Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8984 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. III, 19/04/2011, (ud. 04/03/2011, dep. 19/04/2011), n.8984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6918-2009 proposto da:

N.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell’avvocato COLUMBA

DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato CICCOPIEDI GIUSEPPE

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO DI P.C., in persona del suo

Curatore Avv. P.L., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA TARTAGLIA NICOLO’ 21, presso lo studio dell’avvocato SABETTA

ETTORE, rappresentata e difesa dall’avvocato DE ANGELIS ORESTE giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.G., I.M. (OMISSIS);

– intimati –

e contro

BANCA NAZIONALE LAVORO S.P.A. (OMISSIS), in persona del Direttore

pro tempore Dott. B.T., elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO LA MASA 3, presso lo studio dell’avvocato BOCCHINI

RAFFAELE, rappresentato e difeso dall’avvocato BOCCHINI CLEMENTE

giusta procura speciale del Dott. Notaio MUSTILLI LODOVICO in NAPOLI,

del 10/4/2009, Rep. n. 45238;

– resistente –

nonchè da:

I.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA XX SETTEMBRE 15, presso lo studio dell’avvocato MUSCELLA

MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONE FRANCESCO giusta

delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

N.C. (OMISSIS), S.G. nato a

(OMISSIS), BANCA NAZIONALE LAVORO S.P.A.

(OMISSIS), CURATELA FALLIMENTO DI P.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 948/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 22/2/2008, depositata il 11/03/2008

R.G.N. 3984/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato COLUMBA DOMENICO (per delega dell’Avv. CICCOPIEDI

GIUSEPPE);

udito l’Avvocato DE ANGELIS ORESTE (per delega dell’Avv. LEONE

FRANCESCO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso con il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.C., imprenditore edile, aveva conferito i suoi beni immobili, e più precisamente la quota pari alla metà di tre immobili, alla “Nanni Caterina s.n.c.”, società contestualmente costituitasi con l’apporto di altri beni da parte di N.C. coniuge del P. (atto del 2.3.1993).

Quattro giorni dopo, il 6.3.1993, la medesima N.C., amministratrice della predetta società immobiliare, aveva a sua volta venduto la sua quota della Immobiliare Nanni Caterina s.n.c., a tale S.G..

Con lo stesso atto la predetta “Immobiliare Nanni Caterina s.n.c. (soci i coniugi P.C. e N.C.) veniva trasformata in Immobiliare Antracite di Sauchelli Giacomo s.a.s.

(soci P. e S., quest’ultimo avente causa da N. C.).

In data 11.3.1993, I.M., giratario di effetti all’ordine di tal M.G., a firma di P.C. e avallati da N.C. per l’importo complessivo di L. 1.150.000.000, conveniva in giudizio i coniugi N.C. e P. C. nonchè S.G. per sentir dichiarare la revocazione degli atti posti in essere in pregiudizio delle ragioni dei creditori.

In data 1.2.1995 veniva interrotto il giudizio per la sopravvenuta dichiarazione di fallimento di P.C. e quindi lo stesso era riassunto ex art. 303 c.p.c. da I.M. nei confronti di N.C., di S.G. e della Curatela Fallimentare.

Con sentenza n. 585/05 dell’8.3.2005 il Tribunale di Benevento dichiarava l’inefficacia nei confronti dell’attore, dell’interventore e della Curatela del Fallimento di P.C. dell’atto del 2.3.1993 nonchè, dell’atto del 6.3.1993 contenenti, il primo, il conferimento dei beni di P.C. nell’immobiliare Nanni Caterina s.n.c. ed il secondo la trasformazione della immobiliare Nanni Caterina s.n.c. in Immobiliare Antracite di Sauchelli Giacomo.

Avverso tale sentenza proponevano appello N.C. ed appello incidentale la Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. e I. M..

Si costituiva in giudizio la Curatela del fallimento mentre S.G. rimaneva contumace.

Con sentenza n. 948/08 la Corte di Appello di Napoli rigettava l’appello principale e gli appelli incidentali;

Avverso la predetta sentenza N.C. proponeva ricorso per Cassazione con due motivi.

Resisteva con controricorso la Curatela del Fallimento di P. C..

Resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale con due motivi I.M..

