Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8988 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 31/03/2021), n.8988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10835-2020 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ROBERTA VICINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 997/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

a fronte delle domande di rifugio, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria, proposte da C.S., in opposizione al provvedimento negativo adottato dalla locale commissione territoriale, il tribunale di Bologna accoglieva la domanda subordinata di protezione umanitaria;

la decisione, gravata dal Ministero dell’Interno, è stata riformata dalla corte d’appello di Bologna con sentenza del 10-3-2020, mercè la quale, per quanto in effetti rileva, è stata ritenuta non credibile la versione dei fatti posta dal richiedente a fondamento della domanda, incentrata sulla soggezione forzosa alla shaaria, stante la contraddittorietà dei riferimenti principalmente connessi a una vicenda di vita privata;

la corte d’appello ha in vero altresì ritenuto il richiedente non vulnerabile sul piano soggettivo, tenuto conto della presenza di un gruppo familiare nel paese di origine e della precaria condizione lavorativa esistente in Italia;

Camara ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo;

il Ministero dell’Interno ha depositato un atto di costituzione per la sola partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

in unico contesto il ricorrente denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza;

il motivo – in disparte la vecchia formula del vizio di motivazione, non più confacente all’art. 360 c.p.c., n. 5 – è inammissibile poichè redatto genericamente in guisa di gravame di merito, senza indicazione di fatti storici che la corte territoriale, nell’esprimere il giudizio di fatto, avrebbe omesso di esaminare (v. Cass. Sez. U n. 8053-14);

l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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