Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8988 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 8988 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Fondamento –

SENTENZA

Conseguenze

sul ricorso 22556-2011 proposto da:
POMA

NATASCIA

PMONSC75R54L388M,

R.G.N. 22556/2011

elettivamente Cron. 2 cì

domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO 6, presso lo studio Rep.
dell’avvocato DAVIDE TEDESCO, rappresentata e difesa Ud. 28/11/2014
dall’avvocato TITO LOSITO giusta procura speciale a pu
margine del ricorso;
– ricorrente contro

ALLIANZ SPA (già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ SPA)
05032630963, in persona dei procuratori dr. ANDREA
CERRETTI e dott. ANNA GENOVESE, elettivamente

1

Data pubblicazione: 06/05/2015

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio
dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;
••••■

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

tempore dr. CARLO NICORA, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO DI MEO, rappresentata e difesa
dall’avvocato DANILO BOFFELLI giusta procura speciale
a margine del controricorso;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 719/2011 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 15/06/2011, R.G.N.
1277/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/11/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato FABRIZIO LOSITO per delega;
udito l’Avvocato STEFANO DI ME0 per delega;
:

udito l’Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo del ricorso assorbiti
gli altri;

80020570166, in persona del legale rappresentante pro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15/6/2011 la Corte d’Appello di Brescia
ha respinto il gravame interposto dalla sig. Natascia Poma in
relazione alla pronunzia Trib. Bergamo 12/4/2006, di rigetto
della domanda proposta nei confronti degli Ospedali Riuniti di

retinopatia, asseritamente da ascriversi ad errato trattamento
di ossigenoterapia cui fu presso questi ultimi sottoposta
<>.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
Poma propone ora ricorso per cassazione affidato a 3 motivi.
Resistono con separati controricorsi gli Ospedali Riuniti
di Bergamo e la compagnia assicuratrice Allianz s.p.a. ( già
R.A.S. s.p.a. ), la quale ultima ha presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il l ° motivo la ricorrente denunzia violazione e
falsa applicazione dell’art. 184

bis

c.p.c., in relazione

all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.; nonché <> motivazione su punto decisivo della
controversia, in relazione all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Si duole avere la corte di merito erroneamente ritenuto
che controparte non fosse stata in grado di <>, giacché «la falsità di questa tesi è
documentalmente smentita in quanto la terza chiamata RAS

3

Bergamo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di

Riunione Adriatica

di

sicurtà

s.p.a.,

proprio usando

l’ordinaria diligenza, costituendosi nel primo grado di
giudizio, affermava da un lato di non potere all’atto della
costituzione sbilanciarsi circa la domanda svolta da parte
attrice … Quindi, in comparsa di costituzione innanzi il

proponibilità dell’eccezione di prescrizione da parte dei
convenuti Ospedali Riuniti, aveva lo scrupolo di ricordare
loro di proporre detta eccezione in termini e, cioè, nel
termine per le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d’ufficio. Nonostante ciò la difesa degli Ospedali
Riuniti ha omesso di proporre l’eccezione, evidentemente
dimenticandosene>>.
Con il 2 ° motivo la ricorrente denunzia violazione o
falsa applicazione dell’art. 2398 c.c., in relazione all’art.
360, l ° co. n. 3, c.p.c.; nonché <> su punto decisivo della controversia,
in relazione all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Si duole che erroneamente la corte di merito ha accolto
la sollevata eccezione di prescrizione, essendo la medesima
<>, laddove essa
<> su punto
decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, l ° co.

Si duole che erroneamente la corte di merito ha fatto nel
caso riferimento, quale dies a quo,

ai <>, in quanto a tale epoca la
«madre … non aveva … assolutamente piena coscienza e completa
contezza del diritto fatto valere e, cioè, in questo caso,
della causa specifica delle gravi lesioni patite>>, giacché
nel «biennio ’77/’79 la diagnosi espressa dai proff. Morone e
Fornoni costituiva una delle tante ipotesi, non una certezza,
tanto è vero che detta ipotesi, solo successivamente avallata
da quella dei proff. Pearce e Kirkby e precisamente nel
settembre del 1968, assurse a piena contezza>>.
Lamenta che «la diagnosi dei Proff. Morone e Fornoni non
solo non risulta assistita da alcun cerificato, ma nemmeno
risulta formulata per iscritto, tanto che in ogni caso non è
rivestita da alcun crisma di serietà e non può utilmente
essere considerata quel terminus a quo voluto da controparte.
Il primo certificato utile che mai la odierna ricorrente ebbe
a sue mani fu proprio quello dei luminari inglesi e risalente
al 1968, con la conseguenza che da tale momento e non certo

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n. 5, c.p.c.

prima, può farsi decorrere il termine prescrizionale

ex

adverso invocato>>.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Va anzitutto posto in rilievo come risultino formulati in

all’art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente fa
riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito E es.,
all’<>, all’atto di
costituzione e risposta degli Ospedali Riuniti di Bergamo e
della chiamata in causa compagnia assicuratrice R.A.S. s.p.a.,
alle «memorie istruttorie>>, all’istanza di restituzione in
termini formulata nel primo grado di giudizio dagli Ospedali
Riuniti di Bergamo, alla sentenza del giudice di prime cure,
alla <>, alla «memoria istruttoria di
replica>>, <>, alla <> della <>, all’<>, alla «memoria autorizzata di Ospedali
riuniti di data -8/09/2004>>, al «primo certificato medico
utile … dei luminari inglesi e risalente al 1998>> ] senza che
gli stessi risultino debitamente -per la parte d’interesse in
questa sede- riprodotti nel ricorso ovvero, laddove
riprodotti, non essendo puntualmente ed esaustivamente
indicati i dati necessari al relativo reperimento in atti (v.
Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 23/9/2009, n.

6

violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto

20535;

Cass.,

3/7/2009,

n.

15628;

Cass.,

12/12/2008,

n.

29279), con riferimento ( anche ) alla sequenza dello
svolgimento del processo inerente alla documentazione, come
pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne
possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con

d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati
rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di
giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass.,
12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, più
recentemente, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche
di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso
inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass.,
23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass.,
12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726;
Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il
ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di
orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di
censurare la pronunzia impugnata ( v. Cass., 21/8/1997, n.
7851 ).
Deve quindi porsi in rilievo che il vizio di omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. non
consiste invero nella difformità dell’apprezzamento dei fatti

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precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo

e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato
dal giudice di merito ( v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass.,
20/10/2005, n. 20322 ).
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza
impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al

merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo
vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo
della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale,
delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via
esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del
proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di
controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere,
tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad
esse sottesi, di dare ( salvo i casi tassativamente previsti
dalla legge ) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di
prova acquisiti ( v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass.,
27/4/2005, n. 8718 ).
Va al riguardo d’altro canto ribadito che il vizio di
motivazione non può essere invero utilizzato per far valere la
non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal
giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della
parte, non valendo esso a proporre in particolare un
pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei
molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del

8

giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il

giudizio,

interni

all’ambito

della

discrezionalità

di

valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei
fatti, attengono al libero convincimento del giudice ( cfr.
Cass., 9/5/2003, n. 7058 ).
Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a

valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est
di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle
finalità del giudizio di legittimità.
Quanto al l ° motivo va ulteriormente osservato che la
ricorrente si limita invero a riproporre in questa sede di
legittimità la doglianza di merito già proposta nel giudizio
di gravame, e già esaminata dalla corte di merito, facendo
riferimento alle deduzioni della terza chiamata R.A.S. s.p.a.
senza peraltro riportare nel ricorso quanto da quest’ultima
dedotto nel relativo atto di costituzione nel primo grado di
giudizio.
Non può al riguardo d’altro canto sopperire ( con
particolare riferimento allo spostamento a ritroso nel tempo
del termine ) quanto indicato nei riportati capitoli di prova
testimoniale e a pag. 4 del ricorso, in difetto dei suindicati
requisiti al riguardo richiesti in ragione della rilevata
violazione dell’art. 366, 1 0 co. n. 6, c.p.c.
Con particolare riferimento al 2 ° e al 3 ° motivo deve
altresì porsi in rilievo come, diversamente da quanto dalla
ricorrente sostenuto con riferimento a in realtà superato

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risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle

orientamento interpretativo, risponda a consolidato principio
di questa Corte che in tema di prescrizione estintiva elemento
costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare
del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione
della durata di questa, necessaria per il verificarsi
quaestio iuris

concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime
prescrizionale per esso previsto dalla legge, sicché la
riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica
che alla medesima sia fatto onere soltanto di allegare il
menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di
profittare di quell’effetto, non anche di indicare
direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica
menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al
caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al
potere-dovere del giudice.
A tale stregua, proposta originariamente un’eccezione ad
esempio di prescrizione quinquennale, non incorre in
preclusioni la parte che nel corso del giudizio
successivamente invochi la prescrizione ordinaria decennale, o
viceversa. Per altro verso, il riferimento operato dalla parte
ad uno di tali termini non priva il giudice del potere
officioso di applicazione ( previa attivazione del
contraddittorio sulla relativa questione ) di una norma di
previsione di un termine diverso (cfr. Cass., Sez. Un.,
25/7/2002, n. 10955; e, conformemente, Cass., 22/10/2010, n.

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dell’effetto estintivo, si configura come una

21752; Cass.,

22/12/2011,

28292; Cass.,

n.

20/1/2014,

n.

1064).
Orbene, nel rigettare la censura di <

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