Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 899 del 17/01/2018

Cassazione civile, sez. III, 17/01/2018, (ud. 27/06/2017, dep.17/01/2018),  n. 899

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Banca Popolare di Intra (che in seguito, per effetto di ripetute fusioni, muterà la propria ragione sociale in Veneto Banca s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, sempre e comunque “la VB”) chiese ed ottenne dal Tribunale di Novara un decreto ingiuntivo nei confronti della propria debitrice Nuova Moulin Rouge s.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, “la NMR”) e dei fideiussori di questa, tra cui l’odierno ricorrente D.P..

A fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo la VB dedusse di vantare nei confronti della NMR, e di conseguenza dei fideiussori di questa, due distinte ragioni di credito:

(-) un credito scaturente dal saldo negativo di un conto corrente intrattenuto dalla NMR, per l’importo di circa 406.000 Euro;

(-) un diritto di regresso per l’importo di circa 128.000 Euro, sorto dal pagamento della garanzia personale prestata dalla banca a favore della società Italease s.p.a., creditrice della NMR.

2. D.P. propose opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che il credito azionato dalla VB eccedeva la misura della fideiussione, e che comunque la banca aveva erogato credito alla propria debitrice NMR in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, pregiudicando la posizione dei fideiussori.

Nel corso del giudizio di opposizione, con la memoria istruttoria depositata ai sensi dell’art. 184 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), l’opponente soggiunse di avere firmato il contratto di fideiussione in bianco, e di avere concordato con un funzionario della banca che quel contratto non sarebbe stato mai riempito, ma sarebbe stato solo “esibito” ad pompam vel ostentationem, per lasciar intendere ai vertici della banca che la società Nuova Moulin Rouge godesse di adeguate garanzie.

Propose, perciò, querela incidentale di falso.

Il giudice istruttore del Tribunale di Novara dichiarò ammissibile la querela ed istruì il relativo giudizio incidentale.

Quando la causa venne rimessa al Collegio, il Tribunale di Novara in composizione collegiale, con sentenza 27 maggio 2010 n. 545, dichiarò inammissibile la querela perchè:

(a) la circostanza dell’abusivo riempimento era stata tardivamente proposta solo con la memoria ex 184 c.p.c.;

(b) in ogni caso, il querelante aveva lamentato l’abusivo riempimento contra pacta del contratto di fideiussione, accertamento che non richiede l’esperimento della querela di falso.

3. La Corte d’appello di Torino, adita dal soccombente, con sentenza 27 novembre 2013 n. 1439 rigettò il gravame, ritenendo che:

(-) il giudice della querela di falso incidentale, per valutarne l’ammissibilità, deve tenere conto dei fatti dedotti nel giudizio “portante” (p. 12 della sentenza d’appello);

(-) nella specie, la circostanza dell’abusivo riempimento del contratto di fideiussione era estranea al thema decidendum, perchè tardivamente introdotta nel giudizio di opposizione;

(-) la querela di falso doveva dunque dirsi inammissibile, perchè volta ad accertare una circostanza di fatto mai ritualmente dedotta in giudizio;

(-) in ogni caso, correttamente il Tribunale aveva ritenuto che nella memoria 184 c.p.c. il querelante aveva dedotto un riempimento abusivo contra pacta del contratto di fideiussione, e la prova del riempimento contra pacta non richiede la querela di falso.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da D.P. con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso la Veneto Banca, anch’essa depositando memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (è denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 1421 e 1938 c.c.; L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 10); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 1421 c.c., per avere ritenuto valida una fideiussione omnibus, priva dell’indicazione del massimale garantito.

Secondo il ricorrente, infatti, la Corte d’appello avrebbe implicitamente ammesso in punto di fatto che il riempimento del contratto di fideiussione non fu contestuale alla sottoscrizione; che dunque al momento della sottoscrizione il contratto era in bianco; e che di conseguenza il contratto si dovrà dichiarare nullo perchè la fideiussione era priva di massimale.

1.2. Il motivo è manifestamente inammissibile.

Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto unicamente la questione dell’ammissibilità e della fondatezza della querela di falso proposta da D.P. in via incidentale, non l’opposizione a decreto ingiuntivo. Non forma dunque oggetto del contendere la questione della validità della fideiussione.

In ogni caso la censura sarebbe altresì:

(-) inammissibile per difetto di interesse, perchè la nullità della fideiussione renderebbe inammissibile la querela di falso, che invece il ricorrente vuole sia dichiarata ammissibile;

(-) infondato, perchè estraneo alla ratio decidendi: la Corte d’appello non ha affatto accertato in facto che il fideiussore abbia prestato una garanzia illimitata; ha soltanto ritenuto tardiva la deduzione della circostanza dell’abusivo riempimento del foglio firmato in bianco, a prescindere da qualsiasi giudizio sulla veridicità di tale circostanza.

2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso.

2.1. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente: tutti e tre, infatti, pongono la questione della correttezza della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardivamente introdotta, da parte di D.P., la questione della falsità del contratto di fideiussione.

Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che tale valutazione sarebbe erronea, perchè il giudice di primo grado non aveva mai concesso alle parti i termini per precisare o modificare le domande, ma solo i termini per formulare le deduzioni istruttorie. Di conseguenza la prima memoria per le deduzioni istruttorie, nella quale l’attore introdusse il tema dell’abusivo riempimento, fu anche il primo scritto difensivo nel quale questa modifica poteva essere compiuta.

Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale in composizione collegiale, chiamato a giudicare della querela di falso, aveva il solo compito di stabilire se il documento impugnato era falso o vero. Il Tribunale, quindi, non poteva avventurarsi a stabilire se la questione dell’abusivo riempimento fosse stata tardivamente proposta o no. Di conseguenza la Corte d’appello, rigettando il motivo di appello inteso a far valere tale errore, aveva violato gli artt. 112 e 221 c.p.c..

Col quarto motivo il ricorrente sostiene che la Corte d’appello non avrebbe potuto disattendere il giudizio di ammissibilità della querela di falso, formulato dal giudice istruttore della causa di merito. Stabilire, infatti, se la falsità d’un documento rientri o no nel thema decidendum è questione riservata al giudice della causa principale, non a quello del giudizio di falso.

2.2. Tutti e tre questi motivi, pur contenendo talune affermazioni in diritto non erronee, sono inammissibili per difetto di rilevanza.

La Corte d’appello, infatti, ha rigettato il gravame proposto da D.P. sulla base di due diverse ed indipendenti rationes decidendi. In primo luogo ha rigettato l’appello rilevando che la questione dell’abusivo riempimento fu tardivamente introdotta nel giudizio a quo, come già accennato.

In secondo luogo, però, la Corte d’appello ha altresì rilevato che il contratto di fideiussione del quale D.P. lamentava l’abusivo riempimento era stato in realtà riempito non già in assenza di qualsiasi accordo (absque pactis), come preteso dall’appellante, ma semmai in violazione degli accordi intercorsi tra D.P. e la banca (e cioè contra pacta), circostanza che rendeva di per sè inammissibile la proposizione della querela di falso.

E poichè, per quanto si dirà, questa seconda ratio decidendi fu corretta, e sfugge alle censure proposte dall’odierno ricorrente, diventa irrilevante in questa sede stabilire se la Corte d’appello abbia errato o meno, nel ritenere che la questione della falsità fosse stata tardivamente introdotta nel giudizio a quo.

3. Il quinto motivo.

3.1. Col quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza

impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c.; artt. 115,116 e 221 c.p.c.); sia da un vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Osserva il ricorrente, al riguardo, che la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile la querela di falso da lui proposta, sul presupposto che con essa il querelante avesse inteso denunciare il riempimento contra pacta di un foglio firmato in bianco.

Tuttavia egli non aveva mai dedotto che il documento fosse stato riempito contra pacta; aveva, invece, sempre dedotto che il documento fosse stato riempito in assenza di qualsiasi accordo, e dunque absque pactis, ipotesi nella quale è pacificamente ammissibile la querela di falso.

3.2. Il motivo è infondato.

Già molti anni fa, sanando i contrasti giurisprudenziali sorti sulla questione, le Sezioni Unite di questa Corte stabilirono che la querela di falso è necessaria quando il sottoscrittore di un foglio firmato in bianco ne lamenti l’abusivo riempimento absque pactis, cioè senza che l’autore del riempimento fosse stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto.

Non è, invece, necessaria la querela di falso quando il riempimento sia avvenuto contra pacta, cioè in modo difforme da quello consentitogli dall’accordo precedentemente intervenuto (Sez. U, Sentenza n. 5459 del 13/10/1980).

Fissato tale principio, la successiva giurisprudenza di questa Corte ha ulteriormente chiarito cosa debba intendersi per riempimento “absque pactis”, e cosa invece debba intendersi per riempimento “contra pacta”.

Si è stabilito, in particolare, che il riempimento absque pactis è quello che trasforma il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, e costituisce perciò una falsità materiale.

Il riempimento contra pacta o abuso di biancosegno, invece, consiste in un inadempimento: ovvero nella violazione del mandatum ad scribendum conferito dal sottoscrittore a chi poi dovrà completare il documento (così, in particolar modo, Sez. 3, Sentenza n. 18989 del 01/09/2010).

Ne consegue che deve ritenersi sussistente non un falso materiale (riempimento absque pactis), ma un abuso di biancosegno (riempimento contra pacta) in tutti i casi in cui esista un qualsivoglia accordo sugli interventi da eseguire sul testo.

Un accordo sul riempimento, tuttavia, può avere sia un contenuto positivo (ad esempio: “sul documento dovrà essere apposta la data in cui verrà presentato a terzi”); sia un contenuto negativo (ad esempio: “sul documento non dovrà essere apposta nessuna data”).

Nell’uno, come nell’altro caso, il sottoscrittore ed il prenditore del documento concordano che il secondo dovrà tenere una certa condotta: e non rileva, ai nostri fini, se si tratti d’una condotta positiva o negativa. Anche il patto col quale chi riceva un documento si obblighi a non completarlo è, dunque, un accordo di riempimento. La conseguenza è che chi assuma che un documento da lui sottoscritto sia stato riempito, nonostante vi fosse un accordo che lo vietasse, deduce un abuso di biancosegno (o riempimento contra pacta), e per dimostrare la fondatezza di tale assunto non ha l’onere di proporre la querela di falso.

3.3. Nel caso di specie la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione di questi principi.

Ha infatti rilevato in facto che era stato lo stesso D.P. ad allegare di avere sottoscritto il modulo sul quale era stampato il contratto di fideiussione, senza riempire gli spazi in bianco destinati alle parti variabili, e dopo avere concordato con un funzionario della banca che quel contratto doveva essere solo “esibito in caso di controllo” (p. 5).

Sulla base di questo rilievo in fatto, la Corte d’appello ha ritenuto in iure che l’abusivo riempimento del contratto costituiva perciò un abuso di biancosegno (riempimento contra pacta), dal momento che un patto sul riempimento esisteva pur sempre, ed aveva ad oggetto il divieto di completare le parti mancanti del contratto, se non in caso di “necessità” (p. 16).

Questa valutazione è coerente con i principi più sopra riassunti, e comporta il rigetto del quinto motivo di ricorso.

4. Le spese.

4.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

4.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna D.P. alla rifusione in favore di Veneto Banca s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 10.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di D.P. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2018

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