Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8985 del 15/04/2010

Cassazione civile sez. un., 15/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 15/04/2010), n.8985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA, in persona del Rettore pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.G. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PICOTTI LORENZO, DE STROBEL GABRIELLA, per delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE ((OMISSIS)), in

persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Ufficio legale dell’Istituto

stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, CALIULO

LUIGI, MARITATO LELIO, per delega in calce alla copia notificata del

ricorso;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 748/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

uditi gli avvocati Stefano VARONE dell’Avvocatura Generale dello

Stato, Carlo ALBINI per delega dell’avvocato Luigi Manzi;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine,

rigetto del ricorso principale; rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Decidendo sulla domanda proposta da P.G. nei confronti dell’Università degli studi di Parma, in relazione all’attività prestata dal 1990 al 1999 quale docente di lingua italiana presso il Centro Linguistico d’Ateneo, sulla base di una serie di incarichi formalmente indicati come di prestazione d’opera professionale, di natura autonoma ed a tempo determinato, il Tribunale di Parma, dopo aver ritenuto infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Università, ha dichiarato quale di lavoro subordinato a tempo indeterminato il rapporto instauratosi tra le parti a partire dall’anno accademico 1990/91, con diritto della P. alla qualifica di collaboratore ed esperto linguistico di cui al D.L. n. 530 del 1993, art. 5, ed ha dichiarato la nullità dei termini di volta in volta apposti dalla datrice di lavoro ai contratti in questione; ha quindi dichiarato la permanenza del rapporto e condannato l’Università a corrispondere alla lavoratrice le differenze economiche – determinate ai sensi del D.L. n. 2 del 2004, art. 2, convertito nella L. n. 63 del 2004, sulla base di quanto spettante ad un ricercatore a tempo definito – per complessivi Euro 173.476,19, oltre le differenze ulteriori per scatti di anzianità/classi stipendiali (in ragione dell’8% della retribuzione e fino ad un massimo del 48% (6 classi), nonchè a riammetterla in servizio ed a pagarle la retribuzione dall’1.6.1999 e fino alla riammissione; ha infine condannato l’Università a ricostruire la posizione previdenziale della P. presso l’Inps, nei cui confronti era stato parimenti instaurato il contraddittorio.

L’Università di Parma proponeva appello e la P. appellava la sentenza in via incidentale nella parte in cui non le aveva riconosciuto la qualifica di lettrice di lingua D.P.R. n. 328 del 1980, ex art. 28.

La Corte d’appello di Bologna accoglieva parzialmente l’appello principale, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per la parte della domanda relativa al periodo antecedente il i gennaio 1994, rilevando che la disciplina precedente il D.L. n. 120 del 1995, art. 4, comma 1, convertito nella L. n. 236 del 1995, e i precedenti decreti legge non convertiti ma confermati negli effetti, consentiva la conclusione di contratti di diritto privato solo con lettori di lingua madre straniera e quindi non di madre lingua italiana (Cass. S.U. n. 3200/2007). Per il periodo precedente l’1.1.1994, invece, la natura pubblica del datore di lavoro determinava il carattere pubblicistico del rapporto di lavoro.

Inoltre, per la parte del rapporto per cui sussisteva la giurisdizione del g.o. non era applicabile, stante la natura privatistica del medesimo, il principio del pubblico concorso recepito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36. Conseguentemente la Corte d’appello limitava con decorrenza da tale data del 1.1.1994 le statuizioni di cui alla sentenza di primo grado anche per quanto atteneva alla rideterminazione delle differenze retributive dovute alla lavoratrice e ai relativi versamenti previdenziali. Rigettava l’appello incidentale diretto alla qualificazione del rapporto come di lettorato.

L’Università degli studi di Parma ricorre per cassazione con due motivi.

La P. resiste con controricorso e propone due motivi di ricorso incidentale. La stessa ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).

Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (e della precedente corrispondente normativa di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni), in relazione al D.L. n. 530 del 1993, art. 5 e di analoghi – ulteriori disposizioni di successivi decreti leggi non convertiti – oggetto della conferma degli effetti dai medesimi prodottisi di cui dal D.L. n. 125 del 1995, art. 1, comma 2, convertito in L. n. 236 del 1995 -, e al D.L. n. 120 del 1995, art. 4, convertito con modificazioni nella L. n. 236 del 1995, nonchè la violazione dell’art. 97 Cost..

Si sostiene che, a seguito della privatizzazione dei rapporti di pubblico impiego, il rapporto di lavoro dei lettori universitari non si distingue più dagli altri rapporti di lavoro contrattualizzati e che quindi anche ad esso sia applicabile il principio secondo cui non si può dar luogo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato prescindendo dal pubblico concorso.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, in combinato disposto con il D.L. n. 120 del 1995, art. 4 convertito con modificazioni nella L. n. 236 del 1995.

Si sostiene che non avrebbe dovuto ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario ne anche per i fatti successivi alla data dell’1.1.1994 e che avevano avuto luogo entro il 30.6.1998, poichè la causa aveva avuto per oggetto il riconoscimento di un rapporto di pubblico impiego.

Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 e dell’art. 12 preleggi, in relazione anche al D.L. n. 530 del 1993, art. 5 e successe reiterazioni, e al D.L. n. 120 del 1995, art. 4, convertito con modificazioni nella L. n. 236 del 1995.

La parte si duole della mancata qualificazione del rapporto di lavoro dedotto in giudizio come rapporto di lettorato ex art. 28 cit., con le relative conseguenze anche ai fini della giurisdizione. Al riguardo si sostiene che, essendo rimasto accertato che le mansioni richieste dall’Università ed effettivamente svolte, consistendo nell’insegnamento agli studenti della lingua dell’insegnante, erano del tutto simili a quelle di un lettore di madrelingua, avrebbe dovuto farsi applicazione della normativo del 1980 sui lettori università. Infatti il riferimento letterale ai lettori di “madrelingua straniera” deve considerarsi non preclusivo della sua applicabilità anche all’insegnante di madrelingua italiana, che per gli studenti stranieri in effetti è di madrelingua straniera. Si ricorda anche che la figura del lettore di lingua italiana non è estranea al nostro ordinamento (L. n. 349 del 1958, art. 1) e che secondo la Corte costituzionale la legge del 1980 ha voluto solo modificare il regime giuridico del rapporto di lavoro dei lettori (da pubblicistico a privatistico), senza incidere di per sè sulla natura delle prestazioni professionali.

Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2, con riferimento al D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 ed all’art. 12 preleggi, nonchè agli artt. 2094 e 2104 c.c., comma 20.

Si sostiene, a contestazione del parziale accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione, che il rapporto de quo doveva essere qualificato come privatistico anche a prescindere dall’applicazione della speciale normativa del 1980 sui lettori di madre lingua straniera, in quanto era rimasto accertato che il medesimo rapporto, dall’origine qualificato come privatistico, era in realtà di natura subordinata e a tempo indeterminato in base ai principi della L. n. 230 del 1962, e tale accertamento, su cui si era formato il giudicato interno, non aveva inciso sulla suddetta originaria natura privatistica del rapporto.

Peraltro la necessità di applicare i principi della L. n. 230 del 1962, era stata affermata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia affinchè non si verificasse una disparità di trattamento nei confronti di lavoratori stranieri (quali prevalentemente erano i lettori universitari), e sarebbe illogico che gli stessi principi non venissero applicati anche agli insegnanti di madre lingua italiana svolgenti mansioni identiche o simili, poichè in tal caso si verificherebbe un’inammissibile violazione dei principi di uguaglianza e parità di trattamento, che hanno vincolante fondamento non solo nei trattati comunitari ma anche nella Carta costituzionale (artt. 3, 35 e 36 Cost.).

Il ricorso principale è infondato.

Non può infatti ritenersi fondata la tesi secondo cui, a seguito della riforma del pubblico impiego che ha condotto, salvo che per i settori esclusi, alla contrattualizzazione dei rapporti di lavoro e a una tendenziale applicabilità della generale normativa di legge sui rapporti lavoro con i privati imprenditori, debbano ritenersi ricondotti alla medesima disciplina anche i rapporti con le pubbliche amministrazioni qualificati come di diritto privato da speciali disposizioni. Tale tesi – implicitamente contraddetta da Cass. S.U. n. 3200/2007 – non ha il sostegno di alcun dato normativo ed anzi, tenuto presente il carattere speciale delle norme assoggettanti al diritto privato taluni rapporti alle dipendenze della p.a., nonchè la non totale parificazione della disciplina generale del pubblico impiego a quella dei rapporti di diritto privato, risulta in contrasto con il principio secondo cui la legge posteriore di portata generale non deroga alla legge speciale anteriore (lex posterior generalis non derogai priori speciali).

Non si vede, poi, come possa sostenersi che la domanda fosse diretta al riconoscimento di un rapporto di pubblico impiego, a parte il fatto che la qualificazione della parte in genere non è determinante ai fini della giurisdizione.

Quanto al primo motivo del ricorso incidentale, deve richiamarsi innanzitutto la ricostruzione del quadro normativo rilevante compiuto da queste Sezioni Unite con la già richiamata sentenza n. 3200/2007, la quale ha messo in luce che, mentre la L. n. 28 del 1980, art. 6 e il D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28, si riferivano ai lettori di lingua madre “straniera”, e che per tali non si potevano intendere anche lettori di lingua madre italiana, solo con il D.L. n. 530 del 1993 e i successivi reiterati decreti non convertiti (ma successivamente oggetto di una disposizione di convalida degli effetti), e infine, con il D.L. n. 120 del 1995 convertito dalla L. n. 236 del 1995, si dispose, all’art. 4, l’assunzione con contratti di diritto privato a tempo indeterminato o determinato, a seconda delle esigenze, di esperti linguistici, che in quanto definiti genericamente “di lingua madre”, potevano anche essere di lingua madre italiana, come confermato dalla precisazione che essi dovevano essere in possesso “di laurea”, e cioè del titolo accademico italiano, oppure di titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere.

Deve anche rilevarsi che il riferimento da parte della ricorrente alla figura professionale del lettore universitario, quale presupposta dalla Legge Delega n. 28 del 1980, risulta ingiustificata anche sotto il profilo che con tale legge non è contraddetta la configurazione tradizionale del lettore di lingua o di lingua e letteratura, straniera o anche italiana, come di soggetto investito di funzioni ausiliarie nel quadro di una cattedra di lingua o lingua e letteratura (cfr. L. n. 349 del 1955, artt. 1 e 6), come è confermato dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28, che fa riferimento, a proposito dell’assunzione dei lettori di lingua madre straniera, a “effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingua”). Nella presente controversia, invece, la ricorrente non ha fatto riferimento ad alcuna funzione di lettorato, ma al diretto svolgimento di una serie di corsi di lingue, per varie esigenze di studenti stranieri. Tipo di funzione peraltro coerente con la nuova definizione delle funzioni degli “esperti linguistici di lingua madre”, fornita dal D.L. n. 120 del 1995.

Palesemente infondato, infine, è il secondo motivo del ricorso incidentale, il quale con mere petizioni di principio assume che si sia formato un giudicato interno con riferimento al periodo per il quale è stata esclusa la giurisdizione del giudice ordinario.

In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

Stante la reciproca soccombenza delle parti, si compensano le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010

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