Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8984 del 06/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 03/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8539/2016 proposto da:

D.B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO LOVATI;

– ricorrente –

contro

M.E., V.O. e M.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GUGLIELMO CALDERINI 68, presso lo studio

dell’avvocato ILARIA MAZZONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

GABRIELE TROTTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3706/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– D.B.F. ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che ebbe a rigettare la domanda principale con la quale egli aveva chiesto dichiararsi l’esistenza della servitù di passaggio in favore del suo fondo e a carico del fondo dei convenuti M.A., M.E. e V.O. ed ebbe ad accogliere, invece, la domanda subordinata con la quale egli aveva chiesto la costituzione di servitù coattiva di passaggio sul fondo dei convenuti medesimi;

– M.A., M.E. e V.O. hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– i tre motivi di ricorso (proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, relativamente alla mancata declaratoria della sussistenza della pretesa servitù per destinazione del padre di famiglia o per usucapione) sono inammissibili in quanto generici e trattati in modo cumulativo nel medesimo contesto, cosicchè finiscono col richiedere un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione di ciascun motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o il vizio di motivazione (Cass., Sez. 1, n. 21611 del 20/09/2013; Sez. 1, n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790).

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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