Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8987 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 8987 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Ud. 28/11/2014

SENTENZA
PU

sul ricorso 11274-2011 proposto da:
SOGELA

SRL

BALZARELLI

00499970929,

MARIANO

BLZMRN39P06L449J, considerati domiciliati ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
GIUSEPPE MACCIOTTA giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrenti contro

AXA ASSICURAZIONI SPA (già CENTURION SPA), in persona
del

procuratore

speciale

1

MAURIZIO

RAINO’,

Data pubblicazione: 06/05/2015

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE VERDE
162, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MARCELLI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIAMPAOLO SECCI giusta procura speciale in calce al
controricorso;

non chè contro

BOLASCO

RICCARDO,

BOLASCO

FRANCESCO,

CARLONI

SIMONETTA, COMUNE CAGLIARI ;
– intimati –

Nonché da:
COMUNE CAGLIARI, in persona del suo Sindaco legale
rappresentante pro tempore dott. EMILIO FLORIS,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO
VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
TARTAGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLA
CURRELI giusta procura speciale a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

SOGELA

SRL

BLZMRN39P06L449J,

00499970929,
BOLASCO

BALZARELLI

MARIANO

RICCARDO,

BOLASCO

FRANCESCO, AXA ASSICURAZIONI SPA , CARLONI SIMONETTA;
– intimati –

avverso il provvedimento n. 110/2010 della CORTE
D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 04/03/2010,

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– controricorrente –

R.G.N. 330/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/11/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato EMANUELE CARLONI per delega;

udito l’Avvocato CLAUDIO MAGNANTI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’accoglimento del 2 ° motivo p.q.r. del ricorso
principale, inammissibilità di quello incidentale;

3

udito l’Avvocato GIORGIO MARCELLI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenze del 22/11/2007 ( non definitiva ) e del
4/3/2010 ( definitiva ) la Corte d’Appello di Cagliari, in
parziale accoglimento dei gravami interposti dai sigg. Riccardo
Bolasco ed altri ( in via incidentale ) e della società

parziale riforma della pronunzia Trib. Cagliari n. 222/2005, ha
rideterminato l’ammontare della somma liquidata in favore dei
primi e posta solidalmente a carico di quest’ultima, del Comune
di Cagliari e del sig. Mariano Balzarelli a titolo di
risarcimento dei danni dai medesimi lamentati in conseguenza
del sinistro avvenuto il 24/6/1996 a Cagliari allorquando,
mentre percorreva la locale via Is Mirrionis, l’allora
minorenne Riccardo Bolasco perse il controllo del proprio
scooter Malaguti Phantom F12 di cui era alla guida a causa di
un «avvallamento mediamente largo 50 cm. e profondo circa 11
cm.>>, andando a sbattere contro un palo dell’illuminazione
pubblica, riportando gravi lesioni con postumi permanenti.
Avverso le suindicate pronunzie della corte di merito la
società So.Ge.La. s.p.a. e il Balzarelli propongono ora ricorso
per cassazione, affidato a 4 motivi.
Resiste con controricorso la società Axa Assicurazioni
s.p.a. ( già Centurion s.p.a. ), e, con separato controricorso,
il Comune di Cagliari, il quale spiega altresì ricorso
incidentale sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

4

So.Ge.La. s.p.a. ( in via principale ) e in conseguente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 0 motivo i ricorrenti in via principale denunziano
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., 40 c.p.,
in relazione all’art. 360, 1 ° co. n. 3, c.p.c.; nonché
contraddittoria motivazione su punto decisivo della

Con il 2 ° motivo denunziano violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 2043 c.c., 115 c.p.c., in relazione
all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.; nonché contraddittoria
motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione
all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 3 ° motivo denunziano violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 2043 c.c., 42, 43 c.p., in relazione
all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.; nonché contraddittoria
motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione
all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 4 ° motivo denunziano violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 1334, 1335 c.c., 345 c.p.c., in
relazione all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Con unico motivo il ricorrente in via incidentale denunzia
«violazione e falsa applicazione>> degli 112, 342, 343 c.p.c.,
in relazione all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.; nonché
contraddittoria motivazione su punto decisivo della
controversia, in relazione all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
I motivi di entrambi i ricorsi, che possono congiuntamente
esaminarsi

in quanto connessi,

5

sono

inammissibili,

in

controversia, in relazione all’art. 360, 1 ° co. n. 5, c.p.c.

