Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8982 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 15/05/2020), n.8982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6056-2018 proposto da:

A.V., A.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ALESSANDRO VOLTA 45, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE

BENEVENTO, rappresentati e difesi dall’avvocato GAETANO BRUNO;

– ricorrenti –

contro

F.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 175/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 08/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI

MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2004 F.C. convenne dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore A.V. e A.C., chiedendo che fosse dichiarato simulato o, in subordine, inefficace ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto di compravendita stipulato il 27 marzo 2003, col quale A.C. (indicato come debitore dell’attore) alienò al fratello A.V. la nuda proprietà di vari beni immobili.

2. Con sentenza n. 1030 del 2010 il Tribunale di Nocera rigettò la domanda di simulazione ed accolse quella revocatoria.

La sentenza venne appellata dai soccombenti.

Con sentenza 8 febbraio 2018 n. 175 la Corte d’appello di Salerno rigettò il gravame.

La Corte d’appello ritenne provato sia l’eventus damni che la scientia damni.

Passò poi ad esaminare l’eccezione con cui gli appellanti ( A.C. e A.V.) avevano dedotto che il credito a garanzia del quale F.C. propose l’azione revocatoria era fondato su un decreto ingiuntivo, a sua volta fondato su un assegno bancario dichiarato falso dal Tribunale di Salerno con sentenza 12 gennaio 2016 n. 146.

Su tale questione la Corte d’appello ritenne non esservi prova che la suddetta sentenza dichiarativa della falsità fosse già passata in giudicato, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. (nel testo applicabile catione temporis), al momento della decisione d’appello, in quanto era decorso meno di un anno dal momento del suo deposito.

3. La sentenza d’appello è impugnata per cassazione da A.V. e A.C. con ricorso fondato su un solo motivo. F.C. non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione dell’art. 2901 c.c.; artt. 115 e 324 c.p.c..

Espongono che il credito a cautela del quale F.C. propose l’azione revocatoria era rappresentato da un decreto ingiuntivo fondato su un assegno bancario; che nelle more del presente giudizio quell’assegno venne dichiarato falso dal Tribunale di Salerno con sentenza 12 gennaio 2016 n. 146; che di conseguenza il decreto ingiuntivo venne revocato sempre dal Tribunale di Salerno con sentenza 16 novembre 2016 n. 645.

Ciò posto in fatto, i ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto non ancora passata in giudicato, al momento della decisione, la sentenza dichiarativa della nullità dell’assegno.

Espongono in senso contrario che quella sentenza era stata notificata dalle parti vittoriose all’avvocato Nunzio Matola, procuratore costituito di F.C.. Tale notifica avvenne il 1 febbraio 2016, per cui la sentenza era passata in giudicato il 3 marzo 2016.

1.1. Il motivo è fondato, nei limiti di cui appresso.

F.C. ha promosso l’azione pauliana nei confronti degli odierni ricorrenti a tutela di un credito scaturente da un decreto ingiuntivo, a sua volta fondato su un titolo di credito.

Tuttavia il titolo di credito è stato dichiarato falso con sentenza 12.1.2016, notificata il 1.2.2016; mentre il decreto ingiuntivo è stato revocato con sentenza 16 novembre 2016 n. 645.

La prima sentenza è dunque passata in giudicato ex art. 325 c.p.c. il 3.3.2016; la seconda sentenza è passata in giudicato ex art. 327 c.p.c. il 17.12.2017.

Nel presente giudizio le conclusioni in grado di appello sono state precisate il 12.10.2017: e dunque dopo il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della falsità, ma prima del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del decreto ingiuntivo.

1.2. La sentenza dichiarativa della falsità dell’assegno non riverbera effetti nel presente giudizio. Ed infatti il creditore Giro F., essendo munito di un decreto ingiuntivo, restava creditore degli odierni ricorrenti anche dopo la suddetta dichiarazione di falsità, e fino a quando il decreto ingiuntivo non fosse stato rimosso con gli strumenti previsti dall’ordinamento.

1.3. La sentenza di revoca del decreto ingiuntivo, invece, avrebbe avuto efficacia decisiva nel presente giudizio.

Per effetto di essa, infatti, F.C. perse la qualità di creditore di A.C. e A.V..

Perduta tale qualità, con essa venne meno non la fondatezza ab initio della domanda revocatoria (anche un credito controverso o litigioso, infatti, può essere tutelato con l’azione revocatoria: ed al momento dell’introduzione della domanda l’attore era pur sempre creditore in base ad un titolo formalmente valido), ma venne piuttosto a cadere l’interesse dell’originario attore ad una pronuncia sul merito della propria domanda.

1.4. Posto dunque che il giudicato sulla revoca del decreto ingiuntivo era rilevante rispetto alla pronuncia che la Corte d’appello avrebbe dovuto adottare, ritiene questa Corte che erroneamente il giudice di secondo grado abbia rigettato l’eccezione di giudicato, sul presupposto che la sentenza prodotta dagli appellanti non fosse accompagnato dall’attestazione di cancelleria, dimostrativa dell’avvenuto passaggio in giudicato.

Come già detto, infatti, la sentenza che revocò il decreto ingiuntivo era destinata a passare in giudicato dopo la precisazione delle conclusioni, sicchè sino a quel momento la parte interessata non avrebbe potuto produrre la certificazione pretesa dal giudicante.

La Corte d’appello, pertanto, avrebbe dovuto rilevare che nel caso specifico il termine di cui all’art. 327 c.p.c. era spirato dopo la precisazione delle conclusioni, ma prima del deposito della sentenza, ed avrebbe di conseguenza dovuto applicare il principio secondo cui, quando il giudicato viene a maturare dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice non può ritenere tardiva o non provata la relativa eccezione, ma deve rimettere la causa sul ruolo per consentire a chi ha sollevato l’eccezione di giudicato il deposito della sentenza passata in giudicato, ed all’altra parte di contraddire (Sez. 3, Sentenza n. 27906 del 21/12/2011, Rv. 620982 – 01).

1.5. Il vizio appena rilevato non comporta, tuttavia, la necessità di cassare con rinvio la sentenza impugnata.

Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando inammissibile la domanda attorea per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Le spese dei tre gradi del presente giudizio vanno a poste a carico del soccombente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda revocatoria proposta da F.C.;

(-) condanna F.C. alla rifusione in favore di A.C. e A.V., in solido, delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 4.835, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna F.C. alla rifusione in favore di A.C. e A.V., in solido, delle spese del giudizio di appello, che si liquidano nella somma di Euro 3.777, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna F.C. alla rifusione in favore di A.C. e A.V., in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.295, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dispone che tutte le spese sopra indicate siano distratte in favore dell’avo. Gaetano Bruno, il quale ha dichiarato ex art. 93, comma 1, c.p.c., di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile 3 della Corte di cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

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