Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8986 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 8986 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 8098-2013 proposto da:
BENDOTTI CHIARA BNDCHR20T63L812U, in qualità di erede
del sig. VITTORIO GRIGGI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA TIEPOLO 21, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO DE BELVIS, che la rappresenta e difende

Data pubblicazione: 06/05/2015

unitamente all’avvocato DINO TEDESCHI giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

ISTITUTO CLINICO S. ANNA SPA (già CASA DI CURA
SANT’ANNA SPA), in persona del legale rappresentante

,A4
1

pro tempore Prof. Avv. GIUSEPPE ROTELLI, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio
dell’avvocato LAURA TRICERRI, rappresentato e difeso
dagli avvocati GUIDO GIACOMO GARDIN, DONATELLA BONO
giusta procura speciale a margine del controricorso;

persona del suo procuratore Speciale Dott. ALESSANDRO
BETTMANN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE
FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO
ALBERICI, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce al controricorso;
PALAMARA ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell’avvocato
FABIO GULLOTTA, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati DOMENICO BRANCACCIO, MARCO
GALLI giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrenti nonché contro

GARDINI ARMANDO,

PAROLINI BARBARA, REALE MUTUA

ASSICURAZIONI SPA ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 355/2012 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 15/03/2012, R.G.N.
1074/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

2

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP A RL, in

udienza del 28/11/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito l’Avvocato ALESSANDRO DE BELVIS;
udito l’Avvocato GIAMPAOLO TORSELLI per delega;
udito l’Avvocato FABIO ALBERICI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’accoglimento del l ° e del 3 ° motivo limitatamente
alla responsabilità della Clinica, rigetto per
Palamara e Gardini, rigetto 2 ° motivo assorbito il 4 ° ;

3

udito l’Avvocato FABIO GULLOTTA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 4.12.2002 Griggi Vittorio
conveniva in giudizio la casa di cura S.Anna per sentirla
condannare al risarcimento dei danni in e 46.828,18 patiti a
visus

seguito della perdita del

dell’occhio destro in

esito al giudizio in cui si costituivano la convenuta ed i
sanitari Palamara Andrea, Parolini Barbara e Gardini Armando,
chiamati in causa, il Tribunale adito respingeva la domanda
attrice. Avverso tale decisione il Griggi proponeva appello ed
in esito al giudizio, in cui si costituiva la Corte di Appello
sentenza depositata in data 15 marzo 2012

di Brescia con

rigettava l’impugnazione e provvedeva al governo delle spese.
Avverso la detta sentenza Chiara Bendotti, quale erede del
Griggi, ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in
quattro motivi,

illustrato da memoria.

Resistono

con

controricorsi la Cattolica Assicurazioni Coop a r.1., l’istituto
clinico S.Anna spa, Andrea Palamara.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima

doglianza,

deducendo l’omessa, insufficiente e

contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia, la Bendotti ha censurato la sentenza impugnata
per non avere correttamente

sotto un duplice profilo,
considerato

la

omissione

conclamata

della

profilassi

intraoperatoria e per avere escluso la sussistenza di colpa
professionale medica in presenza di gravi negligenze accertate

4

conseguenza di un intervento di asportazione della cataratta. In

nel comportamento dei sanitari, in considerazione di tre fattori
di rischio per lo sviluppo dell’endoftalmite, segnalati dalla
difesa del paziente, quali la tarda età del paziente, la
stagione invernale, il fatto di essere affetto da diabete
mellito.

che, in esito alle indagini peritali, era rimasto accertato che,
al momento della prima visita dei sanitari effettuata dopo
l’intervento, il paziente non presentava segni di infezione
intraoculare e neanche di lieve infiammazione. Inoltre, il fatto
che tale visita fosse stata effettuata il 21 dicembre e non già
il 20 dicembre, giorno immediatamente successivo a quello
dell’intervento, non solo rispondeva alla prassi più
correntemente eseguita

così precisano i CCTTUU nella

relazione, nella parte opportunamente riportata nel
controricorso della società Cattolica nel rispetto del principio
di autosufficienza – ma non aveva avuto alcun rilievo poiché il
21 dicembre non era in atto neppure una lieve infiammazione ed
il paziente fu dimesso, come da cartellino di dimissione
relativo a tale visita di controllo.
Pertanto, era stato escluso dai CTU che l’endoftalmite fosse
stata determinata dall’intervento chirurgico di cataratta, così
come era stato escluso che il decorso dell’infezione fosse stato
causato o aggravato dalle condotte dei sanitari che avevano
assistito il paziente.

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La censura è infondata. All’uopo, vale la pena di sottolineare

Non merita quindi censura la decisione impugnata ove si tenga
presente che la
essenzialmente,
eseguito

il

Corte di merito ha fondato le sue ragioni,
sui seguenti rilievi:
19.1.2000.

2)

il

1)

periodo

l’intervento fu
di

incubazione

dell’endoftalmite batterica generalmente va dalle 24 alle 72

caso di batteri poco virulenti 3) in occasione della visita del
21 dicembre il paziente non presentava segni di infezione
intraoculare e neanche di lieve infiammazione 4) l’insorgenza
dei sintomi della endoftalmite si manifestò il 23 dicembre 2000,
quattro giorni dopo l’intervento, quando già fin dal 21.12.2000
era stata comunque prescritta al paziente terapia antibiotica
previa inoculazione di collirio nel sacco congiuntivale.
Con la conseguenza – così motivano i giudici di appello – che la
terapia antibiotica, considerata l’asintomaticità in occasione
della visita del 21.12.2000, fu tempestivamente prescritta. Né
la mancata sottoposizione a visita nella giornata del 23
dicembre ebbe alcuna valenza causale nell’insorgenza della
endoftalmite giacchè, come hanno rilevato i consulenti tecnici
d’ufficio, il brevissimo intervallo di tempo impiegato dal
Griggi per recarsi agli Spedali civili non modificò l’evolversi
della

vicenda

in

considerazione

delle

caratteristiche

dell’infezione.
Tutto ciò premesso e considerato, risulta con chiara evidenza
come la Corte territoriale abbia argomentato adeguatamente sul
merito della controversia con una motivazione sufficiente,

6

Al\

ore, anche se il tempo di insorgenza può essere più ritardato in

logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in
questione. Né d’altra parte il motivo del ricorso in esame è
riuscito ad individuare effettivi vizi logici o giuridici nel
percorso argomentativo dell’impugnata decisione. Giova
aggiungere inoltre che il controllo di logicità del giudizio di

revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che
ha condotto il Giudice del merito ad una determinata soluzione
della questione esaminata: invero una revisione siffatta si
risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del
giudizio di fatto, riservato al Giudice del merito, e
risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata
dall’ordinamento al Giudice di legittimità. (così Cass.n.8808/08
in motivazione)
Passando alla seconda doglianza per la violazione dell’art.24
della Costituzione e del principio del contraddittorio e
correlato diritto di difesa, la ricorrente ha censurato la
sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello non
ha preso in alcuna considerazione le reiterate richieste del
danneggiato di nomina di un nuovo CTU o di convocazione a
chiarimenti dei consulenti nominati.
Anche tale censura non coglie nel segno.
Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il
giudice del merito non è tenuto, anche a fronte di un’esplicita
richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio
(Cass. 167/02) né a disporne l’integrazione (Cass. 19199/04).

7

A

fatto – consentito al Giudice di legittimità non equivale alla

Del resto, come la Corte ha avuto modo di sottolineare nella
decisione impugnata, nel corso del giudizio di primo grado era
stato concesso ai consulenti di parte la possibilità di far
pervenire le proprie osservazioni scritte entro trenta giorni
dalla ricezione della prima stesura dell’elaborato predisposto

dai consulenti d’ufficio. Ciò posto, malgrado le conclusioni dei
CTU, come si legge nella relativa relazione, fossero state
trasmesse il 17.11.05 ai consulenti di parte, questi ultimi a
distanza di 30 giorni non fecero pervenire alcuna osservazione.
Né la difesa del Griggi nella comparsa conclusionale e nella
memoria di replica svolse osservazioni alla CTU, che
confortassero la prospettata violazione del diritto di difesa(v.
pag. 5 della sentenza).
Ed è appena il caso di osservare come la mancata allegazione di
ragioni critiche alla valutazione dei periti di ufficio, nella
comparsa conclusionale e nella memoria di replica, non
accreditasse certamente né in alcun modo rafforzasse le
richieste del danneggiato volte ad ottenere l’espletamento di
una nuova perizia.
Passando alla terza doglianza, articolata sotto il profilo della
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 cc, 116 cpc,
va rilevato che, ad avviso della ricorrente, la Corte di Appello
avrebbe violato le norme in tema di responsabilità contrattuale
e dell’art.116 cpc in tema di valutazione degli atti e dei
documenti in atti trascurando che il Griggi prima
dell’intervento aveva un

visus di 4/10 mentre dopo l’intervento

8

i

aveva perso totalmente il

visus

dell’occhio destro e che la

Parolini aveva completamente omesso la profilassi pre ed intraoperatoria.
La censura è inammissibile, in quanto, pur deducendo formalmente
il vizio di violazione di legge, nel sollecitare l’esame delle

norme in tema di responsabilità contrattuale,
sostanza delle cose,

mira, nella

ad un accertamento, di fatto che è

precluso in sede di legittimità, così come è precluso il potere
di riesaminare il merito della causa in quanto la valutazione
degli elementi di prova e l’apprezzamento dei fatti attengono al
libero convincimento del giudice di merito.
Resta da esaminare l’ultima

doglianza, articolata sotto il

profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art.92 cpc,
con cui la ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe
errato nel non disporre la compensazione delle spese una volta
acclarate le gravi negligenze e le conclamate imperizie della
Struttura e dei sanitari.
E’inammissibile anche quest’ultima censura in quanto, a ben
vedere, non è volta a censurare il capo della decisione sulle
spese, in sé e per sé, ma in quanto condanna consequenziale ed
accessoria alla pretesa erroneità della decisione sul merito
della causa. Ed è appena il caso di osservare che il motivo di
doglianza deve investire il capo della decisione in sè,
contrapponendosi in maniera specifica ad esso ed evidenziando i
vizi intrinseci alla singola statuizione censurata, vizi propri

9

risultanze processuali a sostegno della dedotta violazione delle

di essa che non siano il generico riflesso della decisione
impugnata nel suo complesso. Ne deriva l’inammissibilità
dell’ultima doglianza ed a un tempo del ricorso in esame.
Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle
censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla
rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità,
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità che liquida, a favore di
ciascun controricorrente,

in complessivi C 3.200,00 di cui

3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese
generali, ed C 200,00 per esborsi e contributo unificato.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 28.11.2014

esame, siccome infondato, deve essere rigettato.

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