applicazione degli artt. 366, l ° co. n. 4, 366-bis e 375, 1 °
co. n. 5, c.p.c.
Essi recano quesiti di diritto formulati in termini invero
difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte,
non contemplando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli

merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di
diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa
decisione, a tale stregua appalesandosi astratti e generici,
privi di riferibilità al caso concreto in esame e di
decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola
lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un.,
14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass.,
7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla
sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione
(cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un.,
12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360),
nonché di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del
relativo accoglimento o rigetto ( cfr., Cass., Sez. Un.,
26/03/2007, n. 7258 ), senza che essi debbano richiedere, per
ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di
connessione tra loro ( cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064 ).
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, i motivi
non recano la prescritta “chiara indicazione” delle relative
“ragioni” secondo lo schema e nei termini delineati da questa
Corte, non risultando riassuntivamente indicato il fatto

6

aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del

controverso, gli elementi la cui valutazione avrebbe dovuto
condurre a diversa decisione, gli argomenti logici per i quali
tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria,
inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività
esegetica di questa Corte, con interpretazione che si

(cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un.,
26/03/2007, n. 7258).
Tanto più che risultano formulati in violazione dell’art.
366, l ° co. n. 6, c.p.c., atteso che i ricorrenti fanno
rispettivamente riferimento ad atti e documenti del giudizio di
merito E es., alla domanda nei confronti del Comune e della
Sogela, all’appalto dei lavori di rifacimento del manto
stradale della via Is Mirrionis, all’atto di citazione in primo
grado, agli atti difensivi della Sogela e del Comune di
Caglairi, alla espletata CTU, alla sentenza del giudice di
prime cure, all’atto di appello, agli atti difensivi in grado
di appello della compagnia Axa Assicurazioni, dei sigg.
Riccardo e Francesco Bolasco, della sig. Simonetta Carloni,
alla <>, alla
<> ] limitandosi a
meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte
d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero,
laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni
necessarie

ai

fini

relativa

della

individuazione

con

riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo

7

risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione

inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di
Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame ( v., da
ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione

(

anche )

dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di
parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o

Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass.,
25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157),
la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il
ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass.,
23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass.,
12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726;
Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua i ricorrenti non deducono le formulate
censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base
alla lettura dei soli rispettivi ricorsi, non ponendo questa
Corte nella condizione di adempiere al proprio compito
istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass.,
18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass.,
8/11/2005,

n.

21659;

Cass.,

2/81/2005,

n.

16132;

Cass.,

25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass.,
12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle sole deduzioni contenute
nei medesimi, alle cui lacune non è possibile sopperire con
indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità
accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003,

8

prodotti ( anche ) in sede di giudizio di legittimità (v.

n. 3158; Cass.,

25/8/2003,

n.

12444; Cass.,

1 ° /2/1995,

n.

1161).
La norma di cui all’art. 366

bis c.p.c. è d’altro canto

insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito
di diritto e il momento di sintesi possano, e

a fortiori

motivo, giacché una siffatta interpretazione si risolverebbe
nell’abrogazione tacita della norma in questione ( v. Cass.
Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n.
7258 ).
In ordine al ricorso principale va ulteriormente osservato
che come da questa Corte -anche a Sezioni Unite- ripetutamente
affermato, il requisito – a pena di inammissibilità richiesto
all’art. 366, l ° co. n. 3, c.p.c.- della sommaria esposizione
dei fatti di causa non risulta invero soddisfatto (neanche)
allorquando come nella specie vengano nel ricorso
pedissequamente riprodotti (in tutto o in parte) gli atti e i
documenti del giudizio di merito (nel caso, in particolare le
sentenze impugnate), in contrasto con lo scopo della
disposizione di agevolare la comprensione dell’oggetto della
pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato
coordinamento con i motivi di censura v. Cass., Sez. Un.,
17/7/2009, n. 16628 ), essendo necessario che vengano riportati
nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di
legittimità ( cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909 ), con eliminazione
del “troppo e del vano”, non potendo gravarsi questa Corte del

9

debbano, desumersi implicitamente dalla formulazione del

compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del
giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo
per pervenire alla decisione da adottare ( v. Cass.,
25/09/2012,

n.

