Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8988 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. III, 19/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 19/04/2011), n.8988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29389-2006 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, considerata domiciliata “ex lege” in ROMA presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FORMICA FRANCESCO MARIA giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI S.P.A. (già SAI – SOCIETA’ ASSICURATRICE INDUSTRIALE

S.P.A.) (OMISSIS), nella qualità di Impresa Designata dal Fondo

di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale

rappresentante pro tempore e procuratore speciale Dott. G.

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA

ANTONIETTA, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 381/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA –

SEZIONE PROMISCUA, emessa il 7/7/2005, depositata il 01/08/2005,

R.G.N. 87/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il 6.7.1985, quaranta giorni dopo essere stato investito dalla vettura condotta da C.R. su una strada provinciale, il pedone trentunenne B.M. morì per le lesioni riportate (fratture craniche multiple) per l’urto che aveva ricevuto da tergo dopo essere sceso dal marciapiede sulla carreggiata per superare una macchina parcheggiata sul marciapiede stesso.

Nel marzo del 1987 i congiunti agirono giudizialmente per il risarcimento nei confronti di C.F. (erede di C. R., intanto deceduta) e dell’assicuratrice Eurass s.p.a., che resistette.

Con sentenza n. 1977 del 2000 il tribunale di Messina ritenne che il fatto fosse ascrivibile alla condotta dell’automobilista e condannò solidalmente i convenuti al risarcimento dei danni (liquidati, in relazione all’epoca del fatto, in L. 95.000.000, di cui 50.000.000 per danno patrimoniale e L. 25.000.000 per danno biologico patito dal defunto), oltre alla rivalutazione ed agli interessi.

2.- La corte d’appello di Messina, decidendo con sentenza n. 381 del 2005 sull’appello proposto dalla Fondiaria-SAI s.p.a. (a seguito della l.c.a. della Eurass) cui aveva resistito B.G. (fratello del defunto ed erede dei genitori), ha parzialmente riformato la sentenza, diminuendo l’entità del risarcimento ad Euro 27.114,00 (maggiorata della maggior somma fra interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT) sui rilievi:

– che per il 25% il fatto fosse ascrivibile all’incauto comportamento dello stesso pedone, che era sceso dal marciapiede ed aveva occupato la carreggiata senza preventivamente accertarsi che nessun veicolo stesse sopraggiungendo, come avrebbe dovuto, ancor più in ragione della sordità dalla quale era affetto;

che dovesse essere escluso il danno biologico riconosciuto iure hereditario agli attori, essendo stata la relativa domanda tardivamente proposta in comparsa conclusionale.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione B.G., affidandosi a quattro motivi cui resiste con controricorso la Fondiaria Sai.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I primi due motivi possono essere congiuntamente scrutinati per la connessione fra le questioni poste.

1.1.- Col primo sono denunciati vizi di extrapetizione e di motivazione per avere la corte d’appello ritenuto che il B. si fosse improvvisamente immesso sulla carreggiata per superare la vettura parcheggiata sul marciapiede, benchè la sentenza di primo grado fosse stata impugnata solo sotto il profilo dell’asserita violazione dell’art. 190 C.d.S. da parte del pedone; e, inoltre, senza considerare che il comportamento del medesimo era del tutto prevedibile in relazione al visibile ostacolo (autovettura) che si trovava davanti a lui.

1.2.- Col secondo motivo la sentenza è censurata per violazione o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e per vizio della motivazione per non avere la corte correlato al difetto della prova liberatoria da parte dell’automobilista la conclusione che l’incidente s’era verificato per colpa esclusiva dell’automobilista stesso.

2.- Le censure sono infondate.

L’affermazione della corte d’appello secondo la quale il pedone, mentre camminava sul marciapiede destro secondo il senso di marcia della vettura, “in presenza di un’autovettura che impediva il transito sulla banchina, si immise sulla carreggiata all’improvviso e senza verificare se sopraggiungessero autoveicoli (v. deposizioni cit.)”, contiene una valutazione che fa seguito al rilievo relativo alla mancata “osservanza di specifiche regole di prudenza consistenti nell’obbligo di verificare previamente l’eventuale provenienza di autovetture” (nella specie, dal senso al quale il pedone volgeva le spalle). Lo stesso ricorrente, d’altronde, riporta in ricorso il contenuto di una deposizione dalla quale risulta che la vittima “fu agganciata nella parte esposta sx del suo corpo dalla parte anteriore laterale destra (all’altezza del faro) di una macchina”; il che integra una modalità dell’accaduto perfettamente compatibile con la conclusione della corte di merito che il pararsi del pedone innanzi alla vettura fu improvviso, proprio in ragione del mancato controllo da parte sua che nessun mezzo stesse sopraggiungendo.

Si tratta di una valutazione di merito delle complessive risultanze processuali, fra le quali si annoverano le pacifiche modalità dell’decadimento, che non è del resto altrimenti spiegabile sul piano logico se non in ragione dell’invasione della carreggiata da parte del pedone in violazione di una cautela che gli sarebbe stata imposta dal particolare contesto verificatosi (presenza di un’autovettura che occupava il marciapiede). La motivazione si sottrae dunque alle prospettate censure.

Dall’atto di appello risulta poi che la società assicuratrice appellante aveva puntualmente investito il giudice di secondo grado della questione concernente l’osservanza da parte del pedone anche delle regole “della più comune e logica prudenza” (pagina 6 dell’atto di appello); regole che, secondo quanto poi osservato in sede di comparsa conclusionale, “avrebbero dovuto indurlo a controllare, prima di scendere dalla banchina, che non vi fossero auto che sopraggiungevano, anche in considerazione della sua sordità, che non gli avrebbe permesso di avvertire nè il rumore delle macchine nè l’eventuale segnalazione acustica”.

Quanto alla violazione dell’art. 2054 c.c., infine, essa è esclusa dal positivamente accertato apporto causale della stessa vittima, che ben può essere ravvisato sulla scorta degli elementi valutativi comunque acquisiti.

3.- Col terzo motivo sono dedotti violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e difetto di motivazione per essere stata ritenuta nuova la domanda di risarcimento del danno biologico subito dal de cuius benchè sin dall’atto di citazione fosse stato chiesto il risarcimento di tutti i danni patrimoniali ex art. 2043 c.c. e di tutti i danni morali ex art. 2059 c.c.3.1.- La censura è infondata.

E’ da tempo acquisito il principio secondo il quale, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, quand’anche definito morale secondo la terminologia (im)propria del tempo, non può essere solo per questo intesa nel senso che non sia domandato anche il risarcimento del danno biologico, conseguente alla affermata lesione dell’integrità psicofisica del danneggiato (e la motivazione della sentenza va corretta nella parte in cui da rilievo al profilo “letterale” della richiesta). Ma il principio si attaglia al caso del danno patito dal soggetto o dai soggetti che ne invocano il risarcimento.

Nella specie, la corte d’appello ha chiarito che l’assunto secondo il quale il danno biologico patito dal defunto non era stato domandato trovava conforto nella circostanza che il danno richiesto era stato “quantificato in L. 12. 000.000 per ciascuno dei genitori ed in L. 8.000.000 in favore del fratello, laddove il danno biologico iure hereditario consiste in un’unica somma (ragguagliata alla concreta lesione della sfera della salute del danneggiato), la quale poi si ripartisce fra gli eredi in ragione dei rispettivi diritti”.

L’affermazione è assolutamente corretta in diritto e sorregge pienamente la conclusione che la emendatio libelli sarebbe stata consentita (in relazione alle norme processuali all’epoca vigenti) fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, mentre fu inammissibilmente effettuata solo in sede di comparsa conclusionale.

4.- Col quarto ed ultimo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. e per ogni possibile tipo di vizio della motivazione in ordine agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, per avere la corte d’appello ritenuto che l’obbligazione dell’assicuratore fosse un debito di valuta, adottando le conseguenti statuizioni in ordine alla corresponsione degli interessi ed al maggior danno da svalutazione monetaria.

4.1.- La censura è fondata nei sensi che seguono.

L’obbligazione dell’assicuratore è bensì un debito di valuta, il cui contenuto tuttavia si determina, entro i limiti del massimale, secondo i principi propri dei debiti di valore.

Ora, le argomentazioni della corte d’appello – nel senso che, nel debito indennitario verso il danneggiato, il massimale da r.c.a. può essere superato per interessi e maggior danno da svalutazione dalla data in cui siano decorsi 60 giorni dalla richiesta ai sensi della legge n. 990 del 1969 (cfr. Cass. 10725/03 e la successiva conforme giurisprudenza) – sono certamente corrette in relazione al caso di incapienza del massimale: in tal caso, infatti, esso segna il limite dell’obbligazione di valuta dell’assicuratore, sicchè all’obbligazione si applicano le regole poste dall’art. 1224 c.c.. Ma se il massimale superato non sia, fino a quel limite (nella specie di L. 100.000.000) la determinazione quantitativa del debito di valuta dell’assicuratore si effettua secondo le regole proprie dei debiti di valore, perchè di valore è l’obbligazione risarcitoria che determina l’entità del debito indennitario.

Nel caso in esame il danno è stato liquidato in Euro 27.114,00 alla data del suo verificarsi, coincidente con la morte della vittima ((OMISSIS)). Da quella data, essendo la somma inferiore al limite del massimale, è dunque dovuta integralmente la rivalutazione, e gli interessi compensativi vanno calcolati sulle somme progressivamente rivalutate (secondo la regola posta da Cass., sez. un., n. 1712 del 1995) . Ciò fino alla concorrenza della somma di L. 100.000.000 (maggiorata di interessi legali dalla data di scadenza dello spatium deliberandi e dell’eventuale maggior danno da mora, da determinarsi secondo i criteri fissati da Cass., sez. un., n. 19499 del 2008), che segna il limite dell’obbligazione indennitaria dell’assicuratore, come s’è sopra chiarito.

A tali principi la corte d’appello non s’è attenuta laddove ha stabilito che la somma “tuttora” dovuta dalla Fondiaria-SAI a titolo risarcitorio e determinata in Euro 27.114,00 (che sembra essere peraltro il totale dovuto, come risulta dalla somma delle indicazioni quantitative contenute alle pagine 13 e 14 della sentenza, sicchè è inccmprensibile l’uso dell’avverbio “tuttora”) vada aumentata soltanto della “maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria”, come indicato in motivazione, benchè l’importo sia inferiore al massimale di legge (di L. 100.000.000, maggiorato di interessi legali e maggior danno).

5.- Alla decisione della causa nel merito osta esclusivamente l’inconsapevolezza della Corte, non edotta sul punto, sull’avvenuta corresponsione di acconti, sicchè la sentenza va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione, benchè le parti siano in condizione di evitare la riassunzione, dovendosi solo procedere ai calcoli secondo le modalità sopra indicate.

Le spese del giudizio di cassazione vengono contestualmente liquidate e, stante la solo parziale soccombenza della Fondiaria-Sai, poste a suo carico per la metà e compensate per il resto.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa in relazione e rinvia alla corte d’appello di Messina in diversa composizione;

condanna Fondiaria-SAI a rimborsare a B.G. la metà delle spese del giudizio di cassazione, che compensa per l’altra metà, e che in tale frazione liquida in Euro 3.100, di cui 3.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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