Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8981 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 31/03/2021), n.8981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16276-2019 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 82,

presso lo studio dell’avvocato PAOLA RUSSO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPINA MANGANELLI;

– ricorrente –

Contro

D.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO

FASCETTI N. 5, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CAPOROSSI,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– controricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1288/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione contro la sentenza del tribunale di Rimini che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza dell’avv. D.C.M.;

onde motivare la decisione ha premesso che la debitrice non si era presentata dinanzi al tribunale e che, in sede di reclamo, aveva dedotto l’insussistenza dello stato di insolvenza;

ha quindi osservato che il superamento dei limiti dimensionali di cui alla L. Fall., art. 1, non era stato posto in discussione, e che peraltro tale superamento era anche pacificamente riscontrabile in base alle dichiarazioni rese dal curatore a proposito dell’ammontare delle insinuazioni al passivo; mentre l’insolvenza era da apprezzare in base all’inidoneità del patrimonio sociale a far fronte all’esposizione debitoria risultante dagli atti;

per la cassazione della sentenza, depositata il 15-4-2019 e notificata in pari data a mezzo p.e.c., la società ha proposto ricorso in due motivi;

la curatela non ha svolto difese;

il creditore istante ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione della L. Fall., art. 1, insistendo nel dire che non sussistevano i requisiti di fallibilità con specifico riferimento all’ammontare dei debiti anche non scaduti;

il motivo è inammissibile poichè dalla sentenza si evince che la società non si era costituita dinanzi al tribunale e che in sede di reclamo non era stata posta in discussione la insussistenza dei limiti dimensionali di fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, giacchè secondo la corte d’appello il reclamo non era stato affidato ad altro che alla contestazione dell’insolvenza;

II. – tale specifica affermazione integra la ratio decidendi ed è ben compatibile con la struttura del reclamo quale mezzo di impugnazione a effetto devolutivo pieno, poichè tale effetto non implica che sia idonea a provocare il secondo giudizio una richiesta mera di riesame non correlata ai motivi enunciati (v. Cass. n. 13505-14, Cass. n. 26771-16);

per consolidato principio, non operano difatti per il reclamo L. Fall. ex art. 18, i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c., per cui il debitore, benchè non costituito innanzi al tribunale, può contestare in sede di reclamo – ivi indicando gli opportuni mezzi di prova anche per la prima volta – la sussistenza dei limiti dimensionali di cui alla L. Fall., art. 1 (ex aliis Cass. n. 4893-19);

è assorbente di ogni aspetto che la suddetta affermazione – secondo cui il profilo dimensionale oggettivo di fallibilità non era stato oggetto di contestazione neppure in sede di reclamo, dopo che la debitrice aveva omesso di costituirsi dinanzi al tribunale – non sia stata censurata;

III. – col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 5 e dell’art. 2697 c.c. a proposito della valutazione dello stato di insolvenza;

il motivo è inammissibile;

la corte d’appello ha ritenuto l’inidoneità del patrimonio della società a far fronte all’esposizione debitoria complessiva, e a tal riguardo ha osservato che (a) il valore del cantiere di Ta., indicato all’attivo per 590.000,00 EUR, era rimasto privo di riscontro a fronte del valore di aggiudicazione in sede esecutiva di soli 19.500,00 EUR; (b) il credito di 219.000,00 EUR, vantato contro la Costruzioni edili Ma., era ancora sub iudice; (c) ogni altra prospettazione era inidonea a superare codesti due rilievi, anche a prescindere dalla concreta sua attendibilità;

IV. – ora la ricorrente assume che l’insolvenza avrebbe dovuto esser valutata alla luce delle risultanze del progetto esecutivo (rectius del piano) di ripartizione, anzichè alla luce del semplice progetto esaminato dal giudice del merito;

tale rilievo non è tuttavia conducente, poichè non risulta che la corte d’appello si sia basata su un mero progetto interinale, nè risultano riportati nel ricorso gli elementi asseritamente contrari emergenti dall’atto richiamato;

V. – dopodichè la ricorrente critica la decisione a proposito dei valori sopra detti, a fronte di quelli che a suo dire avrebbero dovuto essere ritenuti per determinare la consistenza dell’attivo; in particolare sostiene che il credito vantato nei confronti della Costruzione Edili Ma. era stato riconosciuto in sede giudiziale e che il valore del compendio di Ta. era quello indicato, a prescindere dalle risultanze della procedura esecutiva;

da questo duplice punto di vista il ricorso è però genericamente incentrato su considerazioni in fatto, non riscontrate in sentenza e finalizzate a sovvertire la valutazione degli elementi di prova, istituzionalmente riservata invece al giudice del merito;

VI. – le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.100,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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