Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8984 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 31/03/2021), n.8984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19783-2019 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo liquidatore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE DIMARTINO;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Presidente del consiglio di

Amministrazione, elettivamente domiciliata presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e

difesa dall’Avvocato PAOLO CALABRETTA;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1042/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso contro la sentenza della corte d’appello di Catania, pubblicata il 9-5-2019, che ne ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento; la creditrice istante Riscossione Sicilia s.p.a. ha replicato con controricorso;

la curatela fallimentare non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo mezzo la ricorrente, deducendo la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 15, e degli artt. 138,139 e 145 c.p.c., si duole dell’avere la corte d’appello ritenuto valida la notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare;

il motivo è manifestamente infondato;

non risulta che la ricorrente si sia mai munita di un indirizzo di p.e.c. nel senso indicato dalla L. Fall., art. 15; essendo dedotto un vizio di natura processuale, il collegio può accedere direttamente agli atti di causa;

dagli atti (ben vero pedissequamente riprodotti anche nel controricorso) si evince che la notifica venne tentata presso l’indirizzo indicato al registro delle imprese come sede legale della società (in Noto, contrada Codalupo sn) e venne quindi eseguita con deposito alla casa comunale (L. Fall., art. 15, comma 3) previa attestazione dell’ufficiale notificante delle ragioni della non fruttuosa notifica con la modalità anzidetta (“non potuto notificare in quanto a causa della vastità della contrada non è stato possibile individuare la sede e da informazioni assunte percorrendo la contrada la TSA non risulta conosciuta”);

il procedimento è conforme al disposto di legge e la violazione denunziata dunque non sussiste;

II. – col secondo mezzo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 1, e il vizio di motivazione a proposito della valorizzazione del credito di 469.470,22 EUR ai fini della soglia di indebitamento, quando invece i dati contabili non facevano emergere – essa sostiene – il superamento dei limiti di fallibilità in nessuno dei tre esercizi anteriori all’istanza di fallimento;

il motivo è inammissibile anche se la motivazione della sentenza deve essere corretta;

III. – la corte d’appello ha riferito la prova al superamento della soglia di 30.000,00 EUR;

questo tuttavia non rileva per la questione che era stata sollevata in sede di reclamo;

la questione infatti (per questa parte) non atteneva al profilo di cui alla L. Fall., art. 15, u.c., ma a quello di cui all’art. 1, comma 2, lett. c);

IV. – tuttavia nella parte finale della motivazione la corte d’appello ha anche osservato che la società non aveva adempiuto all’onere della prova di cui alla L. Fall., art. 1, all’uopo valutando come non decisive le copie informali degli stati patrimoniali a fronte di allegazioni di parte solo generiche;

poichè in questo la sentenza non risulta specificamente censurata, deriva che l’errore motivazionale prima rilevato resta ininfluente (art. 384 c.p.c., u.c.);

difatti la L. Fall., art. 1, esclude la fallibilità ove l’imprenditore dimostri il “possesso congiunto” dei requisiti di cui alle lett. a), b), c) del comma 2, con conseguente onere di provare di essere esente da fallimento in ragione di ognuno di tali requisiti, mentre residua sì, in capo al tribunale, un potere di indagine officiosa (finalizzato a evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati), ma con limitazione ai soli fatti dedotti quali specifiche allegazioni difensive (Cass. n. 24721-15, Cass. n. 8965-19);

V. – col terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., artt. 1 e 15, poichè il credito iscritto a ruolo, valorizzato dalla corte territoriale ai fini di tale ultima norma, doveva esser ritenuto estinto per prescrizione;

il motivo è inammissibile avendo l’impugnata sentenza accertato che la relativa cartella di pagamento non era stata mai impugnata; e peraltro è errata (nel ricorso) anche l’indicazione della prescrizione come quinquennale, essendosi trattato (in base alle stesse affermazioni della ricorrente) di cartella relativa a crediti erariali (Iva, Ires e Irap), notoriamente prescrivibili in dieci anni;

VI. – le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.100,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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