Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8987 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 25/01/2017, dep.06/04/2017),  n. 8987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11402-2015 proposto da:

O.M.B.C., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. ZANARDELLI 23, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

TANZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO

ZACCAGNINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1450/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 11/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

RILEVATO

che:

– O.H.M.B.C. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si è costituita al solo fine dì partecipare all’udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1450/01/2014, depositata in data 11/03/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per maggiore IRPEF dovuta, in relazione agli anni d’imposta 2001 e 2002, a seguito di accertamenti divenuti definitivi, in quanto non impugnati, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso, ordinando all’Ufficio di adeguare il maggior reddito da partecipazione accertato a carico della soda a quello definitivamente accertato a carico della società partecipata, la Mondo Roma di Pellegrini M.& C. sas,

– In particolare, í giudici d’appello, nei respingere il gravame della contribuente, pur rilevando aspetti di contraddittorietà nella motivazione dei giudici di primo grado, hanno sostenuto che, da un lato, in punto di omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti, la contribuente aveva dimostrato, attese le eccezioni mosse nel ricorso introduttivo, di avere avuto conoscenza degli atti, con sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., e, dall’altro iato, nei merito della pretesa definitiva, essendo gli atti presupposti divenuti ormai definitivi, per loro mancata impugnazione, la cartella poteva essere impugnata soltanto per vizi propri, il che non era stato fatto, con sua conseguente legittimità.

– a seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 156 c.p.c., comma 3, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25, avendo i giudici della C.T.R. applicato il principio della sanatoria della mancanza/nullità della notifica degli atti impositivi presupposti, per raggiungimento dello scopo, non avvedendosi che non erano stati impugnati nei termini gli avvisi di accertamento, ma la cartella di pagamento successiva, conseguente all’iscrizione a ruolo delle somme dai primi portate.

2. La censura è fondata, nei sensi di cui appresso.

Questa Corte a S.U. nella sentenza n. 5791/2008 ha affermato che “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato”; tuttavia, “poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dai contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa”.

Ne discende che la C.T.R. dovrà prima esaminare la questione relativq alla rituale o meno notirica dell’atto presupposto (l’avviso di accertamento) e, quindi, solo se tale atto non risulta ritualmente notificato, dovrà interpretare la scelta eventuale operata dal contribuente (di impugnare cumulativamente anche l’atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria), ai fine di verificare la ricorrenza o meno dei presupposti della sanatoria Cass. 16449/2009; Cass.14861/2012; Cass. 19145/2016: “In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente impugni cumulativamente l’atto presupposto e l’atto consequenziale, contestando nel merito la pretesa tributaria, la nullità della notifica dell’avviso di accertamento e suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c. ove non siano allegate ulteriori difese nel merito, diverse da quelle già esposte, rimaste precluse dalla mancata tempestiva cognizione dell’atto presupposto”).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione; il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese dei presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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