Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8989 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 31/03/2021), n.8989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11469-2020 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FRANCO BERETTI;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE BOLOGNA;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3209/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello di M.B., senegalese, contro la decisione del tribunale che ne aveva a sua volta respinto la domanda di protezione internazionale;

nei confronti della sentenza d’appello è ora proposto ricorso per cassazione;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente denunzia (i) la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 13, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, a proposito della valutazione di non credibilità personale del richiedente, e (ii) la violazione o falsa applicazione del t.u. imm., art. 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, a proposito della valutazione dei presupposti della protezione umanitaria;

il ricorso è inammissibile;

il tribunale ha messo in evidenza la genericità e la contraddittorietà delle versioni rese dal richiedente nelle distinte fasi del procedimento, e ha osservato che egli non aveva neppure provato la propria effettiva identità personale con documenti idonei a consentire in qualche modo di identificarlo;

tale specifica motivazione, incentrata su una valutazione in fatto, non risulta censurata nei limiti di cui all’attuale art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. Sez. U n. 8053-14);

la stessa è sufficiente a sorreggere il diniego di protezione anche nella forma del permesso umanitario, avendo il tribunale aggiunto, ancora una volta con motivazione in fatto non censurata, che il richiedente non versa in condizioni di vulnerabilità personale di tipo “oggettivo”, per motivi di salute o per altre ragioni di ordine psicofisico.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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