Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8980 del 15/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 15/05/2020), n.8980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31665/2018 R.G. proposto da

G.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Sonia Bucci;

– ricorrente –

contro

Verti Assicurazioni S.p.A. (già Direct Line Insurance S.p.A.),

rappresentata e difesa dall’Avv. Camillo Tatozzi;

– controricorrente –

e nei confronti di

M.K.;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, n. 1133/2018,

depositata il 17 luglio 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Iannello Emilio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Pescara ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da G.F. nei confronti della propria assicuratrice per la r.c.a., Direct Line Insurance S.p.A., e di M.K., proprietario e conducente del veicolo investitore, in relazione ai danni subiti dalla propria autovettura a seguito di sinistro stradale.

Ha infatti ritenuto che la documentazione in atti – considerate le numerose anomalie riguardanti la cronologia degli eventi e la denuncia, da parte dello stesso G., negli ultimi anni, di numerosi altri sinistri, due dei quali ricadenti rispettivamente circa due mesi e due giorni prima di quello per cui è causa – non fosse idonea a fornire elementi convincenti sui fatti di causa e segnatamente sulla ricostruzione dell’effettiva dinamica del sinistro, non potendo attribuirsi valore dirimente nè al c.d. modulo CAI, nè ai rilievi fotografici degli autoveicoli danneggiati.

2. Avverso tale decisione G.F. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste la Verti Assicurazioni S.p.A. (già Direct Line Insurance S.p.A.), depositando controricorso.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso G.F. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: fatto, in tesi, rappresentato dalla mancata produzione da parte della compagnia convenuta dei documenti in suo possesso relativi ai sinistri verificatisi rispettivamente il 29/10/2012 e il 20/12/2012, tutti trattati in camera di compensazione e rappresentati da perizie di parte, fotografie e matrici di assegni emessi per il pagamento degli indennizzi.

Assume che tale “fatto decisivo” è idoneo a superare le criticità riscontrate dal giudice d’appello con riferimento a tali pregressi sinistri.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in tesi rappresentato dalla “effettiva valenza confessoria della dichiarazione resa dal litisconsorzio necessario”.

3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione delle norme contenute nell’allegato A al D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 150 – Codice delle assicurazioni private).

Sostiene che, in base ai principi esposti in tale testo normativo, nel caso di specie gravava sulla compagnia assicuratrice convenuta l’onere di dimostrare il “caso fortuito” o la causazione “diversa” dei danni riscontrati.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia infine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, per avere la Corte d’appello ritenuto “assorbito nelle criticità riscontrate dal c.t.u. l’onere della prova incombente sulla compagnia assicuratrice e le anomalie presenti nella condotta avversaria”, sia stragiudiziale (non avendo essa mai contestato al proprio assicurato perplessità sull’incidente) che giudiziale (non avendo essa prodotto alcunchè, pur essendo la parte contrattuale più forte del rapporto assicurativo ed avendo i mezzi per istruire dettagliatamente tutti sinistri gestiti in camera di compensazione con le compagnie assicuratrici degli altri veicoli).

5. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso non risulta notificato a M.K., parte contumace nel giudizio d’appello e da considerarsi litisconsorte necessaria (v. Cass. 20/09/2017, n. 21896; 13/04/2018, n. 9188; 14/06/2018, n. 15404).

L’asserita domiciliazione dello stesso presso la cancelleria del giudice a quo appare apoditticamente postulata e non trova conferma negli atti acquisiti (essendo onere del notificante quanto meno specificare quando e con quale atto una tale elezione di domicilio sia stata espressa).

L’inammissibilità del ricorso, che si va appresso a evidenziare, rende tuttavia ultroneo ed inutilmente dispendioso e defatigante l’altrimenti necessario ordine di integrazione del contraddittorio.

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (v. Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106).

6. Il ricorso si espone a diversi rilievi di inammissibilità; ciò anche dopo la lettura della memoria, la quale sostanzialmente ricalca i medesimi argomenti esposti in ricorso.

6.1. Anzitutto per la palese inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti su cui il motivo si fonda, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il ricorrente fa invero riferimento a documenti (modulo Cai; consulenza tecnica d’ufficio), senza debitamente localizzarli nel fascicolo processuale e altresì omettendo di riportarne esaustivamente il contenuto.

E’ invece, come noto, necessario che si provveda, oltre che alla specifica indicazione del contenuto dell’atto o documento richiamato, anche alla sua precisa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701).

6.2. Il vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è dedotto, con i primi due motivi, in termini del tutto estranei al relativo paradigma.

E’ appena il caso al riguardo di rammentare che secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. U 22/09/2014, n. 19881; 07/04/2014, n. 8053).

Nella specie quel che viene dedotta è l’omessa od erronea valutazione di meri argomenti o elementi di prova, e persino, con il primo motivo, di un mero fatto negativo, ossia la mancata produzione da parte della convenuta di documenti asseritamente in suo possesso.

6.3. Mette conto comunque rilevare che il nucleo della tesi censoria, rappresentato dalla affermata efficacia di prova presuntiva, superabile soltanto in presenza di prova contraria, attribuibile al modulo di constatazione amichevole di incidente, è manifestamente destituito di fondamento, in quanto contrastante con l’interpretazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità, cui il giudice di merito si è correttamente conformato, donde l’ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.

Occorre invero rammentare che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, sulla scia di Cass. Sez. U. 05/05/2006, n. 10311, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale (cui può equipararsi anche quello promosso ai sensi dell’art. 149 cod. ass. nei confronti della propria compagnia di assicurazione, agendo in tal caso questa nella veste, che la legge stessa ò espressamente gli assegna, di mandatario (senza rappresentanza) dell’assicuratore del responsabile), la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (c.d. modulo C.A.I.), non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice.

Tale “libero apprezzamento”, sia che esiti in un giudizio di idoneità probatoria del documento, sia che abbia esito opposto, non equivale ad arbitrio e deve essere dunque adeguatamente motivato; nel caso di specie, tuttavia, il giudice di merito ne ha fornito congrua motivazione, in sostanza valorizzando l’assenza di riscontri convergenti di alcun tipo ed anzi evidenziando l’esistenza di molteplici ragioni per cui dubitare dell’effettivo storico verificarsi del sinistro nelle modalità descritte.

6.4. Il terzo motivo si appalesa poi inammissibile per aspecificità. Il rigetto della pretesa risarcitoria è infatti motivato in sentenza sul rilevo della irrisolta incertezza in ordine alla stessa effettiva verificazione del sinistro, oltre che alle sue modalità e ai danni ad esso eventualmente riconducibili.

Eccentrico e del tutto inconferente rimane pertanto, rispetto a tale ratio decidendi, il richiamo ai “criteri di determinazione del grado di responsabilità” dettati dall’Allegato A al D.P.R. n. 254 del 2006, i quali ovviamente presuppongono che siano accertati l’effettivo verificarsi del sinistro e le sue modalità.

Peraltro, come questa Corte ha avuto già modo di chiarire (Cass. 10/08/2016, n. 16874), si tratta di indicazioni non vincolanti per il giudice ma rilevanti unicamente in sede stragiudiziale, ed allo scopo di consentire all’assicuratore della vittima di rivolgerle l’offerta o le altre dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 254 del 2006, art. 8, ciò potendosi desumere:

a) dalla lettera della norma (art. 12 del regolamento), la quale non stabilisce affatto che la responsabilità civile scaturente da un sinistro stradale vada accertata sempre e comunque coi criteri di cui all’Allegato “A”, ma si limita a stabilire che quei criteri siano utilizzati dalla sola impresa gestionaria per “adottare le proprie determinazioni in ordine alla richiesta del danneggiato”;

b) dalla circostanza che il D.P.R. n. 254 del 2006, art. 12, in quanto norma di fonte regolamentare e, quindi, di rango secondario, non potrebbe derogare agli artt. 1227 e 2043 c.c., norme di rango primario, come invece accadrebbe se ritenesse l’Allegato “A” vincolante anche per il giudice;

c) dalla ratio dell’istituto del risarcimento diretto, che è quella di rendere agevole la procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, ma non quella di limitare il principio di libero convincimento del giudice.

6.4. Anche il quarto motivo si appalesa inammissibilmente volto, ben al di là del dedotto vizio di violazione di legge, ad una mera contestazione di merito, peraltro affidata ad argomentazioni del tutto generiche e sostanzialmente ripetitive di quelle svolte anche con i precedenti motivi.

La censura di violazione della regola sull’onere della prova non è certamente dedotta nei termini in cui può esserlo secondo Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598 (principio affermato in motivazione, pag. 33, p. 14, secondo cui “la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni”; v. anche Cass. n. 23594 del 2017, cit.; Cass. 17/06/2013, n. 15107).

La contestazione, peraltro generica e meramente oppositiva, attiene piuttosto al merito della valutazione operata circa l’assolvimento di tale onere e come tale impinge nel diverso piano della sufficienza e della intrinseca coerenza della motivazione adottata, non certo in quello del rispetto delle regole di riparto dell’onere probatorio.

7. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA