Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 899 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 17/01/2011), n.899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RESAIS RISANAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA’ INDUSTRIALI SICILIANE S.P.A.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26, presso lo studio

dell’avvocato AULETTA FERRUCCIO, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.G., nella qualità di moglie e erede di P.

A. e AVV. B.F. (difensore di se stesso) n. q.

di procuratore distrattario delle spese liquidate, domiciliati in

ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato BENNARDO FILIPPO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

ENTE MINERARIO SICILIANO IN LIQUIDAZIONE, ASSESSORATO INDUSTRIA

REGIONE SICILIANA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 28/2006 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,

depositata il 16/11/2006 R.G.N. 761/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato AULETTA FERRUCCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27/10/06 il Tribunale di Caltanissetta – sezione lavoro, in funzione di giudice d’appello, accolse parzialmente l’impugnazione proposta dall’Ente Minerario Siciliano e dalla Resais spa avverso la sentenza emessa dal Pretore del lavoro di Caltanisetta il 14/5/97, con la quale era stata accolta la domanda di P. A., ex dipendente del suddetto ente in prepensionamento dall’1/7/86, diretta alla riliquidazione dell’indennità “una tantum”, ai sensi della L.R. n. 42 del 1975, art. 6, attraverso l’inclusione nella base di calcolo della stessa dell’indennità per festività relativa al mese di riferimento prescelto (aprile 1986), e, per l’effetto, condannò la Resais spa alla corresponsione, a decorrere da epoca successiva al 31/12/91, del solo maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme spettanti al P. per il titolo riconosciutogli con la sentenza pretorile.

Attraverso tale decisione la Corte territoriale finì, sostanzialmente, per modificare il solo capo della sentenza pretorile che aveva consentito il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria anche per i ratei maturati successivamente al 31/12/91, in quanto per il resto la decisione di primo grado fu confermata, sia con riferimento alla individuazione della durata decennale della prescrizione che in merito alla inclusione del compenso per festività del mese prescelto nella base di calcolo dell’indennità “una tantum” di cui alla citata legge regionale. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la RESAIS – Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliana S.p.A che affida l’impugnazione a due motivi di censura. Resistono V. G., nella sua dichiarata qualità di moglie ed unica erede di P.A., ed il suo difensore antistatario.

La Resais spa e V.G. depositano memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di censura la RESAIS s.p.a. si duole della violazione e/o della falsa applicazione dell’art. 2948 cod. civ. in relazione alla L. R. siciliana n. 27 del 1984, art. 6, in quanto assume l’erroneità della decisione del giudice d’appello di ritenere che la prescrizione applicabile nella fattispecie fosse quella ordinaria decennale, anzichè quella di durata quinquennale. A tal riguardo la ricorrente fa osservare che la facoltà alternativa concessa agli operai ed agli impiegati del settore minerario di optare per l’indennità una tantum in aggiunta al trattamento di fine rapporto in luogo dell’indennità di prepensionamento induce a considerare che la prima non abbia natura assistenziale essendole attribuita, piuttosto, una funzione sostitutiva del reddito di lavoro.

La censura è infondata.

Si osserva, infatti, che analogamente a quanto affermato da questa Corte per l’indennità di prepensionamento, della cui natura assistenziale sussumibile nel regime della prescrizione ordinaria non si ha motivo di dubitare (v. in tal senso l’orientamento di questa sezione radicatosi sulle precedenti decisioni n. 12944 del 22/11/99 e n. 9042 del 6/7/2000), anche per quel che concerne la cd. indennità “una tantum” si è giunti, attraverso le decisioni n. 177 del 9/1/02 e n. 11105 del 26/7/2002 della sezione lavoro, precedenti dai quali questo collegio non ha ragione di discostarsi, alla conclusione che il regime della prescrizione da applicare è quello decennale ordinario.

Si è, invero, affermato che “l’indennità “una tantum” prevista, nell’ambito della ristrutturazione del settore estrattivo, dalla L.R. Sicilia n. 27 del 1984, art. 6, in favore dei dipendenti dell’Ente minerario siciliano in caso di volontaria anticipata risoluzione dei loro rapporti di lavoro, in alternativa all’indennità di prepensionamento di cui all’art. 6 della precedente L.R. Sicilia n. 42 del 1975, ha la medesima natura assistenziale di quest’ultima indennità ed è assoggettata alla stesso sistema di calcolo (onnicomprensivo di ogni indennità o emolumento di carattere retributivo) e allo stesso regime prescrizionale (secondo cui il relativo diritto si prescrive in dieci anni, mentre il diritto relativo ai singoli ratei già maturati si prescrive in cinque anni).

