Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8984 del 06/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 8984 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 28825-2012 proposto da:
INA ASSITALIA SPA 00409920584

in persona del

procuratore speciale Avv. MATTEO MANDO’,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO
440, presso lo studio dell’avvocato FRANCO TASSONI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2014
2505

FRANCESCO TASSONI giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente contro

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA in persona

1

Data pubblicazione: 06/05/2015

del legale rappresentante MAGNIFICO RETTORE pro
tempore Prof. LUIGI FRATI, elettivamente domiciliata
in ROMA, P.LE ALDO MORO 5 (Area leg. UNIVERSITA’ LA
SAPIENZA), presso lo studio dell’avvocato LUIGI
MILANESE, che la rappresenta e difende unitamente

margine del controricorso;
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA in persona del
Direttore

Generale

Dr.

DOMENICO

ALESSIO,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL
POLICLINICO N 155 (c/o avvocatura del POLICLINICO),
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CAPPARELLI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MARIANGELA RINALDI giusta procura speciale a margine
del controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

AGOSTINO

CAVALLI

CLVGNT53S14H324W,

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO

FERRANTE LUIGI

FRRLGU40H30C338P;
– intimati –

Nonché da:
CAVALLI

AGOSTINO CLVGNT53S14H324W,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio
dell’avvocato CARLA RIZZO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ENRICO BISCARINI

2

all’avvocato ALFREDO FAVA giusta procura speciale a

giusta procura speciale a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

INA

ASSITALIA

SPA

00409920584,

elettivamente

studio dell’avvocato FRANCO TASSONI, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del ricorso principale;
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA in persona
del legale rappresentante Magnifico Rettore pro
tempore Prof. LUIGI FRATI, elettivamente domiciliata
in ROMA, P.LE A. MORO 5 (Area leg. UNIVERSITA’ LA
SAPIENZA), presso lo studio dell’avvocato ALFREDO
FAVA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LUIGI MILANESE giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrenti all’incidentale nonchè contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, FERRANTE
LUIGI FRRLGU40H30C338P;
– intimati –

Nonché da:
FERRANTE

LUIGI

FRRLGU40H30C338P,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FORNOVO 3, presso lo studio
dell’avvocato GUIDO DE SANTIS, che lo rappresenta e

3

domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo

difende unitamente all’avvocato VALERIO ALVAREZ DE
CASTRO giusta procura speciale a margine del
controricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

CLVGNT53S14H324W, AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI
ROMA , UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA ,
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ;
– intimati –

avverso la sentenza non definitiva della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/10/2008, R.G.N.
9433/2004:
avverso

la

sentenza n.

4541/2011 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/10/2008, R.G.N.
31/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/11/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito l’Avvocato FRANCESCO TASSONI;
udito l’Avvocato MARIANGELA RINALDI anche per delega
dell’Avvocato ALFREDO FAVA;
udito l’Avvocato CARLA RIZZO;
udito l’Avvocato FABRIZIO LOSITO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso in

4

INA ASSITALIA SPA 00409920584, CAVALLI AGOSTINO

via principale per l’accoglimento del l ° motivo del
ricorso principale e dell’incidentale Ferrante e per
l’assorbimento degli altri motivi, in subordine per
l’accoglimento del 2 ° motivo del ricorso principale
assorbiti gli altri motivi e assorbimento del ricorso

incidentale Cavalli;

5

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 8 e 20 ottobre 1999 Agostino
Cavalli conveniva in giudizio l’Azienda Policlinico Umberto I
di Roma ed il prof. Luigi Ferrante per sentirli condannare al
risarcimento dei danni subiti a seguito di due interventi

Cavalli esponeva che il 10.2.1997 era stato ricoverato presso
la Neurochirurgia del Dipartimento di Scienze Neurologiche
dell’Università La Sapienza di Roma con diagnosi di “adenoma
ipofisario; era stato sottoposto dal prof. Ferrante a due
successivi interventi in data 26 febbraio ed 8 marzo 1997 per
l’asportazione dell’adenoma, il primo per via transfeinodale,
il secondo per via transcranico sub frontale destra, senza
eliminare la massa tumorale, la quale veniva invece rimossa
soltanto a seguito di un terzo intervento presso l’ospedale di
Terni. Ciò premesso, deducendo che il secondo intervento
avesse comportato la lesione iatrogena della ghiandola
ipofisaria, con conseguente sindrome da ipotuitarismo globale,
perdita di fertilità e difficoltà nell’attività sessuale,
lamentando altresì di non essere stato adeguatamente informato
in merito ai rischi dell’intervento, chiedeva la condanna dei
convenuti nella misura di 4.788.000.000. Nel corso del
giudizio si costituivano il Policlinico, l’Assitalia chiamata
in causa dal detto Policlinico, l’Università degli studi La
Sapienza ed il Ministero del Tesoro, chiamati in giudizio
dall’attore. L’Università chiedeva a sua volta di essere

