Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8984 del 15/04/2010
Cassazione civile sez. un., 15/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 15/04/2010), n.8984
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –
Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –
Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SANTA MARGHERITA BELICE ((OMISSIS)), in persona del
Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato COSENTINO GIUSEPPE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MULE’ CASCIO ADRIANO, per delega
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.F.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 239/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 02/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/03/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;
udito l’Avvocato Adriano MULE’ CASCIO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI
Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso (A.G.O.).
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Sciacca, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda proposta, con ricorso depositato il 18.10.2003, dal Comune di Santa Margherita Belice nei confronti di C.F., diretta alla restituzione delle somme erogate a quest’ultima, sua dipendente, in esecuzione della Delib. 15 dicembre 1995, con cui le era stato riconosciuto il “livello economico differenziato”, o LED, spettante al personale della 7^ qualifica funzionale in posizione apicale. La Corte di merito, nel fare applicazione della disciplina transitoria sulla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo a seguito della cd. privatizzazione dei rapporti dei lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, riteneva rilevante che le somme in questione fossero state indebitamente erogate con Delib. 15 dicembre 1995, relativa a periodo antecedente alla medesima data, sicchè la fattispecie attributiva del credito azionato, anche sotto il profilo della sua esigibilità, si collocava in epoca comportante l’attribuzione della controversia alla giurisdizione amministrativa. Non riteneva invece fondata la tesi dell’amministrazione appellante, secondo cui doveva darsi rilievo all’epoca del passaggio in giudicato della sentenza n. 932/2000 del TAR della Sicilia, sede di Palermo, che aveva annullato, su ricorso di altra dipendente, la deliberazione attributiva del LED alla C..
Il Comune di Santa Margherita Belice ricorre per cassazione con un motivo. La intimata non si è costituita.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, e dell’art. 37 c.p.c..
Si sostiene che fatto rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria sulla ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario deve nella specie ritenersi l’accertamento con sentenza del TAR della nullità del titolo sulla cui base era stato effettuato il pagamento alla lavoratrice, coerente mente anche con il principio secondo cui in vicende di tale tipo la prescrizione decorre dall’epoca della sentenza che accerta l’invalidità del titolo.
Il ricorso è fondato.
La Corte di merito non ha fatto corretta applicazione del pur richiamato principio, enunciato dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite, secondo cui, in tema di lavoro pubblico cosiddetto “privatizzato”, la norma transitoria contenuta nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, – alla cui stregua “sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui al presente decreto, art. 63, relative alle questioni attinenti al periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998”, mentre “le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000” – precisa il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. n. 2883/2006, 5282/2009).
Infatti al riguardo occorre tenere presenti tutti gli elementi della fattispecie che conduce all’insorgere della controversia, con la conseguenza che, se deve escludersi la rilevanza di meri atti privatistici di gestione del rapporto che non incidano sullo stato dei rapporti giuridici esistenti tra le parti, sicuramente la stessa conclusione non è estensibile rispetto ad atti che incidano in senso costitutivo sui rapporti inter partes. Ciò si è verificato nella specie, stante l’indubbia valenza costitutiva della sentenza del giudice amministrativo, posteriore al 30 giugno 1998, che ha annullato, ad iniziativa di un altro impiegato interessato all’attribuzione dello stesso speciale emolumento economico, l’atto di attribuzione di detto emolumento all’attuale ricorrente.
Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ai fini della ripartizione della giurisdizione in base alla normativa transitoria in esame ha dato rilevo anche a taluni atti aventi un particolare rilievo nel determinare l’insorgere di una controversia tra le parti, quali la richiesta di ripetizione di somme da parte della p.a., prima della quale non si prospettasse alcun interesse del dipendente ad un’azione di accertamento sul punto (Cass. S.U. n. 8471/2008 e 24668/2009), o il rigetto della richiesta di riconoscimento della causa di servizio, al termine del relativo procedimento (Cass. S.U. n. 15619/2006).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata, dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario e, a norma degli artt. 353 e 383 c.p.c., comma 3, rinvio della causa al giudice di primo grado, cioè del Tribunale di Sciacca, diversamente composto. Al medesimo di rimette anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese al Tribunale di Sciacca in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010