Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8990 del 15/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 15/05/2020), n.8990
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3422-2018 proposto da:
T.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
CLAUDIO DEFILIPPI;
– ricorrente –
contro
C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLA
RICCIOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato ANNALISA PUCILLO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1462/2017 del GIUDICE DI PACE di GENOVA,
depositata il 11/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO
PORRECA.
Fatto
RILEVATO
Che:
T.L. si opponeva al precetto intimatole da C.D. in forza di una sentenza del Tribunale di Genova che aveva rigettato la domanda della prima diretta a ottenere il riconoscimento dell’assegno divorzile, con condanna al pagamento delle spese processuali;
il Giudice di pace riteneva infondata l’opposizione, affermando il carattere provvisoriamente esecutivo della statuizione sulle spese accessoria al rigetto, quale capo condannatorio;
avverso questa decisione ricorre per cassazione T.L. articolando un motivo;
resiste con controricorso C.D. che ha altresì depositato memoria;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
RILEVATO
Che:
con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 282,336,474 c.p.c., poichè il Giudice di pace avrebbe errato mancando di considerare che la sentenza, inerendo allo “status” di coniugi, era costitutiva, sicchè l’accessorio capo di condanna alle spese non avrebbe potuto ritenersi esecutivo se non con il passaggio in giudicato del provvedimento;
Rilevato che:
il ricorso è manifestamente inammissibile;
infatti, la sentenza avrebbe dovuto appellarsi, essendo stata soppressa l’inappellabilità dalla L. n. 69 del 2009, art. 49, comma 2 e residuandone una disciplina senz’altro applicabile alla fattispecie “ratione temporis”;
spese secondo soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali della parte controricorrente liquidate in Euro 1.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020