6

chirurgici ai quali era stato sottoposto. A tal fine il

manlevata da l’Assitalia, in forza del medesimo contratto già
invocato dal Policlinico ma la compagnia dichiarava di non
accettare il contraddittorio in ordine a tale domanda e
ribadiva l’esistenza del massimale già opposto all’azienda
ospedaliera. In esito al giudizio, in cui era disposta una

preliminare la legittimazione passiva in capo all’Università,
rigettava la domanda risarcitoria avanzata dal Cavalli, il
quale avverso tale decisione proponeva appello. In esito al
giudizio, in cui si costituivano l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, Ferrante
Luigi, l’Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia, la Corte di
Appello di Roma con sentenza depositata in data 13 ottobre
2008, pronunziando non definitivamente, in riforma della
decisione impugnata, dichiarava la responsabilità risarcitoria
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, di Ferrante
Luigi e dell’Assitalia- Le Assicurazioni d’Italia e per
l’effetto li condannava in solido – l’Assitalia, nei limiti

perizia medica, il Tribunale di Roma, ritenuta in via

del massimale – al risarcimento dei danni a favore del Cavalli
nella misura che sarebbe stata quantificata in prosieguo di
causa; quindi con sentenza definitiva pubblicata il 31 ottobre
2011, determinava l’importo dovuto in C 363.000,00 già
rivalutato, oltre interessi legali, e provvedeva al governo
delle spese. Avverso le dette sentenze hanno quindi proposto
ricorso per cassazione, in via principale l’Ina Assitalia

7

J/1

articolandolo in cinque motivi; in via incidentale, il Cavalli
affidandolo a due motivi ed il Ferrante aderendo ai primi tre
motivi del ricorso presentato dall’Ina Assitalia. Resistono al
ricorso incidentale del Cavalli, l’Ina Assitalia e
l’Università La Sapienza; l’Azienda Policlinico Umberto I di

Assitalia. Hanno depositato memoria illustrativa il Cavalli,
l’Ina Assitalia e l’Università La Sapienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso principale e
quelli incidentali sono stati riuniti, in quanto proposti
avverso la stessa sentenza.
Procedendo all’esame del ricorso principale proposto dall’InaAssitalia, va rilevato che, con la prima doglianza, la
compagnia di assicurazione deduce la nullità del procedimento
di secondo grado e delle sentenze emesse in esito al giudizio
in quanto l’atto di citazione in appello fu notificato al
prof. Ferrante, a mezzo posta, al domicilio di via Firenze 100
in Frosinone mentre il sanitario, che rimase contumace, aveva

Roma ed ancora l’indicata Università al ricorso dell’Ina

sempre risieduto in Roma dal 1981, ed in particolare alla via
Appennini n. 53 int. 2, dal 2000, come da certificato storico
di residenza allegato.
A tale doglianza, così come alle successive due ragioni di
censura, ha aderito il ricorrente incidentale Ferrante,
facendola propria in quanto parte direttamente interessata
alla nullità della notifica, deducendo di essere venuto a

8

/

conoscenza della pendenza del giudizio di appello soltanto a
seguito della notifica, da parte della ma Assitalia, del
ricorso per cassazione eseguita presso la sua abitazione in
Roma, via Appennini 53 ed aggiungendo che in Frosinone vi era
solo un appartamento adibito a studio medico, ove si recava

eseguita in un Comune diverso da quello di residenza, laddove
dal certificato storico anagrafico risultava agevolmente
conoscibile il suo Comune di residenza.
La doglianza merita attenzione. All’uopo, deve premettersi che
il controricorrente, Agostino Cavalli, ha contrastato le
ragioni di censura, formulate dai ricorrenti, deducendo che,
così come risulta da copia degli avvisi di ricevimento,
prodotti in allegato al controricorso, la notifica dell’atto
di appello, come peraltro la notifica della citazione
introduttiva del giudizio di primo grado,

fu effettuata a

con raccomandata diretta al Ferrante in via

mezzo posta

Firenze 100 in Frosinone, in quanto, giusta le comunicazioni
in rete (annunci Google), allegate al controricorso, il prof.

sporadicamente. Ha quindi dedotto la nullità della notifica,

Ferrante pubblicizzava l’indirizzo di via Firenze 100 in
Frosinone come sede del suo studio professionale di
specialista di neurochirurgia- neurologia e Psichiatria.
Peraltro, il plico depositato presso l’ufficio postale il
6.11.2004 fu ritirato il successivo 12 novembre dalla persona,
qualificatasi segretaria del Ferrante, che sottoscrisse
l’avviso

di

Da

ricevimento.

9

ciò

doveva

evincersi

A

l’infondatezza del motivo di ricorso, la regolarità della
notifica e la correttezza della dichiarazione di contumacia
del Ferrante.
La tesi del controricorrente non può essere condivisa. A
riguardo, va tenuto presente che, giusta la previsione

notificazione non sia avvenuta mediante consegna in mani
proprie, la notificazione al destinatario va fatta
ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o
esercita l’industria o il commercio, senza necessità di una
preventiva infruttuosa ricerca presso la casa di abitazione,
essendo i diversi luoghi indicati alternativi l’uno all’altro
e fungibili, è altrettanto vero che la prevista mancanza di un
ordine preferenziale riguarda tali luoghi, soltanto ove essi
siano situati tutti nel medesimo territorio comunale (v. tra
le tante Cass. 2266/2010), n.17504/03, n.11077/02).
Al contrario, se i luoghi citati fanno riferimento a Comuni
diversi, il punto di partenza è costituito necessariamente
dalla ricerca fatta nel comune di residenza. Soltanto l se esso

contenuta nell’art.139 del C.P.C., se è vero che, qualora la

non è noto ) si ricorre al comune di dimora e, se questo è
ancora ignoto, a quello di domicilio, come prevede l’ultimo
comma della norma citata. Il dato normativo ricavabile dalla
lettera dell’art.139 è infatti chiarissimo per cui non può
dubitarsi che, salva l’ipotesi di cui al co.2 dell’art.141,
l’ordine dei Comuni dove effettuare la ricerca deve ritenersi
tassativo ed inderogabile. Tale interpretazione è stata di

10

/1

recente ribadita da questa Corte (v. Cass.n.17903/2010 in
motivazione), là dove ha posto in evidenza, espressamente, che
l’art. 139 c.p.c., disponendo che quando non è noto il Comune
di residenza la notificazione si fa nel Comune di dimora e, se
anche questa è ignota, nel Comune di domicilio, consente la

solo ove questa sia ignota, ponendo in tale ipotesi un ordine
preferenziale obbligatorio.
Ciò posto, deve sottolinearsi che, secondo l’orientamento
ormai consolidato di questa Corte, l’ignoranza cui fa
riferimento l’art. 139, sesto comma, cod. proc. civ. nel
regolare l’ipotesi in cui “non è noto” il comune di residenza
non è l’ignoranza meramente soggettiva del notificante, bensì
un’ignoranza con carattere di oggettività, ossia quella che
residua nonostante l’effettuazione delle ricerche della
relativa informazione esperibili secondo l’ordinaria
diligenza, le quali devono precedere, e non seguire, la
notificazione stessa. (Cass.n.23587/2006).
Pertanto, l’ordinaria diligenza, alla quale il notificante è

notificazione fuori del Comune di residenza del destinatario

tenuto a conformare la propria condotta, per vincere
l’ignoranza in cui versi circa il Comune di residenza del
notificando, va valutata in relazione a parametri di normalità
e buona fede secondo la regola generale dell’art 1147 cod.
civ. ed è appena il caso di osservare che il Comune di
residenza è presuntivamente determinabile, fino a prova
contraria, sulla scorta delle risultanze anagrafiche.

11

A

Ne consegue che, ai fini della validità della notifica fatta
in un Comune diverso da quello di residenza, il notificante ha
l’onere di provare di aver preventivamente compiuto le
opportune ricerche, presso gli uffici anagrafici o in altre
direzioni, quale il luogo di lavoro, in cui reperire le

del notificando, e di non esservi riuscito senza colpa alcuna,
ad onta delle adeguate indagini esperite, dovendo ritenersi,
in difetto di tale prova, che la notificazione eseguita in un
Comune diverso è affetta da nullità. E’ quanto si è verificato
nella vicenda processuale in esame, con conseguente nullità
della dichiarazione di contumacia del Ferrante, in
considerazione del mancato radicamento di un valido
contraddittorio nei suoi confronti, nonché dell’intero
processo e delle sentenze pronunciate in esito al giudizio. Ne
consegue l’accoglimento della doglianza in esame, ritenendosi
in essa assorbito ogni altro motivo di impugnazione del
ricorso principale e dei ricorsi incidentali.
Il ricorso principale ed il ricorso incidentale del Ferrante

informazioni utili, volte ad accertare il Comune di residenza

vanno quindi accolti in relazione e le sentenze impugnate
devono essere cassate.
Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame
della controversia, la causa va rinviata alla Corte di Appello
di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche in
ordine al regolamento delle spese della presente fase di
legittimità.

12

»/

P.Q.M.

La Corte decidendo sui ricorsi riuniti accoglie il ricorso
principale ed il ricorso incidentale proposto da Luigi
Ferrante, limitatamente al primo motivo in essi contenuto,
assorbiti ogni altro motivo ed il ricorso incidentale proposto

ai ricorsi ed ai motivi accolti, con rinvio della causa alla
Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che
provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della
presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 28.11.2014

da Agostino Cavalli; cassa la sentenza impugnata in relazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA