Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8981 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. I, 14/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 14/04/2010), n.8981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30356/2008 proposto da:

A.S.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 8, presso l’avvocato BENITO

Emanuele, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SGADARI STEFANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.D.R.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VISCONTI 20, presso l’avvocato PAGANELLI

Maurizio, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GALASSO ANDREA, GALASSO MICHELE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3836/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato BENITO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato PAGANELLI che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 22 settembre 2006, pronunciava la separazione personale tra i coniugi A.S. M. ed D.R.F.E., affidava la figlia minore delle parti C. alla madre, stabilendo il regime di frequentazione del padre, e poneva a carico del D.R.F. assegno mensile di mantenimento di Euro 20.000,00 per la moglie ed Euro 20.000,00 per la figlia.

Proponeva appello la A., chiedendo elevarsi l’importo dell’assegno per sè e condannarsi il marito al risarcimento dei danni nei suoi confronti e in quelli della figlia, per inadempienza dei suoi obblighi familiari.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il D.R.F. chiedeva rigettarsi l’appello e, in via riconvenzionale, integrarsi il suo regime di visita alla figlia minore, ammettendo si la possibilità di condurla fuori (OMISSIS) ed eventualmente fuori (OMISSIS), compatibilmente con i suoi impegni scolastici.

La Corte di Appello di Roma con sentenza 19-6-/1-10-2008, rigettava la domanda di elevazione dell’assegno, accoglieva quella relativa al risarcimento dei danni, nonchè l’appello incidentale volto all’integrazione dei rapporti tra il padre e la minore.

Ricorre per cassazione la A., sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, il D.R.F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi, precisa che l’illustrazione di ciascun motivo deve concludersi, a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto. Ove si deduca vizio di motivazione, deve essere riportata, per ciascun motivo, la chiara indicazione del fatto controverso ovvero delle ragioni per cui la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (per tutte, Cass. n. 8487 del 2009) è necessario, per ciascun motivo inerente il vizio di motivazione, redigere una sintesi, sulla base dell’art. 366 bis c.p.c., omologa al quesito di diritto.

I due motivi del ricorso, articolati in submotivi, attinenti entrambi al vizio di motivazione, sono privi della predetta sintesi, e pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 8.200,00, comprensivo di Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

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