Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8981 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. III, 19/04/2011, (ud. 04/03/2011, dep. 19/04/2011), n.8981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6342-2009 proposto da:

T.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli Avv. DAMIANI MASSIMO e Avv. DI DONATO ANTONIO in 80028

GRUMO NEVANO (NA), Via Matteotti 18, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SUOLIFICIO MONTERISI S.A.S. DI SUOLIFICIO MONTERISI IGM &. C.

S.R.L.

(OMISSIS), in persona del socio accomandatario Suolificio IMG,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ERNESTO MONACI 13, presso lo

studio dell’avvocato MAZZELLA DI BOSCO VINCENZO, rappresentata e

difesa dall’avvocato RONCO PASQUALE giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.C., ATM DI CATERINA ANNIBALE & C. S.A.S.;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TRANI, emesso il 13/2/2009,

depositato il 26/02/2009 ar.g.n. 3169/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso con l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. T.A. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro il Suolificio Monterisi s.a.s. di Suolificio Monterisi IGM & C. s.r.l., l’A.T.M. s.a.s. di Caterina Annibale & C. e A.C., avverso l’ordinanza del 26 febbraio 2009 con la quale il Tribunale di Trani ha rigettato il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., proposto da lui e da A.C., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della suddetta A.T.M., avverso l’ordinanza del 29 settembre 2008 con la quale lo stesso Tribunale, sede centrale, in composizione monocratica, aveva autorizzato il Suolificio Monterisi a procedere al sequestro conservativo di beni mobili, di beni immobili e crediti fino a concorrenza dell’importo di euro seicentocinquantamila.

p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso il Suolificio Monterisi, mentre non hanno svolto attività difensiva gli altri due intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Il ricorso appare inammissibile, perchè proposto (come, del resto, eccepito anche dalla resistente) contro un provvedimento che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è qualificabile come sentenza in senso sostanziale agli effetti della proponibilità del rimedio del ricorso straordinario in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

E’ stato, infatti, già più volte ribadito che “Il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., è ammesso soltanto contro provvedimenti connotati dagli indefettibili caratteri della definitività e della decisorietà, nel senso che siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, con la conseguenza che esso non è proponibile avverso l’ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo contro un provvedimento di natura cautelare, quale che ne sia il contenuto, giacchè trattasi di decisione munita di efficacia temporanea, in quanto condizionata all’instaurazione e all’esito del giudizio di merito. La richiesta di pronuncia sul ricorso è inammissibile”. (Cass. n. 10069 del 2010, da ultimo).

Adde: Cass. n. 2821 del 2009, secondo cui: “I provvedimenti resi in sede di reclamo su provvedimenti cautelari ex art. 669 “terdecies” cod. proc. civ. hanno gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà tipici dell’ordinanza reclamata, essendo destinati a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito e, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non statuiscono su di essi con la forza dell’atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità di giudicato. Nè assume una. autonoma consistenza la pronuncia sull’osservanza delle norme che regolano il processo cautelare, cui pure corrispondono diritti soggettivi delle parti, attesa la natura strumentale di tali disposizioni rispetto alla statuizione sui rapporti sostanziali, armonizzandosi tale soluzione con le linee del procedimento cautelare di cui all’art. 669 “bis” e segg. cod. proc. civ. introdotti dalla L. n. 353 del 1990 che, nel prevedere la riproponibilità della domanda respinta e la rivedibilità del provvedimento di accoglimento, ha rimesso la tutela delle posizioni delle parti solo agli strumenti interni al procedimento medesimo. Ne consegue che, ove si passi dalla fase cautelare e ordinatoria a quella della decisione definitiva, è inammissibile il ricorso per cassazione (pur proposto al solo fine del regolamento delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale) che si limiti a dedurre la nullità della decisione sul reclamo per l’inosservanza delle norme processuali che ne regolano lo svolgimento e non si articoli sulla pretesa fondatezza (anche in termini di virtuale accoglibilità) della domanda sostanziale”.

Ulteriormente, fra tante: Cass. (ord.) n. 15579 del 2006; Cass. sez. un. n. 4915 del 2006, secondo cui: “Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale: donde l’inammissibilità dell’impugnazione con tale mezzo dell’ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimento di natura cautelare, il carattere interinale e provvisorio della quale esclude che la stessa possa operare oltre il tempo necessario all’adozione delle determinazioni definitive suscettibili, queste, di assumere la forza del giudicato. (Nella fattispecie, le Sezioni Unite hanno negato l’ammissibilità del ricorso che censurava l’ordinanza impugnata per avere statuito il difetto di giurisdizione del giudice italiano su parte della domanda cautelare).

Per l’espressa precisazione della irrilevanza, ai fini del principio dell’esclusione dell’accesso al rimedio del ricorso straordinario, delle riforme di cui al D.L. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 2005, che hanno introdotto il principio della mera eventualità del giudizio di merito nei casi di misure cautelari cd. anticipatorie, come quelle concedibili ai sensi dell’art. 700 c.p.c., si veda, poi, Cass. sez. un. n. 27187 del 2007.

Le Sezioni Unite a loro volta hanno chiarito inoltre che “In materia di procedimenti cautelari, è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, anche nell’ipotesi di duplice declaratoria d’incompetenza formulata in sede di giudizio di reclamo, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza – che, in sede cautelare, non possono assurgere al genus della sentenza e sono, pertanto, inidonei ad instaurare la procedura di regolamento in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata – sia perchè l’eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, in ragione del peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Nella fattispecie, e a seguito di reclamo contro un’ordinanza emessa in sede cautelare, il Tribunale del lavoro in composizione collegiale aveva declinato la propria competenza a favore della Corte d’appello, che, a sua volta, si era dichiarata incompetente ed aveva richiesto, d’ufficio, il regolamento di competenza)”. (Cass. sez. un. n. 16091 del 2009).

p.2. Gli argomenti ampiamente esposti dalla richiamata consolidata giurisprudenza esimono da qualsiasi ulteriore considerazione.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro settemiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 4 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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