Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8986 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 31/03/2021), n.8986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10398-2020 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato VALERIA PERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO,-in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2920/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.J. ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Bologna in data 21-102019, che ha respinto il gravame da lui proposto in tema di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un atto di costituzione finalizzato alla partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo mezzo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 116 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, dolendosi della ritenuta non credibilità del racconto posto a base della domanda;

col secondo mezzo, denunziando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 1 e 14 e del t.u. imm., art. 5, lamenta cumulativamente che la corte d’appello abbia (i) rigettato la domanda di protezione sussidiaria nonostante la situazione di violenza diffusa esistente in Nigeria e (ii) rigettato la domanda di protezione umanitaria nonostante l’integrazione intrapresa dal ricorrente in Italia;

II. – il primo motivo non è conducente, poichè la corte d’appello, benchè affermando la non credibilità soggettiva del richiedente, ne ha poi respinto le varie domande (di rifugio, di protezione umanitaria e di protezione sussidiaria) per distinte ragioni di merito;

III. – il secondo motivo, che aggredisce la decisione sul versante del rigetto della protezione sussidiaria e di quella umanitaria (mentre niente è dedotto in ordine alla ritenuta inesistenza dei presupposti del rifugio politico), è inammissibile poichè teso a sovvertire il merito della valutazione;

è essenziale osservare che (a) la corte bolognese ha escluso il fondamento della protezione sussidiaria in base a una motivata valutazione delle fonti di conoscenza, appositamente menzionate, così esaurendo l’onere di giustificare il formulato giudizio di fatto; e che (b) quanto alla domanda di protezione umanitaria, il rigetto è stato argomentato in base alla insufficienza del mero dato attinente al percorso di integrazione intrapreso in Italia;

IV. – a tal riguardo, al netto dell’errore materiale nel quale la corte d’appello è incorsa menzionando (peraltro alla sola pag. 6 della motivazione) il Gambia anzichè la Nigeria quale paese di provenienza del ricorrente, la motivazione non reca errori di diritto, avendo le Sezioni unite di questa Corte affermato il principio per cui, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente e astrattamente considerato (Cass. Sez. U n. 29459-19);

tale valutazione comparativa è stata fatta dalla corte territoriale, con esito giustificativo della conclusione di inesistenza di condizioni di vulnerabilità personale;

V. – l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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