Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8990 del 15/04/2010
Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 15/04/2010), n.8990
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo unitamente
all’avv. DE MARCO CARMELA, giusta mandato alle liti in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
RESAIS SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2224/2008 del TRIBUNALE di PALERMO del
30.12.07, depositata il 14/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Quanto segue:
p. 1. L’Avvocato D.M.V. ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2224 del 14 aprile 2008, con la quale il Tribunale di Palermo ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Palermo aveva accolto l’opposizione proposta dalla R.e.l.a.i.s. s.p.a. avverso un precetto intimatole dal ricorrente sulla base di titolo esecutivo costituito da una sentenza del Tribunale di Agrigento.
L’intimata non ha resistito al ricorso.
p. 2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di Cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (tale D.Lgs., art. 27, comma 2).
p. 3. Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Quanto segue:
p. 1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si è osservato quanto segue:
” (…) 3.- Il ricorso appare inammissibile.
Esso è stato, infatti, proposto oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, nella supposizione – evidentemente che alla controversia trovasse applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale, di cui alla L. n. 742 del 1969. Tale sospensione, viceversa, secondo consolidata giurisprudenza della Corte non trova applicazione alle opposizione in materia esecutiva in genere (ex multis, Cass. n. 12250 del 2007).
Il ricorso, essendo stato presentato per la notificazione successivamente alla scadenza del termine annuale solare (cioè il 12 maggio 2009), appare, pertanto, tardivamente proposto”.
p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che ad esse non sono stati mossi rilievi.
p. 3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 25 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010