Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8985 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 03/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10330/2016 proposto da:

Z.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIAMPIETRO BEGHIN;

– ricorrente –

contro

V.G. e M.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato SILVIO BARBIERO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2936/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– Z.E. ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti da V.G. e M.A., accertò il confine tra i fondi delle parti, rigettò la domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione proposta dal Z. e condannò quest’ultimo a rilasciare agli attori il terreno occupato;

– V.G. e M.A. hanno resistito con controricorso;

– entrambe le parti hanno depositato tardivamente memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– i due motivi (proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, relativi al mancato esame del frazionamento del geom. F. e della dichiarazione testimoniale di P.G., ai fini della delibazione della fondatezza della domanda di accertamento dell’usucapione) sono inammissibili, in quanto, per un verso, non indicano il “fatto decisivo” il cui mancato esame è denunciato col ricorso (che deve consistere in un fatto empirico, e non nelle prove acquisite, peraltro nella specie esaminate: p. 6-7 della sentenza impugnata) e, per l’altro, le doglianze si riducono ad una critica di merito relativa all’accertamento della insussistenza del possesso ad usucapionem e alla valutazione delle prove acquisite, accertamento e valutazione delle prove che sono insindacabili in sede di legittimità, non risultando la motivazione della sentenza impugnata (con la quale i giudici esaminano sia le prove documentali che quelle orali acquisite) nè apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014) e dovendosi considerare che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. U., n. 5802 del 1998);

– la memoria del ricorrente è stata tardivamente depositata (l’1.3.2017);

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 (ottocento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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