Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8982 del 14/04/2010
Cassazione civile sez. I, 14/04/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 14/04/2010), n.8982
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.C., domiciliato in Roma, presso la Corte di
Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Marra Alfonso Luigi
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero della Giustizia in persona del Ministro, domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma emesso nel
procedimento n. 51508/05 in data 14.2.2006.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 6.10.2009 dal
Relatore Cons. Dr. Onofrio Fittipaldi;
Letta la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 14.2.2006 la Corte di Appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 500 in favore di M.C. ai sensi della L. n. 89 del 2001, con riferimento alla durata di un giudizio davanti al giudice del lavoro di Napoli, ritenuta ragionevole per due anni e irragionevole per cinque mesi.
Avverso la decisione M. proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resisteva con controricorso l’intimato, con i quali rispettivamente denunciava: 1) l’errata quantificazione dell’indennizzo; 2) la violazione del rapporto tra normativa nazionale e sovranazionale; 3) l’erroneità del giudizio secondo cui la controversia sarebbe di modesto valore; 4) l’omessa liquidazione dell’indennizzo per ogni anno di durata; 5) la difformità dell’importo rispetto a quelli ordinariamente riconosciuti dalla CEDU; 6) l’inadeguatezza delle spese liquidate.
Il ricorso è infondato.
In proposito si osserva infatti: che è inammissibile il secondo motivo per la genericità della censura; che con i motivi 1), 3), 4) e 5) il ricorrente si duole sostanzialmente di un unico profilo della decisione, vale a dire quello relativo alla determinazione dell’indennizzo, che viceversa appare correttamente quantificato essendo del tutto in linea con i parametri CEDU (quanto al computo effettuato sul solo periodo eccedente quello ragionevole, la decisione è in linea con la L. n. 89 del 2001, art. 2); che è privo di pregio anche il sesto motivo, non risultando nè che la Corte di appello abbia liquidato le spese sulla base di una tabella errata, nè che l’importo riconosciuto a tale titolo sia inferiore ai minimi tariffari.
Il ricorso va conclusivamente rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010