Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8988 del 06/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 09/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 8988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10268/2016 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORGOGNONA

47, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BRANCADORO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO VINCENZI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9039/23/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 19/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che B.V. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso del B. avverso un avviso di accertamento IRPEF anno 2006, conseguente all’accertamento operato nei confronti della s.r.l. Costruzioni Margarita;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato come la società avesse compiuto contabilizzazioni di fatture per operazioni inesistenti, senza che ciò emergesse in alcun modo e che avrebbe pertanto operato la cosiddetta presunzione di distribuzione degli utili ai soci, appartenendo la società ad una ristretta cerchia familiare;

Rilevato:

che il ricorso è affidato a quattro motivi;

che, col primo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della decisione definitiva circa l’accertamento del maggior reddito a carico della società;

che, col secondo, si invoca la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi sull’istanza di sospensione proposta dal contribuente;

che, col terzo, il ricorrente assume la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Laddove si fosse ritenuta la sussistenza di una pronunzia implicita di diniego, si sarebbe trattato di una motivazione apparente;

che, col quarto, il B. sostiene l’omesso esame di un fatto decisivo e risolutivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, costituito dal fatto che, nell’anno 2006, egli non era ancora socio della s.r.l. e dunque non avrebbe potuto conseguire alcun ricavo non contabilizzato;

che l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso;

che i primi tre motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, imperniati, come sono, sull’invocata sospensione, ex art. 295 c.p.c. – sono immeritevoli di accoglimento;

che, in tema di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, l’accertamento relativo agli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è presupposto dell’accertamento presuntivo nei riguardi del singolo socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali, sicchè l’impugnazione dell’accertamento “pregiudicante” costituisce, fino al passaggio in giudicato della pronuncia che lo riguarda, condizione sospensiva, ex art. 295 c.p.c., ai fini della decisione della lite sull’accertamento “pregiudicato” relativo al singolo socio, la cui esistenza e persistenza grava sul contribuente che la invochi sotto forma di allegazione e prova del processo scaturente dall’impugnazione del provvedimento impositivo (Sez. 6-5, n. 4485 del 07/03/2016);

che, pertanto, se è vero che, in caso di pendenza separata di procedimenti relativi all’accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, quest’ultimo giudizio deve essere sospeso, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1 e art. 295 c.p.c., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società – costituendo l’accertamento tributario nei confronti della società un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano – è altrettanto vero che la prova di tale pendenza deve essere allegata dal contribuente;

che, nella specie, nè dalla sentenza impugnata nè tanto meno dal ricorso si evince la sussistenza certa della predetta pendenza: in definitiva, sotto tale profilo ed in mancanza di qualsivoglia allegazione, il ricorso deve reputarsi non autosufficiente;

che la quarta doglianza è invece fondata;

che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società a ristretta base familiare, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, che, attesa la mancanza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio trattandosi di utili occulti, deve ritenersi avvenuta nello stesso periodo d’imposta in cui gli stessi sono stati conseguiti (Sez. 5, n. 25468 del 18/12/2015; Sez. 5, n. 7260 del 26/03/2007);

che, tuttavia, la CTR avrebbe dovuto esaminare se il B., pur avendo acquistato il 25% delle quote sociali nel febbraio 2007, facesse già parte oppure no della compagine sociale nel 2006;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA