Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8981 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 15/05/2020), n.8981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2472-2018 proposto da:

CASA DI CURA SAN FRANCESCO DI R.R. SRL UNIPERSONALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIERANTONIO MICCIULLI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO 6, presso

lo studio dell’avvocato ORESTE MORCAVALLO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1131/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 15/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI

MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2007 la Casa di cura San Francesco di R. Rosina s.r.l. unipersonale convenne dinanzi al Tribunale di Cosenza l’Azienda Sanitaria n. 4 di Cosenza (che in seguito verrà trasformata in “Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza”; d’ora innanzi, per brevità, “la ASP”), chiedendone la condanna al pagamento del rimborso dovutole, nella sua qualità di struttura accreditata, per le prestazioni sanitario-assistenziali effettuate dalla casa di cura ed a carico della ASP.

2. Il Tribunale di Cosenza con sentenza 1 marzo 2010 rigettò la domanda, ritenendo legittimo il rifiuto di pagamento opposto dalla ASP, e fondato sul fatto che la Casa di cura aveva preteso il pagamento nella misura prevista per le prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario, mentre le prestazioni concretamente eseguite si sarebbero dovute erogare ambulatorialmente; nè la Casa di cura si era attivata per investire della questione il collegio arbitrale, cui il contratto aveva demandato la risoluzione delle controversie.

3. La Casa di cura propose appello.

Con sentenza 15.6.2017 n. 1131 la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla Casa di cura, reputandolo generico ai sensi dell’art. 342 c.p.c..

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Casa di cura San Francesco, fondato su due motivi.

Ha resistito la ASP con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va esaminata per prima, ai sensi dell’art. 276 c.p.c., comma 2, la seconda censura prospettata dalla società ricorrente, ed illustrata alla p. 9, secondo capoverso, del ricorso per cassazione.

Con tale censura infatti si contesta la sentenza d’appello per avere ritenuto aspecifico, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., il gravame ad essa sottoposto.

L’illustrazione del motivo (che consta di sole 15 righe) è così concepita:

-) il motivo esordisce affermando che “le argomentazioni dell’impugnazione (scilicet, dell’atto d’appello, n. d.e.) erano state completamente svolte nelle pagine 4 e 5 dell’impugnazione”;

-) detto, ciò il motivo prosegue invocando a sostegno di quanto affermato una decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, la quale ha affermato il principio che la specificità dell’atto d’appello dev’essere tanto maggiore, quanto più approfondita sia stata la motivazione della sentenza impugnata (Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 – 01).

In precedenza, alle pp. 4-6 del ricorso, il ricorrente aveva trascritto (non è possibile stabilire se alla lettera o per riassunto, mancando le virgolette), il contenuto dell’atto d’appello.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Questa Corte si trova infatti dinanzi, in buona sostanza, alla seguente situazione processuale: vi è una sentenza d’appello che ha dichiarato inammissibile per genericità il gravame sottopostole; e vi è un ricorrente per cassazione che:

a) afferma essere stata erronea la valutazione di inammissibilità;

b) a sostegno di tale censura trascrive integralmente l’atto d’appello, senza nessuna ulteriore specificazione, limitandosi a sostenere che “le argomentnioni (dell’appello) erano state compiutamente svolte”.

1.2. Questo modo di impugnare per cassazione il giudizio con cui la Corte d’appello ha reputato “generico” un appello non è conforme nè al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6; nè al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 4; nè alla copiosa e risalente giurisprudenza di questa Corte, circa il modo in cui deve essere assolto l’onere di indicare i motivi dedotti a fondamento del ricorso per cassazione.

1.2.1. Sotto il primo profilo (rispetto dell’onere di “indicazione”, previsto a pena di inammissibilità del ricorso dall’art. 366 c.p.c., n. 6), rileva il Collegio che, avendo la Corte d’appello reputato che il gravame proposto dalla odierna ricorrente non contenesse alcuna critica alla sentenza di primo grado, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto:

a) da un lato, esporre o riassumere in termini chiari il contenuto od i passaggi-chiave della sentenza di primo grado, investiti dall’atto d’appello;

b) dall’altro lato, spiegare perchè in punto di diritto le argomentazioni dell’appello esprimevano una critica alla sentenza di primo grado. Tuttavia il ricorso non contiene nè l’una, nè l’altra di tali essenziali indicazioni.

1.2.2. Soto il secondo profilo (inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4), va rammentato che l’art. 366 c.p.c. stabilisce che il ricorrente per cassazione deve indicare nel ricorso, a pena di inammissibilità, “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicaione delle norme di diritto su cui si fondano” (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4).

Nell’interpretazione di questa norma, la giurisprudenza di questa Corte ha fissato, da tempo, quattro semplici regole, tuttavia trascurate dal ricorso oggi in esame.

La prima regola è che l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, sussiste qualunque sia il tipo di errore denunciato dal ricorrente: e dunque tanto per gli errores in procedendo, quando per quelli in iudicando (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 11984 del 31/05/2011, Rv. 618230 – 01).

