Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8983 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 15/05/2020), n.8983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6173-2018 proposto da:

M.F., M.M., M.V. nato il (OMISSIS),

M.A., in proprio e nella qualità di eredi di M.R.,

C.E. in proprio e nella qualità di esercente la

potestà genitoriale sul minore MA.MA., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dagli avvocati SILVIA PISTOLESI, ALESSANDRO

CAPONE;

– ricorrenti –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, Z.A., R.A., CONCERIA

GANGE SRL, IACOPINI SIMONE, M.V. nato il (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1635/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2004 m.m. perse la vita in conseguenza di un sinistro stradale, allorchè il ciclomotore Piaggio di proprietà di A.R. e condotto da A.Z., sul quale la vittima era trasportata, venne a collisione con l’autoveicolo Opel di proprietà della società Conceria Gange s.r.l., e condotto da Simone lacopini.

2. Nel 2005 i congiunti della vittima convennero dinanzi al Tribunale di Pisa i proprietari dei due veicoli coinvolti nel suddetto sinistro, il conducente dell’autovettura e i genitori del conducente del ciclomotore (minorenne all’epoca dei fatti).

Convennero, altresì, la società Fondiaria-Sai s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in UnipolSai s.p.a.), la quale assicurava contro i rischi della r.c.a. tutti e due veicoli coinvolti.

3. Per quanto in questa sede ancora rileva, con sentenza 14 luglio 2017 n. 1635 la Corte d’appello di Firenze, confermando su questo punto la sentenza di primo grado, ritenne che l’unico responsabile del sinistro fosse il conducente del ciclomotore, mentre al conducente dell’autoveicolo non potesse imputarsi alcuna responsabilità.

Ritenne infatti la Corte d’appello che il conducente del ciclomotore circolava contromano, e che in ogni caso, anche a voler ritenere che la strada percorsa non fosse stata a senso unico, egli aveva comunque mancato di rispettare il segnale di “stop” da cui era onerato.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dei prossimi congiunti di M.M., con ricorso fondato su due motivi.

Nessuna delle parti intimate si è difesa in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, che la Corte d’appello, per pervenire alle proprie conclusioni circa la dinamica del sinistro, avrebbe inammissibilmente utilizzato una perizia, redatta su incarico della Procura della Repubblica nel corso delle indagini preliminari scaturite dall’incidente sopra descritto, ma depositata per la prima volta solo in grado di appello dalla società Unipolsai. Deducono i ricorrenti che la suddetta perizia si sarebbe dovuta dichiarare inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3 e aggiungono che, in ogni caso, avendo il giudice civile di primo grado disposto una ulteriore consulenza tecnica sullo stato dei luoghi, la Corte d’appello, se avesse ritenuto quest’ultima non esaustiva, avrebbe dovuto disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio, e non già privilegiare, rispetto alla consulenza eseguita in sede civile, quella effettuata nel corso delle indagini preliminari.

1.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Denunciare, infatti, in sede di legittimità l’errore consistito nell’utilizzo, da parte del giudice di merito, di documenti inammissibili, è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sui documenti del cui illegittimo esame il ricorrente si duole.

Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha due oneri, di semplice contenuto: l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6); e quello di allegarli al ricorso, a pena di improcedibilità (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

L’onere di “specifica indicazione” dei documenti sui quali il ricorso si fonda, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deve essere assolto:

(a) trascrivendo il contenuto dei documenti suddetti, oppure riassumendolo in modo esaustivo;

(b) indicando in quale fase processuale siano stati prodotti;

(c) indicando a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

L’onere di allegazione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, a sua volta, può essere assolto con modalità diverse, a seconda del luogo in cui si trovi il documento su cui il ricorso si fonda:

a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere di allegazione sarà assolto mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile;

b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, l’onere di allegazione sarà assolto mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento;

c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; è conforme Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 01).

1.2. Nessuno di tali oneri è stato ritualmente assolto dalla difesa degli odierni ricorrenti.

Non quello di indicazione (art. 366 c.p.c.), in quanto il ricorso non riferisce nè quale sia il contenuto del documento del cui illegittimo impiego si duole (troppo fugaci e generiche, al riguardo, sono le notazioni di cui a p. 12, terzultimo capoverso, del ricorso); nè a quale fascicolo si trovi allegato il documento che si assume illegittimamente utilizzato

Nè è stato assolto l’onere di allegazione, giacchè il documento in esame non risulta allegato all’indice dei documenti di cui a pagina 16 del ricorso.

2. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano sia il vizio di violazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3; sia il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene in realtà due censure.

2.1. Con una prima censura (pagine 13-15 del ricorso) i ricorrenti investono la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non necessario ordinare l’acquisizione, ai sensi dell’art. 213 c.p.c., di alcuni provvedimenti amministrativi (ordinanze sindacali) del Comune di San Miniato, dai quali secondo la prospettazione degli odierni ricorrenti sarebbe dovuta emergere la disciplina della circolazione stradale nel luogo del sinistro, e da essa desumere in particolare se il ciclomotore, al momento del fatto, stesse circolando contromano.

I ricorrenti sostengono che quei provvedimenti, in quanto indispensabili ai fini del decidere, potevano e dovevano essere prodotti in grado di appello.

2.2. Con una seconda censura (pp. 15 e ss.) i ricorrenti investono la decisione della Corte d’appello di non rinnovare la c.t.u. eseguita in primo grado. Espongono che in primo grado essi avevano censurato la c.t.u. sulla base di elementi tecnici oggettivi, per cui la Corte d’appello non avrebbe potuto rigettare sic et simpliciter la richiesta di innovazione, senza motivare la scelta di non rinnovare la c.t.u..

2.3. La prima censura contenuta nel secondo motivo è inammissibile per difetto di rilevanza, dal momento che la Corte d’appello ha ritenuto sussistente la colpa esclusiva del conducente del ciclomotore “anche volendo ammettere che il ciclomotore non avesse violato il senso di marcia”. La proposizione concessiva dimostra che, nella economia della decisione, l’eventuale marcia contromano del vettore non venne ritenuta dalla Corte d’appello circostanza decisiva ai fini dell’attribuzione della responsabilità esclusiva del sinistro, responsabilità esclusiva che venne attribuita al motociclista anche per altre e di per sè decisive ragioni.

In secondo luogo, l’esercizio del potere, previsto dall’art. 213 c.p.c., di richiedere d’ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, costituisce una facoltà rimessa alla discrezionalità del giudice, il mancato ricorso alla quale non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 3 -, Ordinanza n. 34158 del 20/12/2019, Rv. 656335 – 03)

In terzo luogo, infine, correttamente la Corte d’appello ha escluso che il giudice possa fare ricorso all’acquisizione d’ufficio ex art. 213 c.p.c. di provvedimenti amministrativi, quando questi potevano essere acquisiti direttamente dalla parte, avvalendosi del diritto di accesso (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 12/03/2013, Rv. 625551 – 01).

2.4. Anche la seconda delle censure contenute nel secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Stabilire, infatti, se le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano condivisibili o no; se essa debba essere rinnovata oppure no; così come lo stabilire quale, fra due consulenze tecniche d’ufficio, debba essere preferita, costituiscono altrettante valutazioni di fatto riservati al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivate.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha preso in esame, alle pagine 910, le censure mosse dagli appellanti, per il tramite del proprio consulente tecnico di parte, alle consulenze d’ufficio, sicchè la motivazione non può dirsi mancante.

Lo stabilire, poi, se le valutazioni della Corte d’appello su questo punto siano state corrette o scorrette, come noto, è questione che esula dal perimetro del giudizio di legittimità.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio delle parti intimate.

L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.V., M.A., M.M., M.F., C.E. (in proprio e quale legale rappresentante ex art. 320 c.c. di Ma.Ma.), in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

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