Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8989 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 21/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 8989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23005-2014 proposto da:

B.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BADIA DI CAVA

56, unitamente all’avvocato LUIGI DI NITTO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE di GAETA, in persona del Sindaco in carica elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 66, presso lo studio dell’avvocato

GIANCARLO CAPOZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA

PICCOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 966/40/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

14/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che B.I. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio indicata in epigrafe che, nel respingere l’appello della contribuente, ha confermato la legittimità dell’accertamento relativo a ICI per l’anno 2003;

Rilevato che il Comune di Gaeta si è costituito con controricorso; Rilevato che la parte ricorrente ha sviluppato motivazioni;

Rilevato che la ricorrente ha depositato memoria;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 22, comma 1, lett. b) e comma 5 nonchè il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso per il giudizio;

Considerato che la censura è infondata quanto al vizio di violazione di legge ed inammissibile quanto al prospettato vizio di motivazione;

Considerato che, quanto ai profili correlati alla dedotta violazione di legge non si ravvisano, nella sentenza impugnata, le violazioni prospettate dalla parte ricorrente;

Considerato che la CTR, ben lungi dall’escludere ogni valore ai fini dell’edificabilità dell’area al piano territoriale paesaggistico ed al piano territoriale paesaggistico regionale ha poi pienamente considerato tali strumenti, tuttavia specificando che l’area oggetto di accertamento non ricadeva in superficie di inedificabilità, prevedendosi, quanto alla zona TA – agricola ambientale ad elevata connotazione paesistica – un sia pur limitato indice fondiario;

Considerato che nel compiere siffatto accertamento la CTR non è incorsa in alcun errore in diritto, poichè la stessa non ha affatto escluso l’incidenza del piano paesaggistico ai fini della natura edificatoria dell’area, con ciò conformandosi ai principi già espressi da questa Corte (Cass. 09/07/2014 n. 15726);

Considerato che l’inserimento dell’area fosse in un ambito territoriale per il quale era previsto un limitato indice di fabbricabilità non poteva, infatti, incidere sul presupposto d’imposta, rappresentato dalla natura edificabile dell’area ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 ma unicamente sulla determinazione del valore venale dell’immobile – cfr. Cass. ult. cit. -;

Considerato che la medesima censura è inammissibile laddove prospetta la violazione di legge con riguardo a previsioni di piano territoriale che risultano genericamente indicate nè riportate nella sentenza impugnata – v., ancora, Cass. 15726/2014 -;

Considerato che la censura è poi inammissibile con riguardo al prospettato vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè con la stessa si lamenta inammissibilmente l’insufficiente e contraddittoria motivazione (Cass. Sez. U. 07/04/2014 n. 8053), nemmeno prospettando una carenza motivazionale circa un fatto controverso e decisivo ai fini di causa;

Considerato che il ricorso va quindi rigettato;

Considerato che ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione al recente formarsi della giurisprudenza di questa Corte in materia.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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