La seconda regola è che un motivo di ricorso per cassazione non può consistere nella mera contrapposizione della regola invocata dal ricorrente, a quella applicata dal giudicante: deve, invece, contenere, l’esposizione delle ragioni per le quali quest’ultimo abbia violato, o falsamente applicato, la legge (Sez. 1 -, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018, Rv. 650919 – 01; (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5001 del 02/03/2018, Rv. 648213 – 01).

La terza regola è che l’esatta individuazione delle ragioni per le quali si assume che il giudice di merito abbia violato la legge non può essere lasciata all’intuizione della Corte di cassazione, ma quelle ragioni devono essere esposte in modo “chiaro, intelligibile ed esauriente” (così Sez. 1 -, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016, Rv. 642805 – 02; nello stesso senso, ex multis” Sez. 3, Sentenza n. 21861 del 30.8.2019; Sez. 2 -, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 11255 del 10.5.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 10586 del 4.5.2018; Sez. 3, Sentenza 28.2.2017 n. 5036).

La quarta regola è che le ragioni di censura non possono essere frammiste ed intrecciate, ma debbono essere esposto in modo ordinato e sequenziale (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11603 del 14/05/2018, Rv. 648533 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1479 del 22/01/2018 Rv. 646999 01).

1.2.3. Si applichino ora le quattro regole appena riassunte nel p. precedente all’ipotesi in cui, come nel presente giudizio, il giudice d’appello reputi generico un gravame e lo dichiari perciò inammissibile ex art. 342 c.p.c.; ed il ricorrente per cassazione intenda dolersi di questa valutazione.

Da quanto esposto al p. precedente discende che, ricorrendo tale ipotesi:

(a) la denuncia di un error in procedendo non esonera il ricorrente dall’osservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (prima regola);

(b) il ricorrente non può limitarsi a contrapporre immotivatamente il proprio giudizio di specificità dell’appello, a quello di aspecificità formulato dal giudice di merito (seconda regola);

(c) il ricorrente non può limitarsi a riprodurre nel ricorso l’atto d’appello, pretendendo che sia questa Corte a ravvisare in esso quali potrebbero essere le parti ingiustamente reputate generiche dal giudice di merito (terza regola);

(d) il ricorrente, infine, non può mescolare fra loro in modo inestricabile censure diverse, ma deve esporle ordinatamente e con chiarezza (quarta regola).

Se queste regole non sono osservate, il ricorso va dichiarato inammissibile, a nulla rilevando che, essendo tato censurato un vizio processuale, questa Corte ha il potere di diretto esame degli atti.

L’esercizio di tale potere presuppone infatti l’ammissibilità del motivo di censura, con la conseguenza che il ricorrente non è mai dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata.

Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve evidenziarne la pretesa specificità (così, testualmente, Sez. 5 -, Ordinanza n. 22880 del 29/09/2017, Rv. 645637 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006, Rv. 594136 – 01).

1.2.4. Nessuna di queste regole risulta essere stata osservata nel ricorso oggi in esame.

Il ricorrente, infatti, come già detto si è limitato a trascrivere nel ricorso una parte (non è nemmeno dato sapere quanta parte) dell’atto d’appello (pp. 4-6), per poi concludere che le “argomentazioni dell’impugnazione erano state compiutamente svolte nelle pagine 4 e 5 dell’impugna.zione”.

Ma, da un lato, la sentenza d’appello non aveva affatto reputato l’appello inammissibile per mancanza di motivi, ma lo aveva reputato inammissibile per la genericità di questi ultimi (così la sentenza impugnata, p. 7, p. 6); dall’altro lato, l’onere di chiarezza, specificità ed analiticità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo quanto appena esposto, imponeva al ricorrente non già di sottoporre a questa Corte il proprio appello e pretendere che se ne dichiarasse la specificità, ma gli imponeva di indicare per quali ragioni la sentenza d’appello fu erronea nella parte in cui ritenne:

😉 che nell’atto d’appello non erano presenti critiche alla sentenza di primo grado;

-) che alle pp. 2-3 dell’atto di appello era contenuta solo una sintesi delle difese di controparte, e non una censura avverso la sentenza di primo grado;

-) che in tutto l’atto d’appello non è contenuto alcun cenno ai motivi della sentenza di primo grado;

che il giudice d’appello non era stato messo in condizione di “percepire con certezza” le censure mosse alla sentenza del Tribunale.

2. L’inammissibilità del motivo di ricorso proposto avverso la statuizione di inammissibilità dell’appello rende irrilevante l’esame delle censure di merito svolte ad abundantiam dalla ricorrente alle pp. 8 e 9, primo capoverso, del ricorso.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna Casa di cura San Francesco di R.R. s.r.l. unipersonale alla rifusione in favore di Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 2, importi tutti che si distraggono in favore dell’avv. Oreste Morcavallo, il quale ha dichiarato ex art. 93 c.p.c., comma 1, di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Casa di cura San Francesco di R.R. s.r.l. unipersonale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 15 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA