Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8981 del 12/04/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8981 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 2941-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
792

contro

ROMANCE SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMEO
ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato MARTINELLI
SIMONA, rappresentato e difeso dall’avvocato CAVUOTO
PELLEGRINO giusta delega in calce;

Data pubblicazione: 12/04/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 139/2007 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 02/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/03/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che si
rimette alla Corte;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

GIOVANNA C. SAMBITO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 139/45/07, depositata il 2.7.2007, la CTR
della Campania, in riforma della decisione della CTP di

INVIM, notificata alla Società Romance S.r.l. il 16.4.2005. Dopo
aver evidenziato che l’avviso di liquidazione dell’imposta,
notificato il 9.6.1997, non era stato impugnato dalla contribuente
e che l’iscrizione a ruolo era avvenuta il 15.9.2004, i giudici
d’appello hanno ritenuto applicabile l’art 17 del dPR n. 602 del
1973, vigente ratione temporis, con conseguente decadenza dal
potere di riscossione.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della
sentenza, con un motivo. La Società contribuente resiste con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col proposto ricorso, la ricorrente deduce falsa
applicazione degli artt. 17 del dPR. n. 602 del 1973; 31 del dPR
n. 643 del 1972; 76 e 78 del dPR n. 131 del 1986, affermando
che la norma applicata dalla CTR disciplina esclusivamente le
imposte sui redditi e l’imposta sul valore aggiunto, laddove i
termini di decadenza per la riscossione dell’INVIM vanno
mutuati dalle norme della legge sul registro, alla quale rinviano.
In conclusione, la ricorrente formula il seguente quesito di
diritto: “Dica la Suprema Corte se il credito dell’AF per l’invim
sia soggetto alla decadenza di cui all’art 17 del dPR n. 602/73,

I

Benevento, ha dichiarato illegittima la cartella esattoriale, ai fini

come nella fattispecie ha ritenuto la CTR affermando la
conseguente tardività della iscrizione a ruolo intervenuta il
30.8.2004 a fronte di imposta invim resasi definitiva nel 1997,

dPR n. 131/1986, con conseguente tempestività dell’iscrizione a
ruolo stessa”.
Il motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di
affermare (Cass. n. 1921 del 2008) che “nel quadro della nuova
disciplina della riscossione dei tributi introdotta dal d.P.R. 28
gennaio 1988, n. 43, il disposto dell’art. 17, terzo comma, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (secondo cui le imposte, le
maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli
accertamenti degli uffici debbono essere iscritte in ruoli formati
e consegnati all’Intendente di Finanza, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento
è divenuto definitivo), si applica anche alle imposte diverse da
quelle sul reddito e quindi, oltre all’I.V.A., anche agli altri tributi
indiretti specificamente richiamati dall’art. 67 del d.P.R. n. 43 del
1988, tra i quali è ricompresa anche l’INVIM”. Tali principi
rimangono applicabili anche dopo l’intervento del d.lgs. n. 46 del
1999, art. 23 che ha voluto solo circoscrivere, con effetto dall’i
luglio 1999, all’IVA ed ai tributi diretti quella modalità di
riscossione che il dPR. n. 43 del 1988, art. 67 aveva esteso anche
alle altre imposte indirette in esso menzionate (cfr. Cass. n.
12587 del 2003, in tema di IVA; ord. n. 22065 del 2010 n. 22204

2

oppure sia soggetto solo a prescrizione decennale ex art 78 del

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del 2011 in tema d’imposta di successione). Il richiamo al
sistema della riscossione mediante ruolo, nella specie applicabile
ratione temporis, comporta che il ruolo avrebbe dovuto esser

che -a prescindere dalla natura di atti definitivi o di meri atti del
procedimento- costituisce condizione di legittimità per
l’emissione della cartella, non essendo, in conseguenza,
configurabile l’applicabilità dell’invocato termine di
prescrizione, sottratto all’osservanza del procedimento di
nscossione.
Il ricorso va, in conclusione, respinto, restando assorbita
ogni altra questione.
Le spese vanno poste a carico della ricorrente e si
liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità,
liquidate in € 2.700,00, di cui € 200,00 per spese, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013.

formato e reso esecutivo entro il termine ivi previsto, formalità

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