Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8983 del 06/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 03/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6624/2016 proposto da:

I.S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

R.S., R.A., RI.AN., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVAN BATTISTA

ILARDO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 93/2015 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il

22/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– il Giudice di pace di Nicosia rigettò l’opposizione proposta da R.S., Ri.An. e R.A. avverso il decreto col quale venne a essi ingiunto il pagamento della somma di Euro 3.745,78 in favore di I.S.G. a titolo di compenso per le prestazioni professionali di avvocato dallo stesso svolte per conto degli intimati;

– il Tribunale di Enna, in accoglimento dell’appello proposto dagli opponenti e in riforma della sentenza di primo grado, revocò il decreto ingiuntivo emesso in favore dello I., ritenendo che il giuramento decisorio, su cui si fondava la decisione del giudice di primo grado, non fosse in realtà ammissibile;

– avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione I.S.G., formulando tre distinti motivi;

– resistono R.S., An. e A. con apposito controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– i primi due motivi di ricorso, con cui si denuncia l’erronea valutazione del giudice di appello in ordine alla ritenuta inammissibilità del giuramento decisorio, sono inammissibili, sia perchè il ricorrente non denuncia alcuno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., sia perchè i motivi si riducono a doglianze di merito in ordine alla valutazione della decisorietà della formula su cui è stato deferito il giuramento, valutazione che è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, il cui giudizio non è sindacabile in sede di legittimità, quando – come nella specie – la motivazione è esente da vizi logici e giuridici (cfr. Cass., Sez. 2, n. 13425 del 08/06/2007);

– il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con cui si denuncia l’erronea liquidazione complessiva delle spese di lite da parte del giudice di appello, il quale non ha provveduto a liquidarle distintamente per ogni grado di giudizio) è manifestamente fondato, in quanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte dalla quale non v’è ragione di discostarsi – il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, poichè solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, di conseguenza, le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese (Cass., Sez. L, n. 24890 del 25/11/2011);

– il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al terzo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio al Tribunale di Enna in diversa composizione;

– il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Enna in diversa composizione.

Si dà atto che il procedimento è stato scrutinato con la collaborazione dell’Assistente di studio Dott. M.G..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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