C.N. e I.M. presentavano memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale parte ricorrente denuncia “Violazione ed erronea applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 51, L. Fall.); omessa insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Sostiene N.C. che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, intervenuto il fallimento del debitore, la legittimazione a proseguire l’azione revocatoria ordinaria intrapresa da un creditore spetta solo al curatore fallimentare che agisce come sostituto processuale della massa.

Nel caso in esame, dichiarata la interruzione del processo per sopravvenuto fallimento di P.C., la successiva riassunzione veniva invece effettuata da I.M., mentre la curatela si costituiva in giudizio eccependo espressamente la inammissibilità e la improcedibilità dell’azione promossa dal medesimo I., per essere essa curatela l’unica legittimata alla riassunzione nell’interesse della massa dei creditori.

Il motivo è infondato.

Nella fattispecie in esame l’azione revocatoria fu proposta da I.M. nei confronti di P.C. e di N. C., entrambi obbligati al pagamento delle cambiali, per taluni trasferimenti immobiliari da essi effettuati.

A seguito del fallimento del P. il processo di primo grado fu interrotto e quindi riassunto da I.M..

Il curatore, intervenuto, prima eccepiva la inammissibilità e l’improcedibilità dell’azione proposta dallo I.; poi aderiva all’azione revocatoria.

A sostegno della tesi secondo la quale la curatela è l’unica legittimata alla riassunzione, parte ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, qualora sia stata proposta un’azione revocatoria ordinaria e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell’azione in forza della legittimazione accordatagli dall’art. 66, L. Fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l’interesse ad agire dell’attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio (Cass., S.U., 17.12.2008, n. 29420).

Tale principio di diritto deve considerarsi tuttavia operante solo qualora l’azione esercitata sia la revocatoria ordinaria e il convenuto sia esclusivamente il debitore fallito. Nel caso in esame, invece, l’azione di I.M. era tesa all’accertamento della simulazione e/o dell’inefficacia degli atti di disposizione dei propri beni posti in essere da N.C., nei confronti della quale la curatela fallimentare non vanta alcuna pretesa.

In conclusione, il principio enunciato dalla sentenza delle sezioni unite può disciplinare la posizione del fallito P., non quella di N.C. che non è fallita.

Con il secondo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 324 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 324, L. Fall.) omessa insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

La ricorrente deduce la violazione del disposto dell’art. 324 c.p.c. sul presupposto del formarsi della cosa giudicata formale in relazione all’oggetto del presente giudizio.

Il motivo è anzitutto non autosuffidente.

Il ricorso infatti, così come formulato, non riporta la sentenza n. 161/2003; nè parte ricorrente ha invocato l’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4.

Il suddetto giudicato, inoltre, riguarda soggetti diversi da quelli coinvolti in questo processo e non riguarda in particolare la N.. Inoltre il curatore in quella sede aveva fatto valere la revocatoria ex art. 67, L. Fall., laddove davanti al Giudice ordinario aveva fatto valere l’azione revocatoria ordinaria ed in quella era subentrato.

Con il primo motivo del ricorso incidentale I.M. denuncia “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Sostiene I.M. che, nel proporre appello incidentale ha chiesto che fosse dichiarata la simulazione assoluta (in subordine relativa) dell’atto del 2.3.1993, trascritto il 5.3.1993, con il quale P.C. e N.C. hanno conferito nella società “Immobiliare Nanni Caterina” i beni immobili ivi descritti;

in via subordinata che fossero revocati i suddetti atti posti in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie dell’istante: a fronte di tale espressa domanda, si afferma, la Corte d’appello non ha dato alcuna motivazione.

Il motivo è infondato.

Si tratta infatti di un problema di omessa pronuncia su un motivo di appello che avrebbe dovuto essere denunciato ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 e non per omessa motivazione.

Secondo motivo: “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.)”.

Secondo parte ricorrente la Corte d’Appello non può disporre la compensazione delle spese del relativo grado del giudizio, in mancanza di giusti motivi, quando l’appello principale sia stato integralmente rigettato.

Il motivo è infondato in quanto la soccombenza reciproca giustifica la compensazione.

In conclusione, riuniti i ricorsi, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati mentre, tenuto conto della particolarità della fattispecie concreta e della sua complessità, si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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