Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8989 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 15/04/2010), n.8989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI

SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato D’OTTAVI AUGUSTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCCHINI FABRIZIO, giusta delega

a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA NUOVA TIRRENA SPA DI ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E

CAPITALIZZAZIONI in persona del Direttore Legale Societario,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio

dell’avvocato GRAZIOSI GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato

BRUNETTI MICHELE, giusta procura speciale in calce alla memoria

difensiva;

– resistente –

e contro

ITALPREFABBRICATI SPA, già ITALPRE FABBRICATI SAS di D.

A., COMMISSARIO LIQUIDATORE – legale rappresentante pro-tempore

di SIDA SpA in liquidazione coatta amministrativa;

– intimati –

avverso il provvedimento R.G. 1454/04 del TRIBUNALE di ANCONA

dell’8.4.09, depositato il 15/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con istanza di regolamento di competenza notificata il 19 maggio 2009 M.G. ha chiesto la cassazione dell’ordinanza, comunicata in data 21 aprile 2009, depositata in data 15 aprile 2009 dal Tribunale di Ancona, che aveva sospeso il giudizio fino al passaggio in giudicato di altra sentenza del medesimo Tribunale.

La Nuova Tirrena S.p.A. ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati, Italprefabbricati S.p.A. e Commissario Liquidatore S.I.D.A. S.p.A. in l.c.a., non hanno espletato attività difensiva.

2 – Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e chiede alla Corte di stabilire se sussista rapporto di pregiudizi alita tra due cause, entrambe riassuntive ex art. 345 c.p.c., del medesimo giudizio promosso per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale aventi identità di petitum e causa petendi, ma pendenti l’una tra il danneggiato, la Compagnia di assicurazioni cessionaria del portafoglio della compagnia citata originariamente e nelle more posta in l.c.a. e il proprietario del veicolo responsabile del sinistro e l’altra tra i medesimi e il Commissario liquidatore della Compagnia in l.c.a. la cui pretermissione aveva determinato la pronuncia di nullità del giudizio originario.

3. – Anche recentemente è stato ribadito (Cass. n. 6554 del 2009;

vedi la precedente Cass. n. 16960 del 2006) che, ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione. Nella specie vi è identità solo parziale tra le parti dei due giudizi.

Per completezza si rileva che il provvedimento con cui viene disposta la sospensione di un giudizio deve indicare le ragioni che rendono applicabile l’art. 295 c.p.c.. L’ordinanza impugnata si limita ad affermare apoditticamente che la definizione del giudizio ritenuto pregiudiziale appare tale con riferimento alla decisione “di alcune delle questioni preliminari di merito sollevate dai convenuti nel presente giudizio, ed idonee a definire il medesimo”.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Le parti hanno presentato memorie;

Le argomentazioni addotte da parte resistente con la memoria non trattano il tema della mancanza di motivazione che vizia l’ordinanza impugnata;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che l’istanza di regolamento di competenza deve perciò accolta e ordinata la prosecuzione del giudizio avanti al Tribunale di Ancona;

spese rimesse;

visti gli artt. 42, 380 bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dispone la prosecuzione del giudizio avanti al Tribunale di Ancona.

Spese del giudizio di cassazione rimesse.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

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