Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8986 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. un., 15/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 15/04/2010), n.8986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.R. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso lo studio dell’avvocato

NACCARATO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A.V. ((OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 76/A, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO CUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato

BARTALUCCI EURO, per delega in calce al controricorso; C.

F. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ANGELICO 45, presso lo studio dell’avvocato BUCCELLATO FAUSTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RASCAZZO GIUSEPPE, per delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, CENTRO

SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI;

– intimati –

avverso la decisione n. 579/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 03/02/2009;

udito l’avvocato Euro BARTALUCCI;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI.

 

Fatto

MOTIVI

Il TAR Puglia, Sezione distaccata di Lecce, con sentenza dell’8.4.2008 accoglieva il ricorso proposta da S.R. contro il Ministero dell’istruzione e il Centro servizi amministrativi di Brindisi CSA, e controinteressati, per l’annullamento di decreto dirigenziale in data 19.7.2007 di revisione della graduatoria provinciale ad esaurimento per la nomina a tempo determinato e indeterminato del personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di 1^ e 2^ grado, aggiornata e integrata per gli anni scolastici 2007/2008 e 2208/2009.

Il Consiglio di Stato, a seguito di appelli proposti dai controinteressati C.F. e M.A. V., “annullava” la sentenza impugnata, ritenendo infondato il ricorso proposto dalla S..

S.R. propone ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. e art. 111 Cost.. Il C. e la M. resistono con controricorso. Le amministrazioni pubbliche intimate non si sono costituite.

Nell’ambito del procedimento camerale introdotto da relazione scritta ex art. 380 bis c.p.c., le due parti private hanno depositato memoria.

Devono ritenersi infondate le eccezioni di improcedibilità sollevate dal controricorrente C., in quanto la copia della decisione impugnata depositata dalla ricorrente risulta comprendere la relata della sua notifica alla attuale ricorrente, mentre l’art. 369 c.p.c., non richiede a pena di improcedibilità il deposito dei fascicoli di parte del giudizio di merito, ma solo degli atti e documenti sui cui il ricorso si fonda.

Deve rilevarsi, invece, la fondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso, diretto a contestare la giurisdizione del giudice amministrativo, per la formazione sul punto del giudicato interno.

Come è noto, queste Sezioni unite, rivedendo i precedenti orientamenti sul punto, hanno ritenuto che la pronuncia sul merito comporta un’implicita affermazione circa la giurisdizione del giudice adito, con la conseguente formazione del giudicato interno al riguardo nel caso in cui manchi una impugnazione sul punto, e ciò anche se la sentenza abbia formato oggetto di impugnazione sotto altri profili (Cass. S.U. 24883/2008, 26019/2008, 27531/2008;

14889/2009 in riferimento dal giudizio amministrativo).

Nella specie, come è pacifico, la sentenza di primo grado del giudice amministrativo non ha formato oggetto di contestazioni riguardo alla giurisdizione e quindi sul punto si è formato un giudicato che preclude il ricorso a queste Sezioni unite contro la decisione assunta in sede di appello dal Consiglio di Stato.

Quanto all’obiezione, sollevata dalla ricorrente già in sede di ricorso per Cassazione, che essa non aveva interesse ad impugnare la sentenza del Tar, che le aveva dato ragione nel merito, deve osservarsi che si è sempre ritenuto in giurisprudenza che sia possibile la formazione del giudicato interno sulla questione di giurisdizione, a prescindere dal tenore della decisione nel merito contenuta nella stessa sentenza, e che lo stesso orientamento è naturalmente rilevante anche in relazione alla ipotesi di giudicato implicito individuata più di recente (Cass. S.U. n. 3602/1989, 14080/2002; cfr. S.U. n. 27348/2008 con riferimento ad un’ipotesi di pronuncia esplicita sulla giurisdizione da parte del giudice amministrativo).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio, vengono regolate in base al criterio legale della soccombenza in favore dei controricorrenti, mentre non deve disporsi al riguardo nei confronti della pubblica amministrazione, non costituita.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a rimborsare le spese ai contro ricorrenti, determinate quanto a C.F. in Euro duecento per esborsi ed Euro tremila per onorari, oltre accessori di legge, e quanto ad M.A. V. in Euro duecento per esborsi e Euro tremilacinquecento per onorari, oltre accessori di legge; nulla per le spese quanto alla parte pubblica.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA