Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8990 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. III, 19/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 19/04/2011), n.8990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14426-2006 proposto da:

Z.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato NANIA ROBERTO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato JANES IGOR

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA ANTERSELVA, in persona del Presidente e legale

rappresentante in carica p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. GENTILE 8, presso lo studio dell’avvocato PAGANI MARCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRANDSTATTER GERHARD

giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2006 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

BOLZANO, Sezione civile, emessa l’8/02/2006, depositata il

20/03/2006; R.G.N. 159/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato NANIA ROBERTO;

udito l’Avvocato PAGANI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Z.E. ha impugnato per cassazione, sulla base di quattro motivi, la sentenza della Corte d’appello di Trento, Sez. Bolzano, depositata il 20.3.200 6, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado, che aveva qualificato il rapporto tra le parti come contratto di affitto di azienda afferente al Bar Ristorante, cessato dal 30 novembre 2000 ed aveva accolto la domanda di “sfratto” proposta dall’Associazione sportiva Anterselva. La Corte ha affermato che lo stesso conduttore aveva ammesso che la licenza sia pure originariamente da lui richiesta, era stata quindi ceduta al locatore e dunque era divenuta parte integrante dell’oggetto del contratto, riguardante un complesso di beni organizzati in vista della conduzione di un’azienda, non dei beni in cui il conduttore avrebbe potuto condurre un’azienda; ha confermato anche il rigetto della domanda del riconoscimento dell’incremento di valore dell’azienda, apportato dagli investimenti del conduttore, per mancanza di prova della consistenza di essa al momento dell’affitto e di un suo eventuale incremento. L’associazione ha resistito con controricorso, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza delle censure di controparte.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 426, 657, 665 e 667 c.p.c., non avendo il giudice adito dichiarato l’improcedibilità della licenza per finita locazione a seguito dell’intervenuta modifica del rapporto giuridico (da locazione d’immobile ad affitto d’azienda) operata dall’intimante nella fase sommaria.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè motivazione omessa, travisata ed errata, per avere (il giudice di primo grado, con decisione confermata dai giudici di appello (che hanno riaffermato l’esistenza del diverso rapporto contrattuale) violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato con la statuizione di restituzione dell’azienda, anzichè di rilascio del relativo immobile.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.. e art. 12 preleggi e difetto di motivazione con riferimento alla qualificazione del rapporto in lite quale affitto di azienda, anzichè di contratto di locazione, chiedendo alla Corte di verificare se, nell’ipotesi in cui le parti di un contratto siano in disaccordo sulla sua natura, il giudice possa limitarsi alla valutazione del tenore letterale delle parole usate o debba comunque valutare la comune intenzione delle parti anche alla luce del loro comportamento complessivo, come emergente dalla fase di esecuzione del contratto compresa quella eventuale giudiziale.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 2562 c.c. e difetto di motivazione e chiede alla Corte di verificare se, ai fini della determinazione dell’indennizzo di cui a tale norma, possa il giudice prescindere dalla presenza di un inventario all’inizio ed uno alla fine del contratto quando l’incremento possa essere determinato anche a mezzo CTU sulla base di fatture di acquisto di beni strumentali dimesse in giudizio e di altri mezzi di prova.

3. Il ricorso non merita accoglimento.

3.1. I primi due motivi, che possono trattarsi congiuntamente data l’intima connessione, sono privi di pregio. A parte l’inidoneità dei relativi quesiti di diritto – che non contengono la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, nè la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice (Cass. n. 19769/08) – le censure non colgono nel segno.

Esse, invero, non si rivelano riferibili alle statuizioni contenute nella sentenza impugnata ed investono questioni che non appaiono comprese nel tema del decidere nel giudizio di appello. Come noto, non sono prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio ed il ricorrente, al fine di evitare una statuizione d’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. n. 13958/07; 2140/06; 2275/05; 5150/03). Nella specie, la parte ricorrente non ha specificato se ed in quali termini la questione degli aspetti processuali (sotto il profilo del rito applicabile e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato) della diversa qualificazione del rapporto tra le parti sia stata formulata nei precedenti gradi. In ogni caso, la parte non ha specificato se i pretesi vizi abbiano effettivamente inciso sul proprio diritto di difesa.

3.2. Privo di pregio è anche il terzo motivo. Si deve ribadire che l’individuazione della volontà negoziale – che si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito – è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno sono diverse da quelle della parte, bensì allorchè esse sono insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass. 28.8.2001 n. 11289; Cass. 12.3.1994 n. 2415; Cass. 2.2.1996 n. 914; Cass. 25.2.1998 n. 3142). Nella specie, il ricorrente ha solo genericamente indicato i criteri ermeneutici che sarebbero stati violati nella ricostruzione della volontà negoziale, la quale si rivela immune da vizi logici o giuridici, sicchè le doglianze si risolvono in un’inammissibile richiesta di nuova qualificazione giuridica di fatti ormai definitivamente accertati in sede di merito, dato che la parte ricorrente, lungi dal prospettare alcun vizio rilevante della sentenza gravata sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si limita ad invocare una diversa lettura del contenuto di atti negoziali come accertati, ricostruiti ed interpretati dalla corte di merito. Nelle parti in cui prospettano vizi di motivazione, le censure non tengono conto, quanto all’interpretazione adottata dai giudici di merito con riferimento al contenuto del complesso contesto negoziale sottoposto al loro vaglio, che in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e la coerenza e logicità della motivazione addotta (Cass. n. 4178/07; 13579/04; 9091/04;

2074/2002): l’indagine ermeneutica, è, dunque, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione, con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca solo nella prospettazione di una diversa valutazione rispetto a quella in concreto adottata. Sul punto, la Corte territoriale ha affermato che lo stesso conduttore aveva ammesso che la licenza, sia pure originariamente da lui richiesta, era stata quindi ceduta al locatore e dunque era divenuta parte integrante dell’oggetto del contratto, riguardante un complesso di beni organizzati in vista della conduzione di un’azienda, non dei beni in cui il conduttore avrebbe potuto condurre un’azienda. Come si vede, l’indicata motivazione ha correttamente tenuto presente non solo il tenore letterale del contratto, ma ha anche adeguatamente tenuto conto del comportamento “complessivo” (art. 1362 c.c., comma 2) delle parti, che include pure quello che si riferisce ala fase anteriore alla stipulazione e che, nella specie, si è snodato attraverso il diverso atteggiamento delle due parti in relazione alla titolarità dei fattori produttivi ed allo svolgimento della medesima attività d’impresa.

3.3. Anche il quarto motivo non coglie nel segno. La Corte territoriale ha confermato il rigetto della domanda del riconoscimento dell’incremento di valore dell’azienda, che il conduttore assume apportato da suoi investimenti, per mancanza di prova della consistenza del complesso aziendale al momento dell’affitto e di un suo eventuale incremento. Come si vede, si tratta di un motivato accertamento in fatto in ordine al mancato assolvimento, da parte dell’attore, al relativo onere probatorio.

Pertanto, si rivela inammissibile la deduzione della rubricata violazione di legge, nè sussistono i lamentati vizi motivazionali, posto che la censura si limita a proporre un’inammissibile diversa lettura delle risultanze processuali, congruamente e correttamente apprezzate dai giudici di appello (Cass. n. 8898/03; 5335/00;

13359/99; 5537/97; 900/96; 124/80).

Ne deriva il rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.800, di cui Euro 1.600 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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