Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8982 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. III, 19/04/2011, (ud. 04/03/2011, dep. 19/04/2011), n.8982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6387-2009 proposto da:

R.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato

CAROLEO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato IAMETTI PIERO CESARE giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE INTRA S.C.A R.L. (OMISSIS), in persone, del Dott.

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GRACCHI

191, presso lo studio dell’avvocato VOLPI ROBERTO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SERGIO BASTIANON giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

V.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2974/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 28/10/2008, depositata il 04/11/2008

R.G.N. 4970/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato CAROLEO FRANCESCO;

udito l’Avvocato VOLPI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Banca Popolare di Intra, in data 17.11.1999, stipulava un contratto di conto corrente con la società attrezzature Volpato s.r.l. concedendole un affidamento di L. 50.000.000 per anticipo effetti s.b.f. In data 18.11.1999 V.F. rilasciava garanzia fideiussoria per le obbligazioni contratte dalla predetta società sino alla concorrenza di L. 60.000.000. Il 22.2.2000 la banca, in considerazione del pessimo andamento della Volpato s.r.l.

metteva in mora e revocava i fidi alla debitrice principale e alla V.. Nel maggio 2000 la stessa otteneva l’emissione di un decreto ingiuntivo, successivamente dichiarato esecutivo, nei confronti della debitrice principale e del fideiussore per L. 66.626.577, oltre interessi e spese. Con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio il 2.11.2001 la Volpato veniva dichiarata fallita. In seguito la Banca Popolare di Intra apprendeva che la V., con atti in data 20.12.1999 e 27.1.2000 alienava la nuda proprietà dei propri immobili pregiudicando la soddisfazione del credito de quo. Il primo di tali atti era certamente finalizzato ad ottenere questo risultato in quanto la vendita era stata effettuata a favore del figlio della V., R.D., che era anche socio di maggioranza della Volpato (e quindi consapevole delle difficoltà in cui si trovava quest’ultima).

Con atto di citazione notificato il 2.5.2003, la Banca Popolare di Intra conveniva in giudizio V.F. e R.D. al fine di sentir dichiarare nullo, inefficace e revocabile ex art. 2901 c.c., nei suoi confronti, l’atto di compravendita del 20.12.1999, avente ad oggetto la nuda proprietà del suddetto appartamento.

Si costituiva in giudizio il R. mentre rimaneva contumace la V..

Il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, dichiarava l’inefficacia nei confronti della Banca Popolare di Intra dell’atto di compravendita del 20.12.1999, autorizzando l’attrice a procedere esecutivamente nei confronti dell’immobile di cui era causa, sino alla soddisfazione del proprio credito e condannava i convenuti a rifondere all’attrice le spese legali.

Il R., impugnava la predetta sentenza 307/05 insistendo, in via preliminare, per la sospensione dell’efficacia esecutiva e, nel merito, per la riforma della stessa.

Si costituiva in giudizio la Banca Popolare di Intra chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Con sentenza 2974/08 emessa il 28.10.2008, la Corte d’Appello di Milano respingeva l’appello proposto dal R. e, per l’effetto, confermava la sentenza n. 307/05, resa tra le parti dal Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate, il 27.10.2005, condannando l’appellante a rifondere a favore della Banca appellata le spese processuali del giudizio d’appello.

Proponeva ricorso per cassazione R.D. con due motivi.

Resisteva con controricorso la Banca Popolare di Intra s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso R.D. lamenta “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in ordine alla determinazione del momento genetico del credito ai fini dell’applicazione dell’art. 2901 c.c. nel caso di contratto di fideiussione bancaria”.

Sostiene il ricorrente che la Corte d’Appello di Milano ha errato laddove ha ritenuto l’anteriorità del credito vantato dall’istituto di credito rispetto all’atto di disposizione ritenuto pregiudizievole.

In particolare, sostiene R., il giudice di secondo grado, per stabilire detto requisito, ha fatto riferimento al momento dell’accreditamento delle somme in favore del debitore principale e non a quello dell’effettivo prelievo.

Secondo parte ricorrente tale interpretazione è erronea ed in contrasto con il principio di affidamento dei terzi. Seguendo il ragionamento della Corte d’Appello infatti, chiunque contratti, a sua insaputa, con una persona costituitasi fideiussore correrebbe il rischio di veder revocato il proprio acquisto sulla base del semplice prevedibile pregiudizio in danno di eventuali creditori, trattandosi di atto posteriore al sorgere del credito.

Il motivo è infondato.

L’azione revocatoria ordinaria presuppone infatti, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un’apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore (nella specie, la costituzione in fondo patrimoniale degli unici beni immobili di sua proprietà) successivi all’apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento; l’insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (Cass., 9.4.2009, n. 8680).

Nel caso in esame il R., titolare del 65% delle quote della Volpato, non poteva ignorare che la sua società aveva ricevuto un affidamento bancario e che quest’ultimo era stato garantito dalla propria madre. Inoltre l’azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la sua concreta esigibilità, essendone consentito l’esperimento anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali. Non è esatto dunque sostenere che la posizione debitoria in capo al fideiussore sia sorta solo alla data della revoca dei fidi concessi dalla Banca.

Con il secondo motivo si denuncia “Insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza in ordine a un fatto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5: eventus damni”.

Sostiene il ricorrente che la motivazione della Corte d’Appello in ordine alla sussistenza del requisito dell’eventus damni non siano sufficienti a sorreggere la sentenza impugnata e si presentano viziate di contraddittorietà in quanto il giudice di secondo grado ha confuso il presupposto soggettivo dell’azione con la ritenuta perdita della garanzia patrimoniale, perdita in realtà solo potenziale e non effettiva.

Il motivo è infondato.

La motivazione è infatti congrua e priva di vizi logici o giuridici.

Nel caso di specie il disegno della V. si può desumere dal fatto che le cessioni dei beni sono intervenute a breve distanza di tempo l’una dall’altra; dal fatto che si sono verificate dopo il sorgere della garanzia fideiussoria; dal fatto che attraverso i suddetti atti la V. abbia ceduto tutte le sue sostanze; dal fatto che la V. era in grado di conoscere in tempo l’esposizione debitoria della debitrice principale per il tramite del figlio (acquirente) , socio di maggioranza della Volpato s.r.l.; dal fatto che poco dopo i fatti esposti si sia manifestata l’insolvenza della Volpato s.r.l. (di qui la revoca dell’affidamento ed in seguito la dichiarazione di fallimento); dal fatto che la V. non abbia ottemperato al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, nè abbia risposto ai solleciti alla banca. In sintesi, gli elementi esposti dimostrano che la V. era consapevole del danno che i suddetti atti avrebbero arrecato alle ragioni della Banca.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorario, oltre rimborso delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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