Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8989 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 15/05/2020), n.8989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7494-2018 proposto da:

M.F., G.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi da se medesimi;

– ricorrenti –

contro

BANCO DI NAPOLI SPA, MA.LO., GA.FR., B.G.,

GRUPPO BANCARIO INTESA SAN PAOLO SPA TORINO, C.M.R.,

P.M.I., PRESIDENTE III SEZ. CIVILE TRIBUNALE, NAPOLI

NORD;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3901/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.F. e G.R. (il ricorso non consente di comprendere se in proprio o quali “procuratori” dei due omonimi trust) hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli 25.9.2017 n. 3901.

Il ricorso, oltre che alle parti del giudizio di primo grado, è stato notificato alla Corte d’appello di Napoli, al presidente della III sezione civile del Tribunale di Napoli Nord ed al Cancelliere della medesima sezione del suddetto Tribunale.

Gli intimati non si sono difesi in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile:

-) sia per la mancanza di una procura alle liti conferita ad un avvocato cassazionista;

-) sia per la incomprensibile esposizione dei fatti di causa, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3;

-) sia per la incomprensibile esposizione dei motivi di censura avverso la sentenza impugnata, ex art. 366 c.p.c., n. 4.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio delle parti intimate.

2.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.F. e G.R., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

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