16254;

Cass.,

16/2/2012,

n.

2223;

Cass.,

12/9/2011, n. 18646; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass.,

Un., 17/7/2009, n. 16628 ), sicché il ricorrente è al riguardo
tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in
ordine ai quali richiede l’intervento di nomofilachia o di
critica logica da parte della Corte Suprema ( v. Cass., Sez.
Un., 11/4/2012, n. 5698 ), il che distingue il ricorso di
legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010,
n. 15180).
Quanto al ricorso incidentale non può infine sottacersi
che in base a principio consolidato in giurisprudenza di
legittimità l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su
domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono
deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale
error in procedendo

ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art.

360, l ° co. n. 4, c.p.c. ( cfr. Cass., Sez. Un., 16/10/2008, n.
25246; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307;
Cass., 23/5/2001, n. 7049

)

(

nullità della sentenza e del

procedimento ) ( v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass.,
25/9/1996, n. 8468 ), e non anche sotto il profilo della
violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi

10

23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez.

dell’art. 360, 1 0 co. n. 3, c.p.c., come nella specie dal
ricorrente viceversa prospettato

( v. in particolare Cass.,

4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass.,
26/1/2006, n. 1701 ).
Deve altresì ribadirsi che allorquando si denunzia vizio
debbono invero specificamente indicarsi

anche l’atto difensivo o il verbale di udienza nei quali le
domande o le eccezioni sono state proposte, onde consentire al
giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la
tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (v. Cass.,
31/1/2006, n. 2138; Cass., 27/1/2006, n. 1732; Cass., 4/4/2005,
n. 6972; Cass., 23/1/2004, n. 1170; Cass., 16/4/2003, n. 6055).
E’ infatti al riguardo noto che pur divenendo,
nell’ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per
cassazione

errores in procedendo,

la Corte di legittimità

giudice anche del fatto (processuale) ed abbia quindi il
potere-dovere di procedere direttamente all’esame e
all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni
altra questione si prospetta invero quella concernente
l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è

stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata
accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene
possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicché
esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte
di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed

11

di error in procedendo,

all’interpretazione degli

atti

processuali

(

v.

Cass.,

23/1/2006, n. 1221 ).
Risulta pertanto a tale stregua violato il principio
generale in base al quale allorquando viene in sede di
legittimità proposta una determinata questione giuridica

solo di allegarne l’avvenuta deduzione avanti al giudice di
merito, ma, in ossequio al disposto di cui all’art. 366, 1 0 co.
n. 6, c.p.c., di indicare altresì in quale atto del giudizio
precedente ciò sia avvenuto, al fine di consentire il controllo
ex actis della veridicità di tale asserzione, prodromico alla
disamina nel merito della questione medesima (cfr., con
riferimento a differenti ipotesi, Cass., 19/6/2012, n. 10032;
Cass. 20/10/2006, n. 22540; Cass., 27/5/2010, n. 12992; Cass.
27/9/2006, n. 21020).
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena
di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli,
nella specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n. 40
del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata
successivamente alla data ( 2 marzo 2006 ) di entrata in vigore
del medesimo.
Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per
disporsi la compensazione delle spese del giudizio di
cassazione tra i ricorrenti in via principale ed incidentale.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo a carico dei ricorrenti società So.Ge.La. s.p.a. e

12

implicante accertamenti di fatto il ricorrente ha l’onere non

Balzarelli in favore della controricorrente società Axa
Assicurazioni s.p.a., seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle
spese del giudizio di cassazione in favore degli altri
intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili.
Compensa tra i ricorrenti in via principale ed incidentale le
spese del giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti società
So.Ge.La. s.p.a. e Balzarelli al pagamento, in solido, delle
spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi
euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese
generali ed accessori come per legge, in favore della
controricorrente società Axa Assicurazioni s.p.a.

Roma, 28/11/2014

P.Q.M.

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