Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8985 del 06/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 8985 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: CARLEO GIOVANNI

Data pubblicazione: 06/05/2015

SENTENZA

sul ricorso 7081-2013 proposto da:
MARCHI VINCENZO, VILLA TIBERIA SRL 80407440587 in
persona del legale rappresentante pro tempore FOLIGNO
ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PRATI FISCALI 221, presso lo studio dell’avvocato ,
PIETRO ALESSANDRINI, che li rappresenta e difende
2014

giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –

2506

contro

ALLIANZ SPA in persona del legale rappresentante
Dott.ssa NICOLETTA BAITELLI, elettivamente domiciliata

Il
1

in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio
dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;
ASSICURAZIONI GENERALI SPA a mezzo della propria

Dott. CAPUANO FRANCESCO e COLAIANNI PIERFRANCESCO
quali Procuratori Speciali di GENERALI BUSINESS
SOLUTIONS S.C.PA. elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato
FRANCO TASSONI, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale a margine del controricorso;
SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI in persona del
Dirigente del Servizio Affari Legali Dott. ELIA MARIA
NEGRIN legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CONCA D’ORO 300, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI BAFILE, che la
rappresenta e difende giusta procura in calce al
ricorso notificato;
ZURICH INSURANCE PLC Rappresentanza generale per
l’Italia quale cessionaria del ramo di azienda e del
portafoglio assicurativo della rappresentanza generale
per l’Italia di Zurich Insurance Company ltd. in
persona del procuratore speciale Dott. FABIO
CASAGRANDE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIROGIO VASARI 5, presso lo studio dell’avvocato RAOUL

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mandataria e rappresentante in persona dei procuratori

RUDEL, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

STECCONI STEFANO;

avverso la sentenza n. 6362/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 18/12/2012, R.G.N. 18/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/11/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito l’Avvocato GIORGI per delega dell’Avvocato
Chimenti;
udito l’Avvocato RUDEL RAOUL;
udito l’Avvocato MICHELE CLEMENTE;
udito

l’Avvocato

FRANCESCO TASSONI

per delega

dell’Avvocato FRANCO TASSONI;
udito l’Avvocato GIOVANNI BAFILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;

3

– intimato –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data

19.1.2007 Stefano Stecconi

conveniva in giudizio la Sri Villa Tiberia ed il dr. Vincenzo
Marchi al fine di sentirli condannare al pagamento della somma
di C 460.519,56 deducendo che, essendo affetto da astigmatismo

la suddetta casa di cura e ad opera del Marchi, all’operazione
di PRK ipetrofica ad entrambi gli occhi, che determinava un
peggioramento della capacità visiva. Aggiungeva che per tale
ragione era stato sottoposto ad altri due interventi, eseguiti
sempre dal dr. Marchi, che non erano stati risolutivi. In esito
al giudizio, in cui si costituivano entrambi i convenuti nonché
le rispettive compagnie assicurative da loro chiamate in causa,
il Tribunale adito dichiarava la nullità della costituzione
della Spa Le Assicurazioni Generali, della Spa Reale Mutua di
Assicurazioni, dell’Allianz Spa, condannava Villa Tiberia Srl
ed il Marchi a risarcire all’attore il danno cagionato
condannandoli al pagamento della somma di C 24.878,07 oltre
interessi, condannava la Zurich Insurance Company nonché le
altre compagnie assicurative a manlevare, rispettivamente, la
casa di cura nonché il dr. Marchi per quanto sarebbero stati
chiamati a pagare per effetto della sentenza, provvedeva infine
al governo delle spese. Avverso tale decisione proponevano
appello, in via principale, la Zurich Insurance Company, ed in
via incidentale lo Stecconi, Villa Tiberia Sri, il Marchi, le
Assicurazioni Generali, l’Allianz, la Reale Mutua di

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ipermetropico, era stato sottoposto il 21 maggio 2000, presso

Assicurazioni, ed in esito al giudizio la Corte di Appello di
Roma con sentenza depositata in data 18 dicembre 2012
dichiarava la legittima costituzione nel giudizio di primo
grado della Zurich Insurance Company, dell’Allianz e della
Reale Mutua, condannava Villa Tiberia Srl ed il Marchi in

somma di C 23.842,42 oltre interessi, dichiarava la
prescrizione dei diritti nascenti dalle polizze di
assicurazione stipulate da Villa Tiberia e dal Marchi con
Zurich Insurance Company, Allianz, Reale Mutua ed Assicurazioni
Generali, confermava nel resto l’impugnata sentenza, provvedeva
infine al governo delle spese. Avverso la detta sentenza Villa
Tiberia Srl e Marchi Vincenzo hanno quindi proposto ricorso per
cassazione articolato in sei motivi. Resistono con
controricorso, rispettivamente, Zurich Insurance Company,
Allianz, Reale Mutua ed Assicurazioni Generali. Quest’ultima ha
altresì depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza,

deducendo la violazione e la falsa

solido al pagamento, in favore dello Stecconi, della ulteriore

applicazione dell’art.77 cpc, parte ricorrente ha censurato la
sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha
accolto i motivi di appello proposti dalla Zurich Insurance
Company, dall’Allianz e dalla Reale Mutua, relativi al difetto
di procura riscontrato dal giudice di prime cure. In realtà, la
decisione di primo grado era invece corretta- questa, la tesi
di parte ricorrente- posto che il potere rappresentativo

5

14

processuale, con la relativa facoltà di nomina dei difensori,
può essere conferito solo da colui che sia investito anche di
un potere rappresentativo sostanziale, requisito la cui
sussistenza, nella specie, non era rimasta provata.
La censura è infondata. Riguardo alla posizione della Zurich

merito, all’esito della verifica degli atti di causa, ha
ritenuto conclusivamente che, già in primo grado, il difensore
della Zurich risultava ”

nominato in virtù di una procura

speciale che abilitava il dr. Gebasio a nominare procuratori
legali per lo specifico processo attivato da Stecconi Stefano
ed esteso alla Zurich in virtù della chiamata in causa”.

Ed è

appena il caso di osservare come tale accertamento, compiuto
dal giudice di merito, si sottragga al sindacato della Corte di
legittimità in difetto di vizi motivazionali, nella specie non
dedotti. Riguardo alla posizione delle altre due compagnie,
l’infondatezza risulta evidente alla luce del

consolidato

secondo cui, in difetto di

orientamento di questa Corte,

contestazioni circa la qualità di rappresentante sostanziale in

ms. Company, mette conto di sottolineare che la Corte di

capo al procuratore speciale che abbia sottoscritto la procura
alle liti,l’allegazione dei suddetti poteri è sufficiente ai
fini della valida nomina dei difensori. (ex multis v.

Cass. n.

19824/2011).
Passando alle due successive doglianze, va rilevato che con la
seconda

censura

per

violazione

e

falsa

applicazione

dell’art.342 cpc in relazione all’art.360 co.1 n.3, la Corte di

6

/A

merito avrebbe errato nel ritenere inammissibile ai sensi
dell’art.342 cpc il motivo di impugnazione del Marchi
giudicandolo scarsamente motivato e non specifico, trascurando
che l’appellante aveva invece bene argomentato l’inesistenza
della propria responsabilità in considerazione del fatto che

uno

status

precedente laddove nel caso di specie tale

peggioramento non sussisteva, anzi il visus post operatorio era
migliore di quello preoperatorio ed il paziente aveva raggiunto
l’obiettivo auspicato che era quello di guidare senza occhiali.
Inoltre – ed il rilievo sostanzia la terza doglianza, per
violazione degli artt.61, 116 e 342 cpc sempre in relazione
all’art.360 co.1 n.3 cpc – la Corte di merito avrebbe errato
nel ritenere che il Tribunale si fosse discostato dalla
valutazione del CTU

“senza tuttavia indicare dove si annidasse

l’errore del CTU o l’omissione del medesimo nella
considerazione degli effetti invalidanti”,

trascurando che il

giudice di primo grado aveva spiegato le ragioni per le quali
aveva disatteso gli esiti della CTU mentre era stata la Corte
di merito a seguire per intero quegli esiti senza spiegare
l’errore del Tribunale.
Entrambe le censure, sotto vari profili connesse tra loro, sono
inammissibili. In primo luogo, – la considerazione riguarda
entrambe le doglianze – va rilevato che con le riassunte
censure risulta denunciato in forza dell’esplicito richiamo
alla norma strumentale di cui all’art. 360 co. l numero 3 del

7

il risarcimento del danno presuppone una modifica in pejus di

C.P.C, quale vizio di violazione di norma sostanziale, la
violazione di articoli (342, 61, 116 c.p.c), che sono invece
norme strettamente processuali, laddove il vizio per violazione
di norme di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c, n. 3,
riferisce al tipico

error in indicando,

si

avente ad oggetto l’erronea

interpretazione della stessa o ancora il cd. errore di sussunzione perché la
norma è stata applicata ad una fattispecie che da essa non è regolata. Ed è
appena il caso di osservare come,

deducendo la violazione di legge a

norma del comma 3 in luogo del comma 4, i ricorrenti hanno
erroneamente individuato la categoria logico-giuridica del
vizio deducibile in questa sede. Senza trascurare che, pur
deducendo esclusivamente il vizio di violazione di legge,
ricorrenti nella sostanza delle cose hanno poi lamentato che la
Corte di merito, affermando che le conclusioni del CTU andavano
seguite per intero,

senza spiegare l’errore nel percorso

logico seguito dal Tribunale, sarebbe incorsa in un vizio
motivazionale, denunciabile a norma dell’art.360 co.1 n.5,
nella formulazione “ratione temporis” applicabile, anteriore
alle modifiche di cui al d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in

individuazione della norma applicabile al caso in esame oppure l’erronea

legge 7 agosto 2012, n. 134.
In secondo luogo, – la considerazione riguarda in particolare
la seconda doglianza – l’inammissibilità deriva dal rilievo che
“la valutazione dell’osservanza dell’onere di specificità dei
motivi di impugnazione, di cui all’artt. 342 nella
formulazione “ratione temporis” applicabile, anteriore alle
modifiche di cui al d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in legge 7

8

lu /ti

agosto 2012, n. 134 – non può essere effettuata direttamente
dalla Corte di cassazione, spettando al giudice di merito
interpretare la domanda. (Cass.n.11828/2014).
Passando all’esame della quarta doglianza articolata sotto il
profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt.

l’erroneità della sentenza impugnata per aver la Corte di
merito trascurato che nella specie solo il medico operante, e
non anche la casa di cura, aveva effettivamente stabilito un
contratto-contatto con il paziente-cliente. Infatti, l’attività
imprenditoriale di Villa Tiberia, estendendosi ad ogni branchia
della medicina, comporta che essa rappresenti solo il luogo in
cui opera il sanitario. Con la conseguenza che un errore del
medico chirurgo, libero professionista, non poteva essere
ricondotto alla struttura sanitaria.
Anche tale censura deve ritenersi inammissibile ai sensi
dell’art.360 bis cpc in quanto il provvedimento impugnato ha
deciso la questione di diritto in esame in modo conforme alla
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sussiste la

1218, 1228 cc, va rilevato che i ricorrenti lamentano

responsabilità solidale della Casa di cura con il chirurgo che
ha effettuato l’intervento operatorio (v. tra le tante Cass.
n.13953/2007, n. 10616/2012) senza che l’esame dei motivi offra
elementi nuovi per mutare l’orientamento della stessa.
Passando alla quinta doglianza, svolta per violazione e la
falsa applicazione degli artt.342 cpc, 1913 e 2952 cc,

i

ricorrenti lamentano che, con riguardo alla prescrizione del

9

i A\

diritto

del

dr.

Marchi

nei

confronti

delle

proprie

assicurazioni, la Corte di merito avrebbe trascurato che il
danneggiato non aveva mai costituito in mora il dr. Marchi, se
non con l’atto di citazione del primo giudizio, non avendo
rilievo interruttivo la missiva inviata alla sola casa di cura

ritenere prescritto il diritto derivante dal contratto di
assicurazione stipulato dalla casa di cura trascurando un
documento depositato con la costituzione in giudizio, indicato
nell’elenco al n.2 come copia rich. risarcimento danni del
25.2.05, vale a dire una lettera, inviata da villa Tiberia
alla C&P Broker Insurance relativa alla richiesta di
risarcimento dello Stecconi.
Infine la Corte di appello aveva posto a fondamento della
condanna un illecito aquiliano, scrivendo che il danno era
stato per l’appunto causato da ” illecito aquiliano” per cui
avrebbe dovuto trarre la conseguenza che, avendo lo Stecconi
azionato il proprio diritto solo nel gennaio 2007, a fronte di
un intervento avvenuto il 20.7.2000, si era maturata la
prescrizione del diritto azionato.
Il primo profilo di censura è in parte inammissibile in parte
infondato. L’inammissibilità si fonda sul difetto di
autosufficienza del ricorso, avendo i ricorrenti omesso di
riprodurre il testo della lettera del 18 febbraio 2005, che a
loro avviso sarebbe stata priva degli elementi tipici di un
formale atto di messa in mora. Invero, il ricorso per

