Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8990 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 8990 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Ud. 28/11/2014

SENTENZA

PU

sul ricorso 8-2013 proposto da:
RAPISARDA CARMELA RPSCML63D64C351Q, RUSSO DOMENICO
RSSDNC57A04G371J, in proprio e quale amministratore di
sostegno del

figlio

RUSSO

DARIO,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo
studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, rappresentati e
difesi dagli avvocati LUIGI FRANCESCO CUSCUNA’, MARIA
CRISTINA GRASSI giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 06/05/2015

SANTANGELO GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA SAVOIA 33, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
VISCUSO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FABIO LO PRESTI giusta procura speciale a
margine del controricorso;

PIAZZA VENEZIA 11 (STUDIO LAMBERTINI E ASSOCIATI),
presso lo studio dell’avvocato DANIELE MACCARRONE, che
lo rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del controricorso;
INA ASSITALIA SPA, società risultante dalla fusione
per incorporazione di ASSITALIA – LE ASSICURAZIONI
D’ITALIA SPA e INA VITA SPA in FATA – FONDO
ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI SOCIETA’ PER AZIONI DI
ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI e successiva modifica
della denominazione sociale in INA ASSITALIA SPA, in
persona del procuratore Avv. MATTEO MANDO’,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI 1,
presso lo STUDIO SCUDERI-MOTTA, rappresentata e difesa
dall’avvocato GASPARE MOLLICA giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

GESTIONE STRALCIO UUSSLL PROVINCIA CATANIA , AZIENDA
SANITARIA PROVINCIALE ASP CATANIA , NATALIZIO MAROTTA,
LA ROCCA CATERINA, BENFATTO GIUSEPPE, FALCONE ROSARIA

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MACCARRONE NICOLO’, elettivamente domiciliato in ROMA,

ANNA, GIULIANA ANNA MARIA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 772/2012 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata 1’08/05/2012, R.G.N. 258/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato MARIA CRISTINA GRASSI;
udito l’Avvocato LUIGI FRANCESCO CUSCUNA’;
udito l’Avvocato LUCIANA FORTE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso p.q.r.;

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udienza del 28/11/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8/5/2012 la Corte d’Appello di Catania
ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dai sigg.
Domenico Russo e Carmela Rapisarda, in proprio e quali
esercanti la potestà sul figlio minore Dario, in relazione

domanda proposta nei confronti della Usi 31 di Paternò e dei
medici dell’equipe medica sigg. Natalizio Marotta ed altri
nonché della chiamata società Assitalia s.p.a. di risarcimento
dei danni sofferti in conseguenza delle menomazioni
psicofisiche subite dal minore Dario in occasione del parto.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
Rapisarda e il Russo, in proprio e quest’ultimo anche in
qualità di amministratore di sostegno del figlio Dario,
propongono ora ricorso per cassazione affidato ad unico
complesso motivo, illustrato da memoria.
Resistono con separati controricorsi la compagnia
assicuratrice ma Assitalia s.p.a. (risultante dalla fusione
per incorporazione di Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia
s.p.a. e ma Vita s.p.a. in Fata, e successiva modifica della
denominazione sociale in ma Assitalia s.p.a. ) e i sigg.
Gaetano Santangelo e Nicolò Maccarrone, il quale ultimo ha
presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico complesso motivo i ricorrenti denunziano
violazione e falsa applicazione degli artt. 111 c.p.c., in

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alla pronunzia Trib. Catania n. 61/2005 di rigetto della

relazione all’art. 360, 1 0 co. n. 3, c.p.c., 112 c.p.c., in
relazione all’art. 360, 1 ° co. n. 4, c.p.c.; nonché <> motivazione su punto
decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, 1 0 co.
n. 5, c.p.c.

integrato il contraddittorio all’esito dell’intervento della
Gestione stralcio delle UU.SS.LL. della Provincia di Catania
nel corso del giudizio di primo grado, erroneamente la corte
di merito abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello per
avere essi concentrato nei confronti della Ausl n. 3 di
Catania la loro domanda, laddove questa doveva intendersi
automaticamente estesa nei confronti della detta Gestione
stralcio, quale soggetto effettivamente legittimato, nel caso
volontariamente intervenuto con <> e dichiaratosi <>.
Lamentano che sul punto la corte di merito ha omesso di
pronunziare.
Il motivo è fondato e va accolto p.q.r. nei termini di
seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, a norma
degli artt. 6 L. n. 724 del 1994 e 2, comma l, L. n. 549 del
1995 (che hanno trasferito alle Regioni i debiti delle
soppresse unità sanitarie locali, stabilendo che in nessun
caso le prime possono far gravare sulle neo costituite Aziende
sanitarie locali i preesistenti debiti di queste ultime), si è

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Si dolgono che, dopo aver correttamente considerato

verificata una successione

ex lege,

a titolo particolare,

della Regione nei rapporti di debito e credito già facenti
capo alle vecchie USL (v. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass.,
9/12/2004, n. 23007; Cass., 28/5/2004, n. 10297),
caratterizzata da una procedura di liquidazione e dalla

soggettività

dell’ente

soppresso

(v.

Cass.,

Sez.

Un.,

30/11/2000, n. 1237, e, conformemente, Cass., Sez. Un.,
25/6/2002, n. 9232, nonché, da ultimo, Cass., 20/4/2010, n.
9315; Cass., Sez. Un., 20/6/2012, n. 10135).
Si è altresì sottolineato che le Gestioni liquidatorie
delle Usi non costituiscono invero articolazioni interne
dell’unico soggetto “Regione”, ma vengono ad usufruire della
soggettività dell’ente soppresso di cui curano la
liquidazione, che si prolunga nella fase liquidatoria e che
trova nel Direttore generale investito della funzione di
Commissario liquidatore il soggetto che le rappresenta sul
piano del diritto sostanziale e processuale ( cfr. Cass., Sez.
Un., 20/6/2012, n. 10135; Cass., Sez. Un. 26/2/1999, n. 102;
Cass., Sez. Un., 30/11/2000, n. 1237; Cass., Sez. Un.,
15/11/2005, n. 23022; Cass., 26/1/2010, n. 1532 ).
Si è al riguardo ulteriormente precisato che, nel
provvedere alla liquidazione delle Usl, i Direttori delle Ausl
nominati quali Commissari liquidatori non agiscono in
rappresentanza delle Ausl che sono contemporaneamente chiamati
a dirigere, non coinvolgendo pertanto nella loro attività il

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creazione di apposite Gestioni stralcio, fruenti della

patrimonio delle Ausl affidate alla loro direzione, ma operano
per conto della Regione e con i fondi da questa somministrati
(v. Cass., 31/3/2010, n. 7802).
Si è posto in rilievo, ancora, che in base al tenore
formale e funzionale del suindicato art. 6 L. n. 724 del 1994,

da ritenersi senz’altro ricompresi anche quelli per il
risarcimento dei danni (con riferimento a quelli causati nella
erogazione delle prestazioni del servizio sanitario nazionale
v. Cass., 9/12/2004, n. 23007, ove si è ulteriormente negato
che, così interpretata, la disposizione contrasti con gli
artt. 81 e 119 Cost., sotto il profilo della mancata copertura
dei debiti stessi e della lesione dell’autonomia finanziaria
delle Regioni; Cass., 24/7/2000, n. 9693).
Principi applicabili anche per le strutture operanti
nella Regione Siciliana

(

v. Cass., 31/5/2010, n. 13279;

Cass., 5/5/2005, n. 9369; Cass., Sez. Un., 18/12/1998, n.
12712 ).
Ne consegue che la legittimazione sostanziale e
processuale concernente i pregressi rapporti creditori e
debitori delle soppresse USL spetta alle Regioni (v. Cass.,
29/7/2002, n. 11197) ovvero alle Gestioni liquidatorie, ove
convenute nella loro qualità di organi delle prime (v. Cass.,
26/1/2010, n. 1532), cui il creditore può indifferentemente
rivolgersi (v. Cass., 31/3/2010, n. 7802; Cass., 15/9/2005, n.
18285).

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tra i debiti delle disciolte Usl gravanti sulle Regioni sono

Trattandosi -come detto- di successione a titolo
particolare nel diritto controverso, ove come nella specie il
processo risulti instaurato nei confronti di una USL prima
della sua soppressione esso prosegue tra le parti originarie
(v. Cass., 20/4/2010, n. 9315; Cass., 4/8/2009, n. 17913), e

art. 111, 3 0 co., c.p.c. la

sentenza

ha

contro il successore a titolo particolare,

comunque effetto

il quale può essere

chiamato nel giudizio ovvero può come in esso

intervenire,

divenendone in entrambi i casi parte a tutti gli effetti ( v.
Cass., 3/11/2011, n. 22727 ).
Orbene,

essendo

stata

nella

specie

la

domanda

risarcitoria rivolta nei confronti del titolare del detto
rapporto a prescindere dalle relative vicende successorie, per
debiti anteriori al 10 luglio 1995 ( data di inizio del
funzionamento delle AUSL nella Regione Siciliana: cfr. Cass.,
29/2/2002, n. 11197 ), erroneamente invero la corte di merito
non ha pronunziato al riguardo, in ragione dell’essere la
domanda stata rivolta nei confronti della ( sola ) AUSL n. 3
di Catania.
A fortiori

in considerazione del principio affermato

dalle Sezioni Unite di questa Corte in base al quale la
legittimazione sostanziale e processuale concernente i
rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione
delle USL spetta, in via concorrente alle Regioni e alle
Gestioni liquidatorie, le quali ultime rispondono soltanto a

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anche quando non vi sia stata estromissione del convenuto ex

criteri amministrativo-contabili, intesi ad assicurare la
distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi
rispetto alla corrente gestione economica degli enti
successori ( v. Cass., Sez. Un., 20/6/2012, n. 10135. Per il
rilievo che sia nel caso in cui l’azione sia stata introdotta

nella specie la successione si sia verificata nel corso di un
giudizio introdotto nei confronti di una Usl, le Regioni sono
legittimate ad impugnare le sentenze pronunziate nei confronti
di queste ultime, o delle loro Gestioni liquidatorie, ovvero a
resistere ad impugnazioni proposte nei loro confronti, v.
Cass., 13/4/2007, n. 8826. Cfr. anche Cass., 28/1/2014, n.
1768 ).
La AUSL n. 3 di Catania è infatti nella specie
intervenuta in giudizio in l ° grado assumendo (erroneamente)
di essere successore universale della predetta disciolta USL,
solamente in sede di gravame di merito essendosi poi indotta a
sollevare eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Difetto invero confermato dalla successivamente pure
volontariamente intervenuta Gestione stralcio, la quale ha
quindi preso attivamente parte al giudizio, deducendo nei
termini del suo dante causa e chiedendo il rigetto nel merito
della domanda.
Orbene,

attesa

la

fondatezza

p.q.r.

del

ricorso

dell’impugnata sentenza s’impone invero la cassazione, con
rinvio alla Corte d’Appello di Catania, che in diversa

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nei confronti delle disciolte Usi, sia nell’ipotesi in cui

composizione procederà a nuove esame, facendo del suindicato
disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

sentenza e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di
cassazione, alla Corte d’Appello di Catania, in diversa
composizione.

Roma, 28/11/2014

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa l’impugnata

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