(Cass. sez. lav. n. 177 del 9/1/2002) E’ stato poi ribadito che “l’indennità “una tantum”, aggiuntiva rispetto al t.f.r., prevista dalla L.R. siciliana n. 27 del 1984, art. 6, comma 2, in favore dei dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano, indennità che costituisce una anticipazione di quella relativa al prepensionamento erogata nelle ipotesi di risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro, con trattamento a carico del Fondo di cui alla L.R. siciliana n. 42 del 1975, art. 13, lett. A), ha, come l’indennità di prepensionamento, natura assistenziale e non retributiva, in quanto sostituisce il reddito di lavoro nel periodo in cui le prestazioni lavorative non vengono rese, e pertanto anche ad essa si applica il termine di prescrizione decennale” (Cass. Sez. lav. n. 11105 del 26/7/2002).

2. Col secondo motivo la Resais denunzia la violazione e/o la falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6 e succ. mod., anche in relazione al D.P.R. n. 1029 del 1960, artt. 4, 24 e 28 CCNL per il settore miniero-metallurgico 1 ottobre 1983 – 31 dicembre 1986, così contestando, alla luce della suddetta contrattazione collettiva, l’inclusione dell’emolumento per festività nella base di calcolo delle indennità “una tantum”.

In particolare, la ricorrente deduce che se la disciplina collettiva appena richiamata prevede che nel caso di festività coincidenti con la domenica il lavoratore ha diritto ad una giornata di retribuzione vuoi dire che esiste tendenziale equiparazione tra compenso festivo e quello per lavoro prestato nelle giornate festive, con la conseguenza che la voce “festività” della busta paga non può essere in via di principio calcolata nella base di computo dell’indennità “una tantum”, stante l’esclusione di cui alla L.R. n. 42 del 1975, art. 6.

Anche tale motivo è infondato.

Invero, il problema in esame è stato già affrontato e risolto da questa Corte con la decisione n. 12944 del 22/11/99, alla quale questo collegio intende adeguarsi, attraverso cui si è chiaramente affermato che “ai fini della “retribuzione globale di fatto” da prendersi a base per il computo dell’indennità cosiddetta di prepensionamento accordata ai dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano dalla L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6 la voce retribuiva relativa alle festività deve essere inclusa nella base di calcolo in quanto non espressamente esclusa dal citato art. 6 (che invece esclude le erogazioni per lavoro notturno, straordinario e festivo, nonchè le indennità di trasporto e vestiario), essendovi differenza tra l’erogazione per il lavoro festivo (espressamente esclusa dal computo e riferita alla prestazione di lavoro effettuate nei giorni festivi) e la normale retribuzione spettante al lavoratore per le festività senza prestazione di attività lavorativa, atteso che, in questo caso, il relativo compenso fa parte della normale vicenda lavorativa e non può non essere incluso nella retribuzione globale di fatto”.

Occorre, infatti, osservare che il giudice di appello è correttamente pervenuto alla conclusione di includere nella base di calcolo la voce “festività”, perchè non espressamente esclusa dalla L.R. n. 42 del 1975, art. 6, ultimo comma, contrariamente a quanto previsto per il lavoro notturno, il lavoro straordinario, il lavoro festivo e le indennità di trasporto e vestiario.

Esattamente è stato spiegato che vi è differenza tra festività e lavoro festivo, riferendosi quest’ultimo alla ipotesi di prestazione effettuata nei giorni festivi, che l’art. 28 CCNL disciplina stabilendo la misura della retribuzione, diversa dalla normale retribuzione spettante al lavoratore per la festività senza prestazione di attività lavorativa. Per questa ragione, giustamente, il compenso per festività, facente parte della normale vicenda lavorativa è stato considerato voce inclusa nella retribuzione globale di fatto.

In definitiva, non è dato riscontrare nella sentenza impugnata vizi logici o motivazionali nella interpretazione del contratto collettivo e della legge regionale in riferimento alla questione trattata.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate in favore di V.G. come da dispositivo. Nessuna statuizione va, invece, adottata rispetto alle parti intimate non costituitesi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso nei confronti di V.G. nella sua qualità di erede di P.A. e degli altri enti intimati non costituiti. Condanna la società al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 43,00 per spese ed in Euro 2500,00 per onorario, oltre IVA, CPA e spese generali.

Nulla per le spese per quanto attiene agli intimati non costituiti.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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