICE s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore

B.E., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce

al ricorso, dall’avv. Marco LOMBARDI, presso il cui studio legale

sito in Isernia, alla via Umbria, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 305/02/2017 della Commissione tributaria

regionale del MOLISE, depositata il 06/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del giorno 29/01/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI

Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La società contribuente ricorre per cassazione con un unico motivo di diritto, cui non replica l’intimata, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR del Molise, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA emesso con riferimento agli anni di imposta 2012 e 2013, preso atto dell’annullamento dell’atto impositivo effettuato dall’amministrazione finanziaria, dichiarava estinto il giudizio con compensazione delle spese processuali;

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 44 e 46, è fondato e va accolto.

2. Invero, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 44, comma 1 prevede che il processo si estingue per rinuncia al ricorso, ed al comma 2 che il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. Il successivo art. 46 contempla l’ipotesi dell’estinzione (parziale o totale) del giudizio nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere, precisando al successivo comma 3, che le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge. Orbene, la Corte costituzionale con sentenza n. 274 del 2005 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto comma nelle ipotesi in cui si riferisce alla cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge. “La Corte delle leggi ha specificato che l’obbligo imposto da detto comma al giudice stesso di lasciare, in caso di “estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, le spese processuali “a carico della parte che le ha anticipate” integrava una ipotesi di vera e propria “compensazione ope legis” di quelle spese. Siffatta (sostanziale) “compensazione”, quindi, siccome disposta (peraltro solo per le ipotesi contemplate) dal legislatore (perciò “ope legis”), intuitivamente, è, ontologicamente, diversa dalla operazione logica, effetto di apposito giudizio, di “compensazione” delle medesime spese, consentita al giudice dalla seconda parte del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, “la commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2”, come deroga alla generale previsione della prima parte dello stesso art. 15, per la quale “la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio” (da liquidare “con la sentenza”)” (così in Cass. n. 19947 del 2010).

4. Orbene, nel caso in esame è indubbio che l’atto impositivo fosse ab origine illegittimo, come riconosciuto dalla stessa amministrazione finanziaria nell’istanza – riprodotta per autosufficienza a pag. 3 del ricorso in esame -con cui ha chiesto ai giudici di appello di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere “ritenendo inappropriato ed illegittimo il recupero credito IVA effettuato con l’atto (OMISSIS), non rientrando il caso di specie nelle ipotesi di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421”.

5. Da quanto detto consegue che, non essendosi la CTR attenuta al suddetto principio giurisprudenziale, la sentenza dalla medesima pronunciata va cassata, in accoglimento del motivo di ricorso in esame, con rinvio alla competente CTR per la regolamentazione delle spese, trattandosi di attività che presuppone un accertamento in fatto devoluto al Giudice di merito. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Molise cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA