Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8987 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 31/03/2021), n.8987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10713-2020 proposto da:

I.J.E., elettivamente domiciliato presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCESCO ROPPO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3040/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 28/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il tribunale di Bologna accoglieva il ricorso di I.J.E., nigeriano, nei limiti della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c); domanda che il medesimo aveva proposto allegando il pericolo di ritorsioni conseguenti all’arresto, dietro sua denuncia, di persone legate a confraternite segrete di natura violenta operanti nel paese;

su gravame del Ministero dell’Interno la corte d’appello di Bologna ha riformato la decisione e ha respinto la detta domanda; ha osservato che, sebbene credibile, il racconto del richiedente non poteva esser apprezzato in collegamento con la situazione del paese di provenienza, poichè l’Edo State non era interessato, in base alle COI aggiornate al 2018, da situazioni di violenza indiscriminata da conflitto armato interno, neppure nella forma di atti terroristici;

Itoya ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, illustrati da memoria;

il Ministero dell’Interno ha depositato un atto di costituzione finalizzato alla sola partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi, poichè la corte d’appello, nel negare la protezione sussidiaria, avrebbe mancato di affrontare le problematiche legate ai cults nigeriani alla base della domanda, problematiche che viceversa erano state considerate dal tribunale;

il motivo è manifestamente infondato;

II. – la corte d’appello ha premesso, senza censure a questo riguardo, che la domanda imponeva di valutare le circostanze unicamente pertinenti al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); dopodichè, considerando le fonti ufficiali aggiornate relative al paese di provenienza dell’interessato, ha escluso che in questo fossero riscontrabili situazioni di violenza generalizzata da conflitto armato interno, anche nella prospettiva di eventuali fenomeni terroristici;

la motivazione integra, per questa parte, una valutazione in fatto alla base della quale non sono individuabili errori giuridici;

III. – il ricorrente lamenta che non sia stato approfondito l’aspetto relativo al timore di subire ritorsioni e violenze da parte dei cults nigeriani;

tuttavia non risulta dal ricorso, in prospettiva di autosufficienza, che sia stata concretamente prospettata la suddetta questione dinanzi alla corte d’appello, alla quale invero era devoluto il riesame del merito nei limiti delle questioni sollevate coi motivi di gravame dedotti ex adverso dall’amministrazione;

IV. – viceversa è manifestamente fondato il secondo motivo, col quale si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c. e del tu. imm., art. 5, per la non spiegata inapplicabilità della protezione umanitaria altro che con la mancanza di un’impugnazione incidentale;

la corte d’appello ha premesso che l’ambito della devoluzione era limitato al ripetuto profilo della protezione sussidiaria, in quanto il richiedente non aveva proposto appello incidentale con riguardo alle altre forme di protezione;

per questa parte la sentenza è errata, poichè dalla stessa risulta che solo la domanda implicante il rifugio era stata in effetti rigettata dal tribunale;

se ne desume che l’accoglimento della protezione sussidiaria aveva determinato il semplice assorbimento della domanda di protezione umanitaria;

quest’ultima domanda andava quindi esaminata, in appello, per il semplice fatto della sua (comprovata) riproposizione; il che è conforme al principio da ultimo affermato dalle Sezioni unite di questa Corte per il processo ordinario (Cass. Sez. U n. 7940-19), il quale principio si estende in vero a ogni tipologia di processo per la quale non esistano di norme speciali derogatorie;

V. – in altre parole, il rigetto della domanda di protezione sussidiaria non dispensava la corte d’appello dal dovere di accertare se sussistessero i presupposti di fatto della protezione umanitaria, poichè questi continuavano a far parte del thema decidendum per il solo fatto della riproposizione, anche in difetto di appello incidentale della parte vittoriosa in primo grado sull’assorbente domanda di protezione sussidiaria;

l’impugnata sentenza va quindi cassata nei limiti del secondo motivo di ricorso;

segue il rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

 

 

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