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il 18 febbraio 2005. Inoltre, la Corte avrebbe errato nel

cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a
costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della
sentenza di merito ed a permettere la valutazione della
fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di accedere a
fonti esterne allo stesso ricorso. L’infondatezza si fonda

ricorrenti, la lettera in questione, secondo la Corte di
merito, non fu inviata alla sola Casa di Cura ma anche al dr.
Marchi. Peraltro, la pacificità di tale dato di fatto – così
scrivono i giudici di seconde cure – si evince, oltre che
dalla mancata contestazione sul punto, dalla circostanza che
sia nella narrativa dell’atto di chiamata in causa notificato
alle compagnie di assicurazioni sia nella comparsa di
costituzione in appello Villa Tiberia e lo stesso dr. Marchi
facevano riferimento alla missiva del 18.5.2005 indicandola
espressamente come l’atto con cui l’attore aveva richiesto gli
asseriti danni subiti.
Ed è appena il caso di aggiungere che tale apprezzamento del
giudice di merito costituisce in effetti un giudizio di mero

invece sul rilievo, che, contrariamente a quanto assumono i

fatto, in quanto tale, sottratto al sindacato di legittimità.
Il secondo profilo di censura è inammissibile. Ed invero, il
sub motivo si fonda essenzialmente sul contenuto di una lettera
inviata da

villa Tiberia alla

C&P

Broker Insurance relativa

alla richiesta di risarcimento avanzata dallo Stecconi, in
relazione alla quale parte ricorrente non ha assolto l’onere
della specifica indicazione ex art.366 n. 6 cpc omettendo

11

Ah.

altresì di fornire i dati necessari al reperimento del
documento in sede di legittimità. (V. Sez.Un.22726/2011). Ciò,
in quanto indicare un documento significa, necessariamente dire
dove sia rintracciabile nel processo di cassazione.
Senza trascurare che, ad onta della

ratio decidendi

della

missiva fosse un soggetto diverso dalla Compagnia Assicurativa,
la ricorrente si è ben guardata dal provare che sussistesse uno
specifico obbligo giuridico della C&P Broker di darne
comunicazione all’assicuratore e, soprattutto, se e quando, in
concreto, tale eventuale obbligo fosse stato assolto.
E’ ugualmente inammissibile il terzo profilo di doglianza, per
difetto di correlazione con la sentenza impugnata, posto che,
al di là di quell’unica frase riportata dai ricorrenti, la
Corte di appello, come risulta dalla lettura della sentenza (v.
pagg.14 e 15), ha invece fondato la sua decisione sul
presupposto giuridico che la responsabilità della Casa di Cura
e del sanitario avesse invece carattere contrattuale.
Resta da esaminare l’ultima doglianza, svolta per violazione e
la falsa applicazione dell’art.156 cpc co.2, con cui i
ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver la Corte di
appello rigettato la domanda di manleva azionata da Villa
Tiberia pur avendo riconosciuto in motivazione l’obbligo di
garanzia della compagnia Le assicurazioni Generali nei
confronti della casa di cura, onde l’evidente contraddittorietà
tra motivazione e dispositivo.

12

/

decisione, fondata sul rilievo che la destinataria della

La doglianza è infondata. Invero, il contrasto tra motivazione
e dispositivo, che da’ luogo alla nullita’ della sentenza, si
deve ritenere configurabile solo se, ed in quanto, incida sulla
idoneita’ del provvedimento, considerato complessivamente, a
rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale.

consideri che la Corte territoriale, dopo aver concluso che la
decisione di primo grado meritava di essere confermata in
ordine alla responsabilità del dr Marchi e della Casa di Cura della cui obbligazione doveva rispondere, in via di manleva, la
spa Le Assicurazioni Generali – (v. pag.15 della sentenza), è
passata ad esaminare le ragioni di doglianza proposte dalle
compagnie assicuratrici (RAS Spa, Reale Mutua e Zurigo) in
ordine alla dedotta prescrizione dei diritti dell’assicurato
dr. Marchi concludendo per l’intervenuta prescrizione
conformemente a quanto aveva già statuito il Tribunale in primo
grado per la società Le Assicurazioni Generali (garante della
Casa di Cura), avendo già dichiarato l’intervenuta prescrizione
(v. pag.16 della sentenza). Con la conseguenza che il dr.Marchi

NO caso di specie, tale contrasto non sussiste affatto, ove si

e la Casa di Cura dovevano “provvedere al pagamento in proprio
senza alcuna manleva” (v. pag.17).
Tutto ciò premesso, risulta di ovvia evidenza come nel caso dì
specie nessun contrasto, tanto meno insanabile, si è mai
concretato fra le due parti della sentenza, essendo agevole
ricostruire il dictum della decisione già sulla base della sola
motivazione, avendo la Corte di merito dedotto a chiare lettere

13

/1-

che, ferma restando l’operatività della garanzia assicurativa
prevista dalla polizza, si era comunque estinto il diritto
dell’assicurata

nei confronti della compagnia, per effetto

della prescrizione maturata.
Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle

esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto
del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione
delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come
in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al
pagamento, in favore di ciascuna contro ricorrente, delle spese
del giudizio di legittimità che liquida in complessivi C
5.200,00 di cui E 5000,00 per compensi, oltre accessori di
legge e spese generali, ed C 200,00 per esborsi e contributo
unificato.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 28.11.2